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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 dicembre 2018

Cassazione n. 15187/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19988-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i – controricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 866/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 533/2017; [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19988/2019 Cron.

Rep.

Ud.23/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024dal Consigliere Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo) nella misura dell’85% in luogo dell’82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione della pensione complementare nella misura dei 35/35 della retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del Fondo; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 della legge n. 243 del 2004 avesse previsto una cristallizzazione della posizione previdenziale al momento dell’esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d.

“super bonus”, con conseguente rideterminazione delle somme dovute dal Fondo attesa la sua natura integrativa; ha rilevato, per quel che qui rileva, che da tale rideterminazione derivasse un credito di alcuni lavoratori (in favore dei quali pronunciava condanna al pagamento delle somme dovute) ed un debito per altri; ha quindi preso atto che il Fondo non aveva domandato la restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso ed ha quindi rigettato la domanda di tali ultimi lavoratori.

2. Avverso tale sentenza ricorrevano i lavoratori da ultimo indicati per quattro motivi, cui resisteva il Fondo con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per un motivo.

3. Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso principale, con rinuncia accettata dal Fondo, che a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale, con notifica alle controparti della rinuncia.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

5. Deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati ed il Fondo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia dei ricorrenti principali che del ricorrente incidentale.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19988-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legalerappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i – controricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 866/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 533/2017; [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19988/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024dal Consigliere Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo) nella misura dell’85% in luogo dell’82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione della pensione complementare nella misura dei 35/35 della retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del Fondo; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 della legge n. 243 del 2004 avesse previsto una cristallizzazione della posizione previdenziale al momento dell’esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d. “super bonus”, con conseguente rideterminazione delle somme dovute dal Fondo attesa la sua natura integrativa; ha rilevato, per quel che qui rileva, che da tale rideterminazione derivasse un credito di alcuni lavoratori (in favore dei quali pronunciava condanna al pagamento delle somme dovute) ed un debito per altri; ha quindi preso atto che il Fondo non aveva domandato la restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso ed ha quindi rigettato la domanda di tali ultimi lavoratori. 2. Avverso tale sentenza ricorrevano i lavoratori da ultimo indicati per quattro motivi, cui resisteva il Fondo con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per un motivo. 3. Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso principale, con rinuncia accettata dal Fondo, che a sua volta ha rinunciato al ricorso incidentale, con notifica alle controparti della rinuncia. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 5. Deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati ed il Fondo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia dei ricorrenti principali che del ricorrente incidentale. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stes
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