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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37367/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato l'applicazione della misura custodiale di maggior rigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'agevolazione di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen.; tanto per la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina concordata in favore di [OSCURATO:PERSONA], agevolando e in tal modo rafforzando l'attività dell'omonimo clan, operativo su territorio di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso la difesa dell'indagato e adduce due diverse censure suscettibili di una disamina unitaria, perché dirette a contestare il giudizio di gravità indiziaria, viziato, ad avviso della difesa, sia sotto il versante della relativa tenuta argomentativa, inficiata per effetto di una lettura travisata, anche per omissione, degli elementi di indagine, sia in ragione di una erronea interpretazione del dato normativo e processuale di riferimento.

In particolare, il Tribunale, dopo una lunga premessa diretta a precisare l'ambito di operatività e il grado di conflittualità emerso dalla indagini tra due clan camorristici ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), operativi anche nel settore del narcotraffico in ambiti territoriali sovrapponibili — premessa che la difesa sottolinea come priva di precisazioni al possibile coinvolgimento in tale quadro di riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]-, avrebbe dato rilievo al portato di una intercettazione o meglio ad una frazione del dialogo intercettato, letto e interpretato senza considerare il complessivo contesto indiziario offerto dal più ampio tenore delle conversazioni intercettate acquisite riguardanti i rapporti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] stesso, all'evidenza espressione di una conflittualità incompatibile con l'accordo illecito prospettato dall'accusa e validato dai giudici della cautela.

In particolare, ad avviso della difesa, anche la quota parte di dialogo captato non sarebbe tale da dare conto, in termini di gravità indiziaria, di un consenso prestato dal ricorrente rispetto alla cessione contestata, della quale peraltro non sarebbero stati precisati i costituti tipici (non emergendo adeguati riferimenti rispetto alla relativa consegna, al luogo ove operarla, al prezzo pattuito, alla stessa effettiva natura della sostanza oggetto della fornitura assertivamente concordata).

In ogni caso sarebbe stata integralmente pretermessa la restante parte di dialoghi captati, successivi al confronto tra cessionario e cedente, destinati a disvelare un contesto altamente conflittuale tra i due asseriti poli della negoziazione illecita, poco compatibile, sul piano logico con l'ipotizzato accordo in precedenza raggiunto, così da rendere ancora più illogica la valutazione indiziaria riferita al tratto di conversazione captato unicamente apprezzato a sostegno della misura adottata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.Giova premettere che la difesa dell'indagato, nel proporre riesame, non ha formulato alcun rilievo specifico, limitandosi alla mera interposizione del gravame cautelare privo della deduzione di motivi.

Innanzi al Tribunale, non è stata poi depositata alcuna memoria diretta a puntualizzare i motivi di impugnazione: solo a verbale la difesa ha contestato, peraltro apoditticamente, il portato indiziario del colloquio captato apprezzato prima dal giudice per le indagini preliminari e ora dal Tribunale nel sostenere il giudizio di gravità indiziaria.

Ne emerge, con evidenza, l'inammissibilità delle censure che fanno leva su dati indiziari — le intercettazioni inerenti a colloqui diversi da quello occorso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] apprezzato dai giudici della cautela nel ritenere raggiunto l'accordo relativo alla cessione in contestazione- rimasti estranei alla disamina di merito sottoposta al Tribunale del riesame, trattandosi di questioni valutative non suscettibili di verifica, per la prima volta, in sede di legittimità. 3.Limitando, dunque, il perimetro del controllo demandato a questa Corte alla sola logicità della lettura riguardante il materiale indiziario apprezzato dal Tribunale, emerge con immediatezza la manifesta infondatezza delle residue doglia nze prospettate dal ricorso.

La decisione gravata, infatti, da adeguatamente conto del contesto, inerente al narcotraffico, riguardante il dialogo captato- occorso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]-, apprezzato a sostegno del giudizio di gravità indiziaria, aspetto per il vero mai contestato dalla difesa; mette anche in luce la scaturigine iniziale di tale confronto, i.e. l'affronto patito dal [OSCURATO:PERSONA], definito infame da uno degli uomini dei [OSCURATO:PERSONA], delegato alla gestione di una piazza di spaccio.

3.1. In questa cornice di riferimento, il tenore letterale del dialogo messo in evidenza dai giudici della cautela, ad avviso di questa Corte, lascia trasparire la presenza di un accordo raggiunto tra i due interlocutori in termini di immediata evidenza, vieppiù se ci si pone nell'ottica propria della verifica cognitiva propria del giudizio cautelare.

La stessa difesa, a ben vedere, non contesta che l'interlocuzione in questione dia conto di una richiesta proveniente da [OSCURATO:PERSONA] diretta al ricorrente mentre, per altro verso, che si discuta di cocaina (in tal senso i riferimenti alla sostanza da cucinare, fornita in "pietra" e dunque ancora non lavorata), che ne risulti precisata la quantità (duecentoventi/duecentotrenta grammi) e che il ricorrente ne abbia dichiarato una disponibilità immediata, sono tutti elementi logici affatto sindacabili perché dotati di auto-evidenza indiziaria.

Né può dubitarsi della riscontrata sussistenza degli estremi di un accordo raggiunto tra i due poli della negoziazione illecita: la proposta veicolata dal [OSCURATO:PERSONA] è incontroversa e ad essa segue, come anticipato, una pronta dichiarazione di disponibilità da parte del cessionario, sintomo logico di una condivisione non altrimenti contraddetta dal dato captato, che non lascia emergere elementi che possano deporre per un dissenso manifestato dal cedente, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa.

La circostanza, poi, che per la configurabilità del reato in questione sia sufficiente lo scambio di consensi supportato dalla disponibilità della sostanza, essendone indifferente la successiva consegna, è aspetto che rende definitivamente inconferenti le critiche prospettate dal ricorso sul tema; di contro, la conflittualità riguardante la scaturigine del contatto tra i due interlocutori (l'unica da considerare in questa sede tra quelle rimarcate perché immediatamente ricavabile dal tenore della decisione gravata) non si pone in termini di inconciliabilità logica rispetto alla lettura privilegiata dai giudici della cautela, perché di fatto superata dal successivo tenore del colloquio captato, ricostruito nei termini sopra rappresentati.

4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 08/10/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente che ha concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato l'applicazione della misura custodiale di maggior rigore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'agevolazione di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen.; tanto per la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina concordata in favore di [OSCURATO:PERSONA], agevolando e in tal modo rafforzando l'attività dell'omonimo clan, operativo su territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso la difesa dell'indagato e adduce due diverse censure suscettibili di una disamina unitaria, perché dirette a contestare il giudizio di gravità indiziaria, viziato, ad avviso della difesa, sia sotto il versante della relativa tenuta argomentativa, inficiata per effetto di una lettura travisata, anche per omissione, degli elementi di indagine, sia in ragione di una erronea interpretazione del dato normativo e processuale di riferimento. In particolare, il Tribunale, dopo una lunga premessa diretta a precisare l'ambito di operatività e il grado di conflittualità emerso dalla indagini tra due clan camorristici ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), operativi anche nel settore del narcotraffico in ambiti territoriali sovrapponibili — premessa che la difesa sottolinea come priva di precisazioni al possibile coinvolgimento in tale quadro di riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]-, avrebbe dato rilievo al portato di una intercettazione o meglio ad una frazione del dialogo intercettato, letto e interpretato senza considerare il complessivo contesto indiziario offerto dal più ampio tenore delle conversazioni intercettate acquisite riguardanti i rapporti tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] stesso, all'evidenza espressione di una conflittualità incompatibile con l'accordo illecito prospettato dall'accusa e validato dai giudici della cautela. In particolare, ad avviso della difesa, anche la quota parte di dialogo captato non sarebbe tale da dare conto, in termini di gravità indiziaria, di un consenso prestato dal ricorrente rispetto alla cessione contestata, della quale peraltro non sarebbero stati precisati i costituti tipici (non emergendo adeguati riferimenti rispetto alla relativa consegna, al luogo ove operarla, al prezzo pattuito, alla stessa effettiva natura della sostanza oggetto della fornitura assertivamente concordata). In ogni caso sarebbe stata integralmente pretermessa la restante parte di dialoghi captati, successivi al confronto tra cessionario e cedente, destinati a disvelare un contesto altamente conflittuale tra i due asseriti poli della negoziazione illecita, poco compatibile, sul piano logico con l'ipotizzato accordo in precedenza raggiunto, così da rendere ancora più illogica la valutazione indiziaria riferita al tratto di conversazione captato unicamente apprezzato a sostegno della misura adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.Giova premettere che la difesa dell'indagato, nel proporre riesame, non ha formulato alcun rilievo specifico, limitandosi alla mera interposizione del gravame cautelare privo della deduzione di motivi. Innanzi al Tribunale, non è stata poi depositata alcuna memoria diretta a puntualizzare i motivi di impugnazione: solo a verbale la difesa ha contestato, peraltro apoditticamente, il portato indiziario del colloquio captato apprezzato prima dal giudice per le indagini preliminari e ora dal Tribunale nel sostenere il giudizio di gravità indiziaria. Ne emerge, con evidenza, l'inammissibilità delle censure che fanno leva su dati indiziari — le intercettazioni inerenti a colloqui diversi da quello occorso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] apprezzato dai giudici della cautela nel ritenere raggiunto l'accordo relativo alla cessione in contestazione- rimasti estranei alla disamina di merito sottoposta al Tribunale del riesame, trattandosi di questioni valutative non suscettibili di verifica, per la prima volta, in sede di legittimità. 3.Limitando, dunque, il perimetro del controllo demandato a questa Corte alla sola logicità della lettura riguardante il materiale indiziario apprezzato dal Tribunale, emerge con immediatezza la manifesta infondatezza delle residue doglia nze prospettate dal ricorso. La decisione gravata, infatti, da adeguatamente conto del contesto, inerente al narcotraffico, riguardante il dialogo captato- occorso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]-, apprezzato a sostegno del giudizio di gravità indiziaria, aspetto per il vero mai contestato dalla difesa; mette anche in luce la scaturigine iniziale di tale confronto, i.e. l'affronto patito dal [OSCURATO:PERSONA], definito infame da uno degli uomini dei [OSCURATO:PERSONA], delegato alla gestione di una piazza di spaccio. 3.1. In questa cornice di riferimento, il tenore letterale del dialogo messo in evidenza dai giudici della cautela, ad avviso di questa Corte, lascia trasparire la presenza di un accordo raggiunto tra i due interlocutori in termini di immediata evidenza, vieppiù se ci si pone nell'ottica propria della verifica cognitiva propria del giudizio cautelare. La stessa difesa, a ben vedere, non contesta che l'interlocuzione in questione dia conto di una richiesta proveniente da [OSCURATO:PERSONA] diretta al ricorrente mentre, per altro verso, che si discuta di cocaina (in tal senso i riferimenti alla sostanza da cucinare, fornita in "pietra" e dunque ancora non lavorata), che ne risulti precisata la quantità (duecentoventi/duecentotrenta grammi) e che il ricorrente ne abbia dichiarato una disponibilità immediata, sono tutti elementi logici affatto sindacabili perché dotati di auto-evidenza indiziaria. Né può dubitarsi della riscontrata sussistenza degli estremi di un accordo raggiunto tra i due poli della negoziazione illecita: la proposta veicolata dal [OSCURATO:PERSONA] è incontroversa e ad essa segue, come anticipato, una pronta dichiarazione di disponibilità da parte del cessionario, sintomo logico di una condivisione non altrimenti contraddetta dal dato captato, che non lascia emergere elementi che possano deporre per un dissenso manifestato dal cedente, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa. La circostanza, poi, che per la configurabilità del reato in questione sia sufficiente lo scambio di consensi supportato dalla disponibilità della sostanza, essendone indifferente la successiva consegna, è aspetto che rende definitivamente inconferenti le critiche prospettate dal ricorso sul tema; di contro, la conflittualità riguardante la scaturigine del contatto tra i due interlocutori (l'unica da considerare in questa sede tra quelle rimarcate perché immediatamente ricavabile dal tenore della decisione gravata) non si pone in termini di inconciliabilità logica rispetto alla lettura privilegiata dai giudici della cautela, perché di fatto superata dal successivo tenore del colloquio captato, ricostruito nei termini sopra rappresentati. 4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 Il
Sentenza Cassazione n. 37367/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris