CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 48-479 cod. pen. per aver indotto in errore i pubblici ufficiali addetti ai controlli doganali che, in base alle mendaci dichiarazioni dell'imputato, formavano una bolletta doganale ideologicamente falsa attestante l'origine cd. "preferenziale" comunitaria di 235 colli di prodotti di abbigliamento esportati dalla società [OSCURATO:PERSONA] 1991 spa. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 56 d.p.r. n. 43 del 1973 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen. La pronuncia di condanna sarebbe sostenuta da una affermazione assiomatica di coincidenza tra violazione doganale e violazione penale; mentre la non conformità della documentazione non potrebbe tradursi nel reato di falso ideologico per induzione. In sintesi l'assenza di idonea documentazione circa la provenienza preferenziale della merce non può significare, automaticamente, che quella merce non abbia quella provenienza: l'assenza effettiva del requisito di origine preferenziale (in cui si sostanzia la falsità) non sarebbe dimostrata. In tal senso deporrebbe anche la sentenza del 12 ottobre 2017 pronunciata dalla Corte di Giustizia nella causa C-156/16 secondo cui il requisito sostanziale può essere provato, anche successivamente alla dichiarazione, con qualsiasi documento, ispirandosi la normativa unionale al principio di salvaguardia della situazione reale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere l'apparenza della motivazione per omessa valutazione dei motivi di impugnazione. I motivi di gravame censuravano la mancata individuazione della progressione criminosa suscettibile di configurare, accanto all'illecito amministrativo, quello penale, per essersi il giudice di primo grado limitato a recepire le conclusioni del processo verbale di constatazione. La doglianza sarebbe rimasta priva di effettiva risposta. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sul diniego della circostanze attenuanti generiche. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non viene in rilievo una questione giuridica sulla coincidenza o meno tra violazione doganale e violazione penale, poiché è ovvio che se la dichiarazione di origine non è falsa non è configurabile il reato di cui all'art. 479 cod. pen.. A ben vedere il profilo è diverso e si incentra sulla sussistenza o meno della prova della falsità della dichiarazione, o, meglio (per ricondurre la deduzione all'interno del perimetro del giudizio di legittimità), sulla tenuta argomentativa della sentenza impugnata sul punto. 2.2. Il ricorrente sostiene che una documentazione incompleta non possa essere equiparata a una attestazione falsa e che pertanto non sarebbe possibile escludere che le merci avessero origine privilegiata. Non è questo, però, il ragionamento svolto in sentenza. I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto che le merci oggetto di contestazione non avevano origine privilegiata, non provenivano, cioè, da Italia, UE, e Romania come invece dichiarato dall'imputato nella attestazione recepita nella bolletta doganale. La prova di una origine non privilegiata (e quindi della falsità della dichiarazione che la attesta) viene tratta da una serie di elementi gravi precisi e concordanti che, unitariamente considerati, integrano i presupposti dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen.: - l'effettiva provenienza dei beni, per espressa previsione di legge, deve essere sempre documentabile dall'esportatore, che si impegna in tal senso; nella specie è stato il medesimo imputato a dichiarare, nella richiesta rivolta alle dogane, di essere in possesso della documentazione attestante l'origine privilegiata della merce, documentazione che invece non aveva; - l'origine delle merci è sempre tracciabile ed è "accompagnata" in ogni fase (fabbricazione, trasporto, acquisto, vendita) da documenti, fatture, certificazioni, schede tecniche, dichiarazioni di origine preferenziale da parte dei fornitori; ergo l'imprenditore si trova sempre nella possibilità di fornire prova della origine dei beni che esporta; - l'imputato ha dimostrato l'origine preferenziale di una minima parte della merce; - se l'imputato non possedeva la documentazione concernente l'origine della residua parte della merce significa che quei beni erano privi di quella caratteristica. (Cfr. pagg. 10 e ss. sentenza primo grado, pag. 3 sentenza impugnata). 2.3. Peraltro, a differenza di quanto affermato in ricorso, gli accertamenti non si sono limitati a mere verifiche formali, poiché l'autorità doganale italiana ha fatto accesso alla sede della società amministrata dall'imputato per ottenere la documentazione di accompagnamento della merce, senza rinvenirne. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Come rilevato nel paragrafo che precede, la Corte di appello ha fornito adeguata e congrua risposta alle obiezioni coltivate con il gravame, esibendo una motivazione immune da vizi logici. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4). 5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna