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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13366/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di applicazione di pena, determinando la pena complessiva; rigettava l'istanza con riferimento ad altre due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale, per la mancata valutazione del parere del pubblico ministero, nonché violazione di legge con riferimento al diniego della continuazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo è manifestamente infondato: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero era presente e, pertanto, non può essere dedotta alcuna violazione del diritto di quell'Ufficio ad intervenire nel procedimento; il secondo motivo espone considerazioni di merito, rappresentando circostanze di fatto adeguatamente e logicamente valutate dal Tribunale, che ha applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di applicazione di pena, determinando la pena complessiva; rigettava l'istanza con riferimento ad altre due sentenze di condanna; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale, per la mancata valutazione del parere del pubblico ministero, nonché violazione di legge con riferimento al diniego della continuazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo è manifestamente infondato: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero era presente e, pertanto, non può essere dedotta alcuna violazione del diritto di quell'Ufficio ad intervenire nel procedimento; il secondo motivo espone considerazioni di merito, rappresentando circostanze di fatto adeguatamente e logicamente valutate dal Tribunale, che ha applicato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13366/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris