CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 14425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 novembre 1974; avverso la sentenza dell'Il maggio 2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione; letta la memoria depositata il 14 febbraio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, comunque, per la conferma delle statuizioni civili; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catania, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il Vecchio articolando due motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, deduce l'illegittimità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione della lista testimoniale presentata dall'imputato, da ritenersi tempestiva, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in ragione del rinvio della prima udienza di comparizione (disposto su richiesta del Pubblico Ministero per la sopravvenuta correzione del capo d'imputazione). 2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 157 cod. pen.) deduce l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. In linea di principio, l'assunto è corretto. Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto in tale ipotesi - che comporta l'obbligo di rinnovazione della citazione a giudizio di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza - le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative (Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199). La rilevabilità del vizio processuale, tuttavia, presuppone non solo che l'atto posto in essere sia difforme rispetto al tipo legale, ma anche (e soprattutto) l'esistenza di un effettivo pregiudizio subito in conseguenza del vizio stesso, ossia che le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare siano state effettivamente compromesse (Sez. 5, n. 1387 del 18/11/2021, dep. 2022, Obasogie, con gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti). La sanzione ricollegata ad una pretesa violazione di norme processuali, infatti, non è posta a fondamento di un generico interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma finalizzata alla tutela (sostanziale) del diritto di difesa della parte, garantendo l'eliminazione del pregiudizio subito in conseguenza della denunciata violazione. Cosicché, in applicazione del principio di "offensività processuale", l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio processuale, senza prospettare alcun "pregiudizio effettivo" (ossia le ragioni per le quali il vizio dedotto abbia determinato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito) deve ritenersi intrinsecamente inammissibile, in quanto diretta a "pretendere" la sola regolarità formale del processo. Ebbene, il ricorrente nulla ha dedotto sotto tale profilo: non solo non ha indicato le ragioni per le quali i testi non ammessi sarebbero stati decisivi nel complessivo impianto motivazionale offerto dalla Corte territoriale, ma non ha neanche tenuto conto che uno di essi ([OSCURATO:PERSONA]) risulta recuperato ai sensi dell'art. 507 del codice di procedura penale. La censura prospettata è, quindi, indeducibile e la rilevata inammissibilità, impedendo una valida instaurazione del rapporto processuale, preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), maturata il 21 maggio 2023, quindi successivamente alla sentenza pronunciata in grado d'appello. Il reato risulta, infatti, commesso il 17 luglio 2015, per cui, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenuto conto delle sospensioni relative alle udienze del 7 aprile 2020 (64 giorni in ragione della sospensione ricollegata alla disciplina emergenziale pandemica) e del 9 febbraio 2021 (rinviata per impedimento del difensore, con conseguente sospensione di 60 giorni), il termine risulta decorso alla data indicata. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.310,00 oltre accessori di legge. Così deciso