CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 28435/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Milano,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente ai telefoni cellulari e l’inammissibilità deiricorsi nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 30 ottobre 2025 il Tribunale di Milano ha applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la pena di legge su concorde richiesta delle parti per il reato dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.2. L’imputato presenta tre ricorsi per cassazione, di cui due a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]Alessio, con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordineall’assenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.(primo ricorso) e l’illegalità della confisca dei telefoni cellulari in presenza diun’ipotesi di detenzione di stupefacente ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 (secondo ricorso), e il terzo a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] conil quale lamenta la confisca dei telefoni cellulari e del denaro, al di fuori del pattoe dei presupposti di legge.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, risalente al 13novembre 2025 e recante un’unica censura sull’omessa motivazione del mancatoproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano ha definito il processo per direttissima neiconfronti dell’imputato con una sentenza di patteggiamento in cui ha dato contodel fatto della detenzione di hashish e cocaina, riqualificando l’originaria ipotesiaccusatoria di violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 inviolazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché delle fonti diprova a carico, tra cui il verbale di arresto. Tanto basta ai fini della motivazionedella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che può essereoggetto di controllo di legittimità, sotto il predetto profilo della motivazione,soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia assolutamente evidente lasussistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (trale più recenti, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussai, Rv. 277102 – 01). In talsenso, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento in suo favore e si è limitato adarticolare una censura di mero stile, al di fuori dei limiti di impugnazione tracciatidall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Quanto al secondo ricorso a firma dell’avv. D’Alessio e al ricorso a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si ritiene fondata solo la doglianza relativa alla confisca deitelefoni cellulari perché è stata accertata la detenzione dello stupefacente e non lospaccio e nella sentenza non si rinviene alcuna qualificazione dei dispositivi comecorpo del reato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha indicato né delineato l’esistenza di unnesso di strumentalità necessaria rispetto al reato ascritto. Viceversa, il denaro,pari a 16.158,60 euro, è stato confiscato sulla base dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309del 1990 e dell’art. 240-bis cod. pen., in esecuzione del patto perché il P.m. haprestato il suo consenso subordinatamente alla confisca (vedi provvedimento del4 ottobre 2025) e l’imputato ha aderito a tale condizione, come riconosciuto nelsecondo ricorso a firma dell’avv. D’Alessio (si veda pag. 2 del ricorso del 17novembre 2025).In definitiva, va disposto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata solo in relazione alla confisca dei telefoni cellulari, mentre per il resto iricorsi sono inammissibili. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari,con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Dichiarainammissibili i ricorsi nel resto.Così deciso, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]