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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30971/2021

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7421/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita unicamente ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.110/8/2011 depositata il 29 luglio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.189/11/2009 la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- nietta contro la cartella di pagamento IVA, IRPEF e IRAP 2001 emes- sa a seguito di avviso di accertamento non impugnato.

2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo la notifica della cartella di pagamento - la cui validità era stata con successo contestata dalla contribuente in primo grado - efficace per raggiungi- mento dello scopo ex art.156 cod. proc. civ. e pienamente valida la notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, con conse- guente definitività del titolo in capo alla contribuente.

3. Avverso la decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art. 370 primo comma cod. proc. civ., senza svolgere effettive difese.

Considerato che:

4. Con un unico motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di CA appello e quindi del giudizio e della decisione contumaciale assunta dalla CTR, formulata sul rilievo che alla contribuente, odierna parte ricorrente, non sarebbe mai stato notificato l'atto di appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza di primo grado.

5. Il motivo è inammissibile per la genericità dell'assunto, avendo [OSCURATO:PERSONA] articolato la propria doglianza in maniera non autosufficiente.

La Corte rammenta la consolidata giurisprudenza secondo la quale ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale (Sez. 5 - , Sentenza n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229 - 01) - e anche proce- dimentale, cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 - 01 -, per il rispetto del principio di autosufficienza, è ne- cessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al pro- cedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatez- za della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

A tale condolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso.

6. Orbene, la contribuente non impugna in termini specifici l'accerta- mento compiuto dalla CTR secondo cui l'Agenzia ha offerto prova del- la rituale notifica dell'atto di appello: «Parte appellata non si costitui- va in giudizio.

Agli atti copia fotostatica di avviso di ricevimento di raccomandata A/R, relativa alla spedizione a parte appellata del so- praccitato atto di appello.» (cfr. p.3 sentenza gravata).

7. Ove la ricorrente voglia contestare tale preciso accertamento di fatto ancorato sul quadro probatorio (copia fotostatica dell'avviso di ricevimento di raccomandata A/R), deve riprodurre nel corpo del ri- corso l'avviso per sostanziare la propria prospettazione, e non può li- mitarsi a rielaborarlo interpretandolo in termini riduttivi come fatto a pag.11 del ricorso riferendo di un «atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si dovrebbe ínferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato indirizzato (...)», non essendo sufficiente il richiamo agli allegati per consentire al Col- legio di apprezzare la decisività della censura.

8. Il motivo di ricorso, in cui in termini inammissibili si assume la nul- lità dell'appello, è stato dal Collegio esaminato prioritariamente in base all'art.327 comma 2 cod. proc. civ., come interpretato da Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, nondimeno la Corte d'uf- ficio deve anche verificare pregiudizialmente la ritualità della notifica del ricorso per Cassazione.

La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 29 luglio 2011, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica al- l'ufficiale postale il 14 marzo 2014, e il termine "lungo" per impugna- re ex art.38 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è di un anno - poiché il ri- corso avanti alla CTP è stato depositato anteriormente al 4 luglio 2009.

9. Inoltre, tenuto conto anche del fatto che sul termine per impugna- re incidono sia il fatto che la sospensione feriale al tempo applicabile ex lege 7 ottobre 1969, n. 742 era di 46 giorni, sia il d.l. 6 luglio 2011 n.98 convertito in legge n.111/2011 il quale dalla data della sua en- trata in vigore 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012 ha disposto per le liti di valore inferiore ad Euro 20.000 (la contribuente a pag.16 del ri- corso dichiara un valore della controversia inferiore a tale soglia) la sospensione del termine per impugnare, il termine per ricorrere per Cassazione è irrimediabilmente spirato prima del 14 marzo 2014.

10. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev'essere di- chiarato inammissibile e, considerato che l'Agenzia non ha svolto dife- se effettive, nessun provvedimento dev'essere adottato in punto di spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: pronunciando sul ricorso, ne dichiara l'inammissibilità; Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma il 16 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7421/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.4; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita unicamente ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ.; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.110/8/2011 depositata il 29 luglio 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.189/11/2009 la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- nietta contro la cartella di pagamento IVA, IRPEF e IRAP 2001 emes- sa a seguito di avviso di accertamento non impugnato. 2. La CTR riformava la decisione di primo grado, ritenendo la notifica della cartella di pagamento - la cui validità era stata con successo contestata dalla contribuente in primo grado - efficace per raggiungi- mento dello scopo ex art.156 cod. proc. civ. e pienamente valida la notifica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, con conse- guente definitività del titolo in capo alla contribuente. 3. Avverso la decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per un unico motivo, mentre l'Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ex art. 370 primo comma cod. proc. civ., senza svolgere effettive difese. Considerato che: 4. Con un unico motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di CA appello e quindi del giudizio e della decisione contumaciale assunta dalla CTR, formulata sul rilievo che alla contribuente, odierna parte ricorrente, non sarebbe mai stato notificato l'atto di appello proposto dall'Agenzia contro la sentenza di primo grado. 5. Il motivo è inammissibile per la genericità dell'assunto, avendo [OSCURATO:PERSONA] articolato la propria doglianza in maniera non autosufficiente. La Corte rammenta la consolidata giurisprudenza secondo la quale ove sia contestata la rituale notifica di un atto processuale (Sez. 5 - , Sentenza n. 5185 del 28/02/2017, Rv. 643229 - 01) - e anche proce- dimentale, cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018, Rv. 651622 - 01 -, per il rispetto del principio di autosufficienza, è ne- cessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al pro- cedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatez- za della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. A tale condolidato principio di diritto fa eccezione il caso in cui la mera trascrizione della relata di notifica non possa aggiungere alcunché alla piena intellegibilità della censura (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso. 6. Orbene, la contribuente non impugna in termini specifici l'accerta- mento compiuto dalla CTR secondo cui l'Agenzia ha offerto prova del- la rituale notifica dell'atto di appello: «Parte appellata non si costitui- va in giudizio. Agli atti copia fotostatica di avviso di ricevimento di raccomandata A/R, relativa alla spedizione a parte appellata del so- praccitato atto di appello.» (cfr. p.3 sentenza gravata). 7. Ove la ricorrente voglia contestare tale preciso accertamento di fatto ancorato sul quadro probatorio (copia fotostatica dell'avviso di ricevimento di raccomandata A/R), deve riprodurre nel corpo del ri- corso l'avviso per sostanziare la propria prospettazione, e non può li- mitarsi a rielaborarlo interpretandolo in termini riduttivi come fatto a pag.11 del ricorso riferendo di un «atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si dovrebbe ínferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato indirizzato (...)», non essendo sufficiente il richiamo agli allegati per consentire al Col- legio di apprezzare la decisività della censura. 8. Il motivo di ricorso, in cui in termini inammissibili si assume la nul- lità dell'appello, è stato dal Collegio esaminato prioritariamente in base all'art.327 comma 2 cod. proc. civ., come interpretato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, nondimeno la Corte d'uf- ficio deve anche verificare pregiudizialmente la ritualità della notifica del ricorso per Cassazione. La sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 29 luglio 2011, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica al- l'ufficiale postale il 14 marzo 2014, e il termine "lungo" per impugna- re ex art.38 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è di un anno - poiché il ri- corso avanti alla CTP è stato depositato anteriormente al 4 luglio 2009. 9. Inoltre, tenuto conto anche del fatto che sul termine per impugna- re incidono sia il fatto che la sospensione feriale al tempo applicabile ex lege 7 ottobre 1969, n. 742 era di 46 giorni, sia il d.l. 6 luglio 2011 n.98 convertito in legge n.111/2011 il quale dalla data della sua en- trata in vigore 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012 ha disposto per le liti di valore inferiore ad Euro 20.000 (la contribuente a pag.16 del ri- corso dichiara un valore della controversia inferiore a tale soglia) la sospensione del termine per impugnare, il termine per ricorrere per Cassazione è irrimediabilmente spirato prima del 14 marzo 2014. 10. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev'essere di- chiarato inammissibile e, considerato che l'Agenzia non ha svolto dife- se effettive, nessun provvedimento dev'essere adottato in punto di spese di lite. P.Q.M. La Corte: pronunciando sul ricorso, ne dichiara l'inammissibilità; Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma il 16 dicem
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