CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 25240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12586-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Sr PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. SOC. ONLUS, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 327/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 28/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 327/02/2020della CTR per il Molise per aver il Collegio di secondo grado rigettato il ricorso in appello promosso dall'Amministrazione finanziaria per la parte di sua soccombenza, limitata al difetto di motivazione della cartella di pagamento in ordine al calcolo degli interessi, non recando la cartella l'indicazione della data di consegna dei ruoli al concessionario, sì da rendere impossibile il calcolo previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 602/1973. Rimangono intimate la parte contribuente e l'Agente della Riscossione. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso svolto l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2020 in relazione agli artt. 20 e 25, co. 2 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 e 1 e 6 D.M. n. 321/1999 per aver la CTR respinto l'appello dell'Ufficio per difetto di motivazione della cartella di pagamento senza considerare che quest'ultima era stata adottata, ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non a seguito di rettifica della dichiarazione ma, al contrario, sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione stessa; pertanto, trattandosi di richiesta di pagamento di imposte che lo stesso contribuente aveva ritenuto dovute, ma che successivamente non aveva versato, la cartella Ric. 2021 n. 12586 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- doveva ritenersi congruamente motivata mediante la semplice indicazione delle somme dichiarate come spettanti all'Erario, unitamente al relativo titolo. Atteso che con ordinanza di questa Corte n. 31960/2021 la questione di massima è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, occorre rinvia la trattazione a nuovo ruolo. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo