CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 23 marzo 2026 con la quale la Corte di Appello di Lecce,ha confermato la sentenza emessa, in data 12 settembre 2024, con cui ilTribunale di Lecce, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione edeuro 800,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 111 Cost., 192, 195 cod. proc. pen., 337 e 648 cod. pen., inutilizzabilitàdelle dichiarazioni rese dal teste Argese nonché carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di penaleresponsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati diricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.2.1. I giudici di merito avrebbero fondato la condanna esclusivamente sulladeposizione del teste di p.g. Argese, senza tenere conto della loro inutilizzabilitànella parte in cui il teste riferiva le dichiarazioni dell’imputato in violazionedell’art. 195 cod. proc. pen.La Corte territoriale avrebbe affermatol’irrilevanza dell’eccezione difensivasull’erroneo presupposto dell’inutilità di tali dichiarazioni ai fini della condannasenza tenere conto che il primo giudice aveva posto a fondamento dellasentenza esclusivamente le dichiarazioni dell’Argese e le circostanze -ritenutedalla difesa inidonee a fondare un giudizio di responsabilità penale- del possessoingiustificato da parte dell’Ancona del ciclomotore di cui al capo di imputazione,della mancanza dei documenti del veicolo e della ritenuta inattendibilità dellaversione fornita dal ricorrente.2.2. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla doglianza con cui ladifesa aveva evidenziato che al momento dell’intervento delle forze dell’ordinenon era ancora stata presentata denuncia di furto del ciclomotore da parte dellapersona offesa, con conseguente manifesta illogicità della sentenza laddove igiudici di merito ritengono provata la consapevolezza della provenienzadelittuosa del mezzo da parte dell’Ancona facendo ricorso ad una inammissibilepresunzione di colpevolezza iuris et de iure.2.3. Con il motivo di appello, asseritamente disatteso dalla Corte territoriale, ladifesa aveva censurato la decisione di primo grado evidenziando come ilsoggetto datosi alla fuga a bordo del ciclomotore non fosse stato identificatonell’immediatezza dagli operanti, atteso che indossava un casco che ne impedivail riconoscimento. Era stato, altresì, sottolineato che gli agenti, nella medesimafase, non erano riusciti a rilevare integralmente il numero di targa del veicolo eche il ricorrente era stato fermato dalle forze dell’ordine soltanto dopo circa ventiminuti, mentre spingeva il ciclomotore in questione. Secondo la prospettazionedifensiva, la Corte distrettuale avrebbe omesso di confrontarsi con tali specifichedoglianze, incorrendo, pertanto, in un difetto di motivazione sul punto.2.4. Infine, la motivazione sarebbe priva della necessaria indicazione dellecondotte di resistenza attiva che il soggetto datosi alla fuga alla guida delciclomotore avrebbe posto in essere, specificazione resa ancora più necessariadalla lacunosità delle dichiarazioni rese dai testi di p.g. sul punto.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce inosservanzadegli artt. 111 Cost., 131-bis cod. pen. e carenza di motivazione riguardo allarichiesta di riconoscimento della causa di non punibilità della particolaretenuitàdel fatto.A giudizio della difesa, i giudici di appello si sarebbero limitati a confermare ladecisione del primo giudice senza accertare la sussistenza o meno deipresupposti di legge con conseguente lesione del diritto della difesa dicomprendere le ragioni del rigetto.La Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la condotta avrebbearrecato una lesione di modesta entità al bene tutelato dalle norme incriminatriciconseguente alla tenue offensività delle modalità delle condotte, alla lieveintensità del dolo e della mancanza del requisito dell’abitualità.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ederronea applicazione degli artt. 111 Cost., 62-bis, 62 n. 4, 81, 99, 133, 648,comma quarto, cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche, alla determinazione del trattamentosanzionatorio con riguardo al reato satellite, al mancato riconoscimento dellericonoscimento della recidiva nonché alla mancata concessione della sospensionecondizionale della pena e della non menzione nel casellario.4.1. La Corte territoriale non avrebbe indicato gli elementi posti a fondamentodel giudizio di equivalenza, ricorrendo a mere clausole di stile ed affermazioniapodittiche che non terrebbero conto della tenue offensività del fatto e dellascarsa intensità del dolo che connota le condotte in esame con conseguenteapparenza e manifesta illogicità della motivazione sul punto.4.2. Le medesime caratteristiche della condotta avrebbero dovuto indurre igiudici di merito a riconoscere le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e648, comma quarto, cod. pen. nonché ad applicare un aumento di pena a titolodi continuazione quantificato nel minimo previsto dalla legge e concedereall’Ancona i richiesti benefici di legge.4.3. La motivazione sarebbe erronea e manifestamente illogica laddove i giudicidi appello hanno valorizzato i precedenti dell’Ancona ai fini del riconoscimentodella recidiva, senza tenere conto del fatto che l’ultima condanna irrevocabile èassai risalente nel tempo.La Corte distrettuale avrebbe ignorato le doglianze difensive secondo cui lareiterazione dell’illecito non poteva costituire sintomo di riprovevolezza tenutoconto del tipo di devianza oggetto dei reati oggetto di condanna, della qualità edisomogeneità dei comportamenti illeciti, della distanza temporale significativa edell’occasionalità della ricaduta nel reato.Inoltre, i giudici di appello non avrebbero argomentato alcunché in ordine aglielementi che avrebbero reso necessario l’aumento di pena per la ritenutarecidiva con conseguente carenza di motivazione sul punto.5. Il difensore del ricorrente, in data 7 luglio 2026, ha depositato conclusioniscritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la sentenza di appello oggettodi ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggettodi ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo statorispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello aquella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe ledecisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020,Capozio, Rv. 280654 - 01).2. Il primo motivo è in parte generico e manifestamente infondato ed in parteaspecifico e non consentito.2.1. In relazione all’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese de relato dalteste di p.g. Argese deve evidenziarsi la genericità della deduzione difensiva.Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,allorché venga dedotta l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, incombe sulricorrente l’onere di illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza concreta chel’eventuale espunzione di tale elemento sarebbe idonea a spiegare sull’impiantomotivazionale della decisione impugnata, secondo il criterio della c.d. “prova diresistenza”. In altri termini, gli elementi probatori ritenuti inutilizzabili devonorisultare tali da incidere in modo determinante sulla struttura argomentativa delprovvedimento censurato, scardinandone la coerenza logica complessiva eintroducendo profili di radicale incompatibilità tali da comprometterne la tenutagiustificativa (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Lagumina, Rv.269218-01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez.3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 4, n. 33194 del24/06/2025, Pini, non massimata).Tale onere argomentativo non risulta assolto nel caso di specie. La difesa, nelprospettare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’Ag. della Polizia di StatoVito Argese si è limitata a censurare in diritto la violazione dell’art. 195 cod.proc. pen., senza tuttavia esplicitare in modo puntuale e specifico quale sarebbestata l’effettiva incidenza della loro eliminazione sull’esito del giudizio diresponsabilità. In tal modo, la doglianza si risolve in una critica astratta emeramente assertiva, priva di confronto con la concreta struttura motivazionaledella sentenza impugnata e, pertanto, generica, non essendo stato dimostratoche l’eventuale espunzione delle dichiarazioni ritenute inutilizzabili avrebbedeterminato il venir meno della coerenza interna e della complessiva soliditàlogico-giuridica della motivazione.Deve, pertanto, darsi continuità al principio secondo cui i l giudicedell’impugnazione non è tenuto a dichiarare in via preliminare l’inutilizzabilitàdella prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere ai fini delladecisione, facendo applicazione del criterio di resistenza; in tal caso, la questionerelativa alla dedotta inutilizzabilità resta priva di rilevanza e difetta l’interesse delricorrente a farla valere in sede di legittimità, non potendo questa Corte esserechiamata a svolgere una valutazione esplorativa e sostitutiva rispetto agli oneridi allegazione gravanti sulla parte ricorrente (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; Sez. 2, n. 4695 del 13/11/2025, dep. 2026, Rea,non massimata).Tutto ciò premesso deve essere comunque evidenziato che la Corte distrettuale,con argomentazioni immuni da illogicità e coerenti con le risultanze processuali,ha espressamente affermato che le dichiarazioni dell’Argese risultano prive diincidenza ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del ricorrente (vedipagg. 2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso). Ne consegue che la censuradifensiva si fonda su un presupposto fattuale erroneo, poiché attribuisce alledichiarazioni in questione una valenza probatoria che esse non hanno avutonell’economia complessiva del ragionamento decisorio con conseguentemanifesta infondatezza del motivo.2.2. Le doglianze in tema di affermazione della penale responsabilità dell’Anconae di sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di ricettazione e resistenza apubblico ufficiale sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al difuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte dicassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamentodella decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti.I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerentialla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito adaffermare che il ricorrente abbia commesso i reati di ricettazione e resistenza apubblico ufficiale, a seguito di una valutazione degli elementi probatori cheappare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governanol'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali egiuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, hanno correttamente indicato e valutato le prove idonee acomprovare la penale responsabilità del ricorrente in ordine alle condottedelittuose di cui al capo di imputazione (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenzaimpugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo dellacompletezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto nonqualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciòinsindacabili in questa sede.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacatodi legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e diprivilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senzaconfrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare lecensure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatoriedeterminanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito conconseguente aspecificità del motivo di ricorso.I presunti errori nella valutazione delle prove lamentati dalla difesa si risolvono,in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivo deglielementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corteterritoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un travisamento dei fattistorici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte nel dibattimento, siconcretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dellarealtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e più dettagliatavalorizzazione di elementi acquisiti nel contradditorio delle parti.Deve essere, in proposito, ribadito che non è compito del giudice di legittimitàstabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione deifatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di cassazione,che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti,divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sulsignificato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito,essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento dellalogicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, Rv.280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01).Nel caso di specie, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito siconnota per coerenza logica, completezza espositiva e corretto inquadramentogiuridico dei dati fattuali, e non risulta validamente scalfito dalle censureformulate nel ricorso, le quali si limitano, nella sostanza, a proporre una letturaframmentaria e atomistica degli elementi di prova già oggetto di puntuale eanalitico scrutinio da parte della Corte territoriale, nel chiaro intento divalutazioni operate.3. Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità.La Corte di appello ha dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 131-biscod. pen., escludendone legittimamente la ricorrenza in ragione dell’assenza,nella condotta ascritta al ricorrente, degli elementi qualificanti la particolaretenuità del fatto.Invero, i giudici di merito, in relazione al reato di ricettazione, hanno valorizzato– con argomentazione coerente alle risultanze processuali – la gravità intrinsecadell’azione delittuosa nonché il significativo valore del mezzo ricettato (cfr. pagg.4 e 5 della sentenza impugnata).Siffatta valutazione, sorretta da un percorso argomentativo conforme ai criterielaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda su apprezzamenti di meritonon connotati da contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, risultasottratta al sindacato di questa Corte, non potendo essere utilmente censurata insede di legittimità.Con riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, i giudici di appello hannocorrettamente applicato l’art. 131-bis, comma terzo, n. 2, cod. pen. nella partein cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quandoil delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di ufficiali o agentidi polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.4. Il terzo motivo è al contempo manifestamente infondato, aspecifico e nonconsentito.4.1. Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e lecontestate aggravanti è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (inparticolare, i giudici di appello hanno rimarcato l’inesistenza di motivi idonei agiustificare la prevalenza delle attenuanti generiche -vedi pag. 5 della sentenzaimpugnata-) e, pertanto, risulta insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire ilprincipio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivareil giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione deicriteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tracircostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservatoalla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838- 02).4.2.L’ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta l’eccessività della penaapplicata a titolo di continuazione non è consentita in sede di legittimità inquanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione, sorretta da adeguata motivazione, non è stata frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali edimmuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dalprimo giudice per il reato satellite in misura di poco superiore al minimo edittalein ragione della “negativa personalità” dell’Ancona e della gravità della condottacriminosa in esame (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), elementi con i qualiil ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente con conseguente aspecificitàdella doglianza.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, intende ribadire il consolidato orientamento di questa Cortein materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamentosanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce ilrisultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui varielementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzatasussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale,mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, èsufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi,non massimata).4.3. Il riconoscimento della recidiva risulta sorretto da una motivazione congrua,coerente e immune da vizi logici o giuridici, fondata su elementi pienamentedesumibili dalle risultanze processuali e, pertanto, non censurabile in sede dilegittimità.I giudici di appello hanno, infatti, proceduto ad una concreta valutazione dellapersonalità dell’imputato e del significato dei precedenti penali a lui ascritti,valorizzando la progressione criminosa emergente dai precedenti specifici eponendola in correlazione con la natura e le modalità delle condotte oggetto delpresente procedimento. Come evidenziato nella motivazione della sentenzaimpugnata (cfr. pag. 5), tali elementi depongono univocamente nel senso di unaggravamento della pericolosità sociale del ricorrente e di una persistenteinclinazione alla commissione di reati della medesima indole.Ne consegue che il giudizio espresso dai giudici di appello in ordine allasussistenza della recidiva risulta adeguatamente motivato, poiché fondato su daticoncreti e significativi attestanti una pericolosità ingravescente dell’Ancona, dellaquale i fatti oggetto del presente processo costituiscono ulteriore e significativaespressione; di contro, le deduzioni contenute nei ricorsi in esame si risolvono inuna mera negazione delle circostanze accertate, in contrasto con l’evidenza dellestesse, con conseguente aspecificità della censura proposta.4.4. La censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agliartt. 62 n. 4 e 648, comma quarto, cod. pen. è generica e non consentita.La Corte territoriale ha correttamente disatteso l’istanza difensiva, valorizzando,con argomentazione puntuale, la gravità della condotta, il significativo valore delbene oggetto di ricettazione, del profitto ottenuto dal ricorrente e delconseguente danno subito dalla persona offesa (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenzaimpugnata). Tale valutazione si pone in linea con il consolidato principio di dirittosecondo cui la particolare tenuità del fatto deve essere esclusa ogniqualvolta ilvalore del bene ricettato non possa qualificarsi come particolarmente esiguo(Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 23742 del07/05/2024, Orosan, non massimata).L’apparato motivazionale risulta immune da censure, presentandosi completo,coerente e logicamente strutturato. Esso si fonda su valutazioni di meritoadeguatamente argomentate, che non evidenziano profili di contraddittorietà, névizi di manifesta illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità.4.5. La doglianza con cui si lamenta il mancato riconoscimento dei benefici dilegge è al contempo generico e manifestamente infondato.La difesa, infatti, si è limitata a invocare la concessione della sospensionecondizionale della pena e della non menzione, rassegnando le conclusionifavorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delleargomentazioni espresse dai giudici di merito.Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile pergenericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste afondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli,Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere diindicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, alfine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi edesercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv.281112 – 01; (Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287205 – 01).Ciò premesso, deve rilevarsi che entrambi i giudici di merito hanno fornito unamotivazione congrua e immune da censure in ordine al rigetto della richiestadifensiva di concessione dei benefici di legge. Essi hanno, infatti, correttamenteevidenziato come l’Ancona avesse già in precedenza beneficiato dellasospensione condizionale della pena, successivamente revocata, con laconseguente preclusione al suo nuovo riconoscimento. Tale conclusione risultacoerente con il presupposto prognostico che governa la concessione delbeneficio, non avendo i giudici di merito ritenuto, nella specie, formulabile ungiudizio favorevole circa la futura astensione del ricorrente dalla commissione diulteriori reati.5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]