CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 30 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 23 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di rapina, furto con strappo e altri. Rilevato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento in ordine a ciascuno dei reati ascritti all'imputato; Osservato che con il secondo motivo di ricorso, si contesta un'omessa motivazione nella mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; Rilevato che in data 31/03/2023 è pervenuta via pec dichiarazione di rinuncia al ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'intervenuta rinuncia, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente