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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 43853/2023

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ato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da G.I.P.

TRIBUNALE DI PAVIAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la competenza del Tribunale di Pavia; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che hanno concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa all'udienza del 3 aprile 2023 il G.u.p. del Tribunale di Pavia ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. in seguito alle eccezioni di incompetenza territoriale proposte dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui si sono associati i difensori di vari altri coimputati, ritenute non fondate ma cDnnotate da serietà tale da richiedere una pronuncia del giudice di legittimità, ai sensi della suddetta norma, introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Premette il giudice che a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri cinque imputati è contestato il reato associativo ex art. 416, primo comma, cod. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] e altri quattro soggetti sono accusati della sola partecipazione al sodalizio criminoso (art. 416, secondo comma, cod. pen.); ai predetti e ad altri due imputati è poi ascritto al capo b) il reato fine ex art. 640-bis cod. pen., mentre al solo [OSCURATO:PERSONA] e ad altri due imputati è contestato, al capo d), anche il delitto ex artt. 48 e 479 cod. pen.

Osserva il G.u.p. che, secondo la prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'autorità giudiziaria competente sarebbe quella milanese perché il reato associativo si è consumato nel momento e nel luogo in cui la società Biolevano, con sede legale in Milano, si è costituita e ha iniziato a operare; secondo l'accusa, invece, detto luogo andrebbe individuato facendo riferimento alla sede operativa della società, in provincia di Pavia„ nel quale sono state poste in essere concretamente le attività finalizzate alla indebita percezione di incentivi pubblici.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], invece, individua nel tribunale milanese il giudice competente in quanto a Milano si è consumato il reato ex art. 640-bis cod. pen., più grave di quello previsto dall'art. 416, secondo comma, dello stesso codice.

Secondo il G.u.p., fra il reato associativo e la truffa aggravata sussiste un vincolo di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cosicché la competenza va individuata ai sensi dell'art. 16 del codice di rito, non richiedendosi che tutti gli imputati siano compartecipi di tutti i reati per i quali si procede.

Pertanto, occorre fare riferimento al delitto previsto dall'art. 416, primo comma, cod. pen., più grave della truffa, che radica per tutti gli imputati la competenza territoriale presso l'autorità giudiziaria di Pavia, alla luce di princìpi statuiti nella sentenza n. 53390 del 201:7 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'autorità giudiziaria competente va individuata in quella pavese.

2. Il giudice ha ritenuto sussistente una connessione teleologica fra i reati con motivazione puntuale; essa, del resto, non è conteso:ata nelle memorie difensive che fanno espresso riferimento all'art. 16 cod. proc. pen. quale criterio di attribuzione della competenza nel caso di specie.

Il G.u.p. ha richiamato il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01) secondo il quale, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato.

Avuto riguardo a questo ultimo profilo, il G.u.p., nella parte finale dell'ordinanza, ha motivato adeguatamente sulla consapevolezza in capo anche agli autori del solo reato di truffa del legame finalistico con il reato associativo.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel primo punto della memoria depositata in udienza preliminare, ha obliterato detto principio, deducendo solo che il reato ex art. 640-bis cod. pen. è più grave di quello previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. pen., contestato allo stesso imputato.

3. Quanto alla deduzione svolta per prima dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e, nel secondo punto della memoria, da quella di [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083), con la precisazione che a questo fine «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge» (così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso conforme cfr. Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650; da ultimo v.

Sez. 2, n. 6990 del 25/11/2022, dep. 2023, Carzo, :non mass.).

Si è anche efficacemente osservato che «solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato.

Di regola, il luogo in cui si scorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attrave -so l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris» (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, Sez. 2, n. 5374 del 07/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Sulla base di questi princìpi il Pubblico Ministero prima e il G.u.p. poi hanno ritenuto competente l'autorità giudiziaria di Pavia, nella cui p -ovincia aveva sede operativa la società, luogo in cui sarebbero state poste in essere concretamente le attività finalizzate alla indebita percezione di incentivi pubblici.

Le difese, invece, hanno dedotto che l'operatività della presunta associazione si sarebbe manifestata nel territorio di competenza dell'autorità giudiziaria milanese perché la società Biolevano, costituitasi in Milano, in detto territorio avrebbe iniziato a operare.

Tuttavia, dalla descrizione del fatto risultante dai capi d'accusa e dagli atti allegati alla memoria di [OSCURATO:PERSONA] nulla si evince in ordine al profilo della operatività del sodalizio criminoso in contrasto con la valutazione del Pubblico Ministero, condivisa dal giudice per l'udienza preliminare, non coincidente - secondo l'accusa - con quello della sede legale della società.

Detta valutazione, pertanto, risulta insindacabile, considerato che «la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione» e che la competenza «va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione» (così Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, cit., in motivazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale proposto da G.I.P. TRIBUNALE DI PAVIAvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la competenza del Tribunale di Pavia; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che hanno concluso per la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa all'udienza del 3 aprile 2023 il G.u.p. del Tribunale di Pavia ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. in seguito alle eccezioni di incompetenza territoriale proposte dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui si sono associati i difensori di vari altri coimputati, ritenute non fondate ma cDnnotate da serietà tale da richiedere una pronuncia del giudice di legittimità, ai sensi della suddetta norma, introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Premette il giudice che a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri cinque imputati è contestato il reato associativo ex art. 416, primo comma, cod. pen., mentre [OSCURATO:PERSONA] e altri quattro soggetti sono accusati della sola partecipazione al sodalizio criminoso (art. 416, secondo comma, cod. pen.); ai predetti e ad altri due imputati è poi ascritto al capo b) il reato fine ex art. 640-bis cod. pen., mentre al solo [OSCURATO:PERSONA] e ad altri due imputati è contestato, al capo d), anche il delitto ex artt. 48 e 479 cod. pen. Osserva il G.u.p. che, secondo la prospettazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'autorità giudiziaria competente sarebbe quella milanese perché il reato associativo si è consumato nel momento e nel luogo in cui la società Biolevano, con sede legale in Milano, si è costituita e ha iniziato a operare; secondo l'accusa, invece, detto luogo andrebbe individuato facendo riferimento alla sede operativa della società, in provincia di Pavia„ nel quale sono state poste in essere concretamente le attività finalizzate alla indebita percezione di incentivi pubblici. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], invece, individua nel tribunale milanese il giudice competente in quanto a Milano si è consumato il reato ex art. 640-bis cod. pen., più grave di quello previsto dall'art. 416, secondo comma, dello stesso codice. Secondo il G.u.p., fra il reato associativo e la truffa aggravata sussiste un vincolo di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., cosicché la competenza va individuata ai sensi dell'art. 16 del codice di rito, non richiedendosi che tutti gli imputati siano compartecipi di tutti i reati per i quali si procede. Pertanto, occorre fare riferimento al delitto previsto dall'art. 416, primo comma, cod. pen., più grave della truffa, che radica per tutti gli imputati la competenza territoriale presso l'autorità giudiziaria di Pavia, alla luce di princìpi statuiti nella sentenza n. 53390 del 201:7 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'autorità giudiziaria competente va individuata in quella pavese. 2. Il giudice ha ritenuto sussistente una connessione teleologica fra i reati con motivazione puntuale; essa, del resto, non è conteso:ata nelle memorie difensive che fanno espresso riferimento all'art. 16 cod. proc. pen. quale criterio di attribuzione della competenza nel caso di specie. Il G.u.p. ha richiamato il principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223-01) secondo il quale, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione di un altro reato. Avuto riguardo a questo ultimo profilo, il G.u.p., nella parte finale dell'ordinanza, ha motivato adeguatamente sulla consapevolezza in capo anche agli autori del solo reato di truffa del legame finalistico con il reato associativo. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], nel primo punto della memoria depositata in udienza preliminare, ha obliterato detto principio, deducendo solo che il reato ex art. 640-bis cod. pen. è più grave di quello previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. pen., contestato allo stesso imputato. 3. Quanto alla deduzione svolta per prima dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e, nel secondo punto della memoria, da quella di [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083), con la precisazione che a questo fine «assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge» (così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso conforme cfr. Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650; da ultimo v. Sez. 2, n. 6990 del 25/11/2022, dep. 2023, Carzo, :non mass.). Si è anche efficacemente osservato che «solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si scorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attrave -so l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris» (Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, Sez. 2, n. 5374 del 07/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Sulla base di questi princìpi il Pubblico Ministero prima e il G.u.p. poi hanno ritenuto competente l'autorità giudiziaria di Pavia, nella cui p -ovincia aveva sede operativa la società, luogo in cui sarebbero state poste in essere concretamente le attività finalizzate alla indebita percezione di incentivi pubblici. Le difese, invece, hanno dedotto che l'operatività della presunta associazione si sarebbe manifestata nel territorio di competenza dell'autorità giudiziaria milanese perché la società Biolevano, costituitasi in Milano, in detto territorio avrebbe iniziato a operare. Tuttavia, dalla descrizione del fatto risultante dai capi d'accusa e dagli atti allegati alla memoria di [OSCURATO:PERSONA] nulla si evince in ordine al profilo della operatività del sodalizio criminoso in contrasto con la valutazione del Pubblico Ministero, condivisa dal giudice per l'udienza preliminare, non coincidente - secondo l'accusa - con quello della sede legale della società. Detta valutazione, pertanto, risulta insindacabile, considerato che «la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione» e che la competenza «va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione» (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, cit., in motivazio
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