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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 01790/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Letta la memoria con la quale il difensore chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis, comma 1, cod. pen., per avere formato o comunque detenuto, il 18 settembre 2017, una carta di identità bulgara valida per l'espatrio rilasciata ad un nominativo diverso e recante la sua effigie fotografica, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. La Corte territoriale, in risposta ai motivi di appello, osservava quanto segue.

L'imputato, cittadino della Lettonia, facente parte della UE fin dal 2004 e membro Schengen dal 2007, anche con la sola carta di identità avrebbe potuto circolare in ambito UE.

Del resto, anche con le carte di identità emesse dalle autorità italiane era possibile circolare in ambito UE.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen..

Il ricorrente era stato sorpreso in possesso di una carta di identità bulgara recante la propria effigie fotografica, certamente falsa posto che egli era cittadino lituano.

Avrebbe, però, dovuto rispondere del delitto punito dagli articoli citati in quanto si era limitato a trasmettere la propria fotografia ad un conoscente che l'aveva poi apposta al documento, mentre l'art. 497 bis cod. pen. era stato introdotto nell'ordinamento al solo fine di punire condotte riguardanti soggetti inseriti in contesti terroristici.

Non si era poi accertato che il documento di identità falsificato fosse valido per l'espatrio.

Si sarebbe dovuto verificare se nel documento fosse stata apposta la dicitura "valida per l'espatrio".

3. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato atto di conclusioni scritte con il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento.

1. Questa Corte, infatti, ha anche di recente ribadito che: - integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (fattispecie relativa ad una carta di identità apparentemente emessa dall'autorità slovena) (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548); - il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473).

Ne deriva che il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad asserire che la carta di identità falsificata dal prevenuto fosse priva della clausola che la rendeva valida per l'espatrio ma avrebbe dovuto quantomeno allegarne le ragioni, posto che, altrimenti, la medesima, fittiziamente emessa dalla Bulgaria, entrata a far parte della Unione Europea nel 2007, lo sarebbe stata, almeno nei confronti degli Stati, come l'Italia, appartenenti all'Unione.

Tanto più che agli atti ne risulta la copia fotostatica.

Che poi la norma in questione sia stata introdotta nell'ordinamento per punire soltanto soggetti gravitanti in contestati terroristici è affermazione priva di ogni riscontro in considerazione della sua stessa lettera, da cui non si deduce affatto tale limitazione.

2. Le censure mosse nel ricorso - tutte derivanti dalla contestata validità per l'espatrio del documento falsificato - sono pertanto manifestamente infondate ma deve comunque rilevarsi come la Corte di merito abbia errato nel valutare la validità per l'espatrio del documento falsificato facendo riferimento alla cittadinanza, lettone, del prevenuto piuttosto che allo Stato che aveva apparentemente emesso il provvedimento (entrambi, peraltro, dal 2007 appartenenti alla UE, non mutando così i presupposti, di fatto e di conseguenza di diritto, della decisione), così che il ricorso deve essere solo rigettato e non dichiarato inammissibile.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma 1'11 novembre 2021.

Il Consigliere estensore -il [OSCURATO:PERSONA] Rosa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Letta la memoria con la quale il difensore chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis, comma 1, cod. pen., per avere formato o comunque detenuto, il 18 settembre 2017, una carta di identità bulgara valida per l'espatrio rilasciata ad un nominativo diverso e recante la sua effigie fotografica, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai motivi di appello, osservava quanto segue. L'imputato, cittadino della Lettonia, facente parte della UE fin dal 2004 e membro Schengen dal 2007, anche con la sola carta di identità avrebbe potuto circolare in ambito UE. Del resto, anche con le carte di identità emesse dalle autorità italiane era possibile circolare in ambito UE. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen.. Il ricorrente era stato sorpreso in possesso di una carta di identità bulgara recante la propria effigie fotografica, certamente falsa posto che egli era cittadino lituano. Avrebbe, però, dovuto rispondere del delitto punito dagli articoli citati in quanto si era limitato a trasmettere la propria fotografia ad un conoscente che l'aveva poi apposta al documento, mentre l'art. 497 bis cod. pen. era stato introdotto nell'ordinamento al solo fine di punire condotte riguardanti soggetti inseriti in contesti terroristici. Non si era poi accertato che il documento di identità falsificato fosse valido per l'espatrio. Si sarebbe dovuto verificare se nel documento fosse stata apposta la dicitura "valida per l'espatrio". 3. La Procura Generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato atto di conclusioni scritte con il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento. 1. Questa Corte, infatti, ha anche di recente ribadito che: - integra il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, poiché la carta di identità è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali (fattispecie relativa ad una carta di identità apparentemente emessa dall'autorità slovena) (Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala, Rv. 277548); - il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473). Ne deriva che il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad asserire che la carta di identità falsificata dal prevenuto fosse priva della clausola che la rendeva valida per l'espatrio ma avrebbe dovuto quantomeno allegarne le ragioni, posto che, altrimenti, la medesima, fittiziamente emessa dalla Bulgaria, entrata a far parte della Unione Europea nel 2007, lo sarebbe stata, almeno nei confronti degli Stati, come l'Italia, appartenenti all'Unione. Tanto più che agli atti ne risulta la copia fotostatica. Che poi la norma in questione sia stata introdotta nell'ordinamento per punire soltanto soggetti gravitanti in contestati terroristici è affermazione priva di ogni riscontro in considerazione della sua stessa lettera, da cui non si deduce affatto tale limitazione. 2. Le censure mosse nel ricorso - tutte derivanti dalla contestata validità per l'espatrio del documento falsificato - sono pertanto manifestamente infondate ma deve comunque rilevarsi come la Corte di merito abbia errato nel valutare la validità per l'espatrio del documento falsificato facendo riferimento alla cittadinanza, lettone, del prevenuto piuttosto che allo Stato che aveva apparentemente emesso il provvedimento (entrambi, peraltro, dal 2007 appartenenti alla UE, non mutando così i presupposti, di fatto e di conseguenza di diritto, della decisione), così che il ricorso deve essere solo rigettato e non dichiarato inammissibile.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 1'11 novembre 2021. Il Consigliere estensore -il [OSCURATO:PERSONA] Rosa
Sentenza Cassazione n. 01790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris