CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 43627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG _ utut (A-5" c_ACIA-c.c UP)--D xzpio oct( ' ( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 1.1 Giova precisare, trattandosi del punto decisivo per la trattazione del ricorso, che la Corte di Appello ritiene la domanda «limitata» al nesso di continuazione esistente tra i fatti giudicati con sentenza GIP Tribunale Napoli del 28.11.2016 e sentenza GIP Tribunale Napoli del 30.6.2016 . Non vi sarebbe menzione, nella originaria domanda, dei fatti oggetto di giudizio con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9 aprile 2021 (condanna per il delitto di associazione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Nell'atto di ricorso si deduce - tra l'altro - un vizio di 'travisamento' dei contenuti della originaria domanda (dep. in data 11 aprile 2023) posto che nella stessa si fa menzione anche della terza sentenza, quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 9 aprile 2021 (irrevocabile in data 14 febbraio 2023). 3. Sotto tale profilo, preliminare ed assorbente, il ricorso è fondato. Nella originaria istanza si compie riferimento anche ai fatti giudicati con la terza sentenza, sicchè la decisione emessa dalla Corte di Appello di Napoli si basa su una erronea ricognizione dei contenuti della domanda e va, pertanto, annullata con rinvio, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appell a> o di Napoli, in diversa composizione. • ti3 c) < a Così deciso in data 11 settembre 2024 a "P