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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43389/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - con i quali si contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare con argomenti di fatto (sulla effettiva lesività delle frasi pronunciate; sulla probabilità che i passanti le abbiano udite) e una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (quanto alla presenza di più persone, la Corte di appello ha dato atto che i fatti erano accaduti su una pubblica via in pieno centro abitato del paese, le cui strade erano particolarmente trafficate; generiche sono invece le critiche difensive sul portato della testimonianza di Della Montagna); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 19

021. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso - con i quali si contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. - sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare con argomenti di fatto (sulla effettiva lesività delle frasi pronunciate; sulla probabilità che i passanti le abbiano udite) e una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (quanto alla presenza di più persone, la Corte di appello ha dato atto che i fatti erano accaduti su una pubblica via in pieno centro abitato del paese, le cui strade erano particolarmente trafficate; generiche sono invece le critiche difensive sul portato della testimonianza di Della Montagna); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 19 021. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il
Sentenza Cassazione n. 43389/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris