CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 29519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 12960/26 emessa da questa Corte di cassazione il 17 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa il 23/05/2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 8 in materia di armi e condannato a pena di giustizia. 2. Il ricorso propone i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, errore di fatto in relazione alla ritenuta genericità del motivo di ricorso concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni ex artt. 191 e 270 cod. proc. pen., essendo indicato il procedimento in cui le intercettazioni erano state autorizzate, richiamando la successiva esclusione della aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. e la espressa esclusione da parte della Corte territoriale del fatto residuo dal contesto ‘ndranghetistico, deducendo la intervenuta trasformazione del fatto contestato in reato comune in materia di armi, contestando la connessione ex art. 270 cod. proc. pen. e, infine, censurando la mancata risposta della Corte di appello alla dedotta inutilizzabilità della conversazione di cui al progressivo 53 del 9 agosto 2018, posta a fondamento del capo 9. La decisività dell'errore si desume dalla circostanza che analoga doglianza è stata ritenuta fondata in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente annullamento senza rinvio della relativa condanna in materia di armi. 2.2. Con il secondo motivo, errore di fatto in relazione alla asserita mancanza di puntuale allegazione degli atti rilevanti ai fini della censura ex art. 270 cod. proc. pen., smentita dal contenuto del ricorso (v. all. 32, pg. 288 e ss.) che richiamava il contenuto della decisione della Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo, falsa percezione del contenuto e del significato della censura difensiva concernente la sopravvenuta estraneità del fatto residuo al contesto associativo che aveva legittimato le intercettazioni, non avendo il ricorrente affatto ignorato l'intera vicenda processuale, la quale - invece - era alla base della deduzione difensiva che faceva, appunto, leva sulla trasformazione della contestazione originaria e sul venir meno del quadro associativo che aveva costituito il presupposto autorizzativo delle intercettazioni. 2.4. Con il quarto motivo, falsa percezione della consistenza e specificità della questione processuale devoluta con riferimento all'art. 270 cod. proc. pen. alla luce della parallela posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale è stato 2effettuato l'esame del merito della analoga questione della inutilizzabilità delle intercettazioni, con annullamento senza rinvio della condanna. 2.5. Con il quinto motivo, si sollecita la proposizione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, 267, 268 e 625-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non consentono, nell'ambito del giudizio straordinario per errore di fatto, di attribuire rilevanza alla mancata verificabilità tecnica del dato captativo e alla impossibilità difensiva di controllo sulla completezza e continuità della prova digitale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltre che proposto per ragioni non consentite, dovendosi adottare, per la sua definizione, ai sensi dell'art. 625-bis, quarto comma, cod. proc. pen., la procedura de plano (Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024,Araniti,Rv. 286368;Sez. 3, n. 5101 3 del 24/10/2013, Locatelli, Rv. 257927). 2. La sentenza impugnata, in ordine alle censure mosse, ha così statuito in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. «[...]All'esito delle pronunce assolutorie, l'unico fatto per cui il ricorrente ha riportato condanna anche in secondo grado è costituito dalla detenzione e porto di un'arma comune da sparo, posta in essere il 30 dicembre 2017 o nei giorni immediatamente precedenti, contestata al primo capoverso del capo 8 (con esclusione dell'ulteriore segmento di condotta costituito dalla cessione a [OSCURATO:PERSONA]). L'affermazione di responsabilità si fonda su un'unica conversazione intercettata, in cui i colloquianti (tra i quali non c'era l'odierno imputato) rievocano un episodio, occorso poco prima del Capodanno 2018, allorquando tale [OSCURATO:PERSONA] (poi identificato nel ricorrente) aveva portato con sé una pistola, utilizzata dai presenti per esplodere numerosi colpi di festeggiamento (cfr. sentenza di appello, pp. 177-192; sentenza di primo grado, pp. 317-336). Con il primo motivo, la difesa eccepisce l'inutilizzabilità del suddetto dato probatorio, in quanto asseritamente proveniente da un diverso procedimento. Invero, in generale, ferma restando la nozione di procedimento diverso sancita da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01 (e la conseguente esclusione dal divieto di utilizzazione di cui all'art. 270 cod. proc. pen. dei risultati delle captazioni relativi ai reati connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., qualora rientrino nei limiti edittali previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.), occorre rilevare che l'originaria contestazione, come trasfusa nell'editto imputativo, descriveva un fatto aggravato 3ex art. 416-bis.1 cod. pen., attesa la supposta finalità di agevolare la cosca eufemiese. In astratto, la medesima condotta avrebbe quindi non solo integrato l'elemento oggettivo dei delitti di detenzione e porto di cui agli artt. 2, 4 e 7, I. n. 895 del 1967, ma altresì costituito pratica espressione della militanza associativa di [OSCURATO:PERSONA] (in tal modo, rientrando appieno nelle fattispecie processuali di cui alle lett. b) o, al limite, c) dell'art. 12 cod. proc. pen.). L'utilizzazione in altro procedimento dei risultati delle intercettazioni non è preclusa dall'eventuale successiva riqualificazione della contestazione originaria in altra imputazione per la quale l'acquisizione non sarebbe consentita, trattandosi di condizione processuale, la cui sussistenza va accertata nel momento dell'acquisizione (Sez. 2, n. 25802 del 09/06/2011, Pellegrino, Rv. 250892 - 01; Sez. 1, n. 19852 dei 20/02/2009, Gioffrè, Rv. 243780 - 01. Ha, di recente, precisato Sez. 5, n. 13309 del 04/03/2025, Benzi, Rv. 287961 - 02, che gli esiti intercettivi sono utilizzabili, purché il giudice dia conto della correttezza 175 dell'originaria imputazione e delle sopravvenute e fisiologiche esigenze dibattimentali che hanno giustificato la riqualificazione stessa). Nel caso di specie, il Tribunale si è dimostrato perfettamente consapevole di tali princìpi di diritto (pp. 101-103, espressamente riferite «a quei reati contemplati nei capi di imputazione nei quali vi era originariamente la contestazione aggravata dall'art. 416-bis. 1 c.p. (già art. 7 legge n. 203/1991) in relazione ai quali l'intercettazione era consentita»), senza evidentemente ritenere che imponessero l'inutilizzabilità del compendio intercettivo speso a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed anzi concludendo per la tesi contraria, ad eccezione dei capi 67-68-69. D'altronde, la doglianza sul punto non è stata articolata nell'atto di appello con la dovuta specificità rispetto alla complessa ricostruzione processuale sopra specificata, e risulta, in ogni caso, qui proposta in termini del pari insuperabilmente generici. Invero, per quanto attiene al ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente tutti gli atti e i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01, che ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007 - 01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui l'indagato aveva eccepito la mancanza di motivazione del decreto autorizzativo di urgenza emesso dal pubblico ministero, in quanto, a fronte dell'affermazione del tribunale che aveva attestato la presenza della informativa nella sua interezza, l'indagato non aveva prodotto idonea certificazione di cancelleria in ordine alla 4presenza o meno della suddetta informativa e si era limitato a sollecitare la Corte a verificare il fascicolo telematico, al quale, tuttavia, il giudice di legittimità non può accedere). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non solo non assolve al proprio onere di puntuale allegazione degli atti asseritamente rilevanti, ma muove da premesse giuridiche manifestamente infondate, prendendo in considerazione solo la qualificazione finale dei fatti e non l'intera vicenda procedimentale, sino all'acquisizione degli atti investigativi da parte del Tribunale, senza confrontarsi con le espresse e corrette riflessioni sul punto dei giudici palmesi». 3. I quattro motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili, tutti censurando il giudizio di genericità del primo motivo dell'originario ricorso, reiterando i medesimi argomenti. Ritiene questo Collegio che essi sono manifestamente infondati nel dedurre l'errore di fatto, rispetto al duplice giudizio, espresso dalla sentenza impugnata, di genericità e manifesta infondatezza delle premesse giuridiche del ricorso essendo, in ogni caso, volti - deducendo, piuttosto, sostanzialmente, un errore di diritto - ad una revisione del giudizio espresso dalla sentenza impugnata, che non trova accesso nell'istituto impugnatorio adito. 4. E' assorbita la questione di costituzionalità, peraltro avulsa sia dall'originario ricorso, che dai motivi del presente ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. P.Q.M1TTJN7T !• RIO GIUDi21` Dor ijihn useppina Giri:né/e MIO