CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 17355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso 26437/2019 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 96/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2019 R.G.N. 178/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 26437/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, emesso a titolo di mancato pagamento di contributi all’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) relativamente alle posizioni di tre giornalisti, contrattualmente qualificati collaboratori della testata editoriale senza vincolo di subordinazione; la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha accertato, sulla base delle testimonianze escusse in giudizio, che non fossero stati acquisiti elementi sufficienti per ritenere che, alla luce delle declaratorie contrattuali, i rapporti di lavoro in contestazione avessero avuto uno svolgimento difforme da quanto previsto contrattualmente dalle parti; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPGI sulla base di tre motivi; la società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 2 CGLG (d.P.R.153/61), con particolare riguardo all’interpretazione del cd. vincolo di dipendenza”; contesta l’accertamento sul punto, deducendo che esso è stato svolto senza tener conto dell’oggettiva interessenza tra vincolo di dipendenza e responsabilità del servizio; denuncia l’omessa valutazione dell’elemento della continuità del servizio reso, ai fini della qualificazione dei rappor ti come di lavoro dipendente; il secondo motivo , formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 CGLG e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’interpretazione del requisito della responsabilità di un servizio”; la critica si appunta sul contenuto erroneo dell’affermazioni secondo cui la figura del collaboratore fisso si identifica per l’esclusività della responsabilità a lui affidata; il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.12 del CGNL, e degli artt. 1362 ss. c.c., per avere escluso la corrispondenza locale in base al fatto che i giornalisti non scrivevano su tutte le materie”; contesta la sottolineaturaper cui i tre lavoratori, corrispondenti locali, non si occupassero di notizie di qualsiasi genere concernenti il territorio; secondo i giudici del merito essi non erano tenuti, ad esempio, a seguire le notizie sportive; laconclusione erronea discenderebbe da una malintesa interpretazione dell’art. 12 del CNLG perla quale al corrispondente locale sarebbe affidato il compito di assicurare la completezza dell’informazione sul territorio, appurando ciò che in esso accade riferendone alla redazione, la quale successivamente deciderà se dovrà scriversi un pezzo e se quel pezzo andrà redatto dal corrispondente ovvero da altro giornalista; i tre motivi sono inammissibili; la sentenza gravata è esaustiva e conseguente nella motivazione; i giudici del merito hanno svolto un dettagliato accertamento in fatto, in piena aderenza a quanto stabilito sia dalla fonte collettiva applicabile alla fattispecie sia ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa l’individuazione dei fattoriidentificativi delle figure giornalistiche richiamate dalla parte; le prospettazioni del ricorrente deducono, in definitiva, solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso , a