CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale è rappresentata e difesa giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato -per la revocazione dell’ordinanza n. 25611/2024 della Seconda sezionecivile di questa Corte di cassazione, pubblicata il 25/9/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della ricorrente;Numero registro generale 6910/2025Numero sezionale 2898/2025Numero di raccolta generale 9983/2026Data pubblicazione 17/04/2026rilevato che:- con ordinanza n. 25611/2024, pubblicata in data 25 settembre2024, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di FrancescaLorusso avverso la sentenza n. 91/2023, pronunciata dalla Corted’Appello di Bari in data 17/1/2023, condannando la ricorrente, perquel che qui rileva, alle spese in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], oltre che al pagamento di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96 III comma cod. proc. civ., in conseguenza dellaconferma della proposta di definizione accelerata;- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione diquesta ordinanza, affidato ad unico motivo, lamentando che, inviolazione dell’art. 370 e 380 bis 1 cod. proc. civ., questa Corte nonabbia considerato la tardività del controricorso di [OSCURATO:PERSONA],depositato soltanto in data 20/10/23, oltre i 40 giorni dalla notifica delricorso per cassazione avvenuta in data 24/7/23;considerato che:- la condanna alle spese a carico del ricorrente e in favore delcontroricorrente presuppone che quest’ultimo sia ritualmente costituitonei termini, in applicazione del risalente principio di diritto, secondo cuile spese del controricorso inammissibile per tardività non possonoessere poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. Sez. 3, n. 22269del 02/11/2010, con indicazione del precedente rilevante);- nella specie, il deposito del controricorso è avvenutotardivamente, soltanto in data 20/10/23, oltre i 40 giorni successivialla notifica del ricorso per cassazione del 24/7/23, come prescrittidall’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall'art. 3,comma 27, lett. f) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; la nuovaformulazione era applicabile alla fattispecie ex art. 35 art. 35 d.lgs. n.149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29Ric. 2025 n. 6910 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 6910/2025Numero sezionale 2898/2025Numero di raccolta generale 9983/2026Data pubblicazione 17/04/2026dicembre 2022, n. 197, per essere stato introdotto il giudizio conricorso notificato dopo il 1/1/2023;- in tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezionedegli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula laesistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stessooggetto, emergenti, rispettivamente, l'una dalla sentenza impugnata,l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dallasentenza sia frutto di supposizione, e non anche di valutazione o digiudizio) (Sez. U, n. 15979 del 18/12/2001);- l'errore di fatto sulla tempestività del controricorso e la ritualitàdella costituzione di Ciriminna, consistente in una falsa percezione difatti manifestamente risultanti dagli atti di causa, integra pertanto unerrore revocatorio;- il ricorso deve perciò essere accolto e l’ordinanza impugnatadeve essere parzialmente revocata con espunzione della condanna allespese ed ex 96 III comma, pronunciata nei confronti di FrancescaLorusso e in favore di [OSCURATO:PERSONA];- dall’accoglimento del ricorso deriva, secondo soccombenza, lacondanna dell’intimato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese diquesto giudizio di revocazione, secondo la liquidazione operata indispositivo; P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e revoca l’ordinanza n. 25611/2024,pubblicata in data 25 settembre 2024, limitatamente alle statuizioni dicondanna alle spese ed ex 96 III comma cod. proc. civ., pronunciatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e in favore di [OSCURATO:PERSONA];condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di FrancescaLorusso, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ric. 2025 n. 6910 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 6910/2025Numero sezionale 2898/2025Numero di raccolta generale 9983/2026Data pubblicazione 17/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2025 n. 6910 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -4-