CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1952
Cassazione n. 29690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; hl R.G. 1823_23 Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, nella qualità di liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. - espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità perché, nel dedurre il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità penale per il reato a lui ascritto sul rilievo dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato, formula, in sostanza, doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di critiche già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello, la quale, in maniera non manifestamente illogica, ha, in particolare, valorizzato l'ingente entità dello sforamento della soglia di punibilità, l'assenza di qualunque versamento, anche tardivo, a titolo di pagamento delle imposte dovute, e la mancata rappresentazione, da parte della difesa, di elementi da cui inferire la non consapevolezza dell'inadempimento; Rilevato che il secondo motivo del ricorso espone anch'esso censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità perché, nel dedurre la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato raggiungimento della prova della consumazione del reato formula, in sostanza, doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di critiche già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata, la quale, in maniera non manifestamente illogica, ha evidenziato la logicità, congruità e linearità dell'accertamento fiscale effettuato dall'Agenzia delle Entrate, perfettamente conforme alle risultanze documentali, e la mancata rappresentazione, da parte della difesa, di elementi da cui desumere l'esistenza di passività non considerate in sede di accertamento tributario (cfr. pagg. 5 e 6); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale censura il vizio di motivazione in ordine all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio rispetto al disvalore delle condotte, in particolare avendo riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della confisca, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello, da un lato, ha fissato la pena in maniera congrua e negato la concessione delle richieste attenuanti sulla base della capacità a delinquere dell'imputato, dei precedenti penali, anche specifici nonché dell'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, e, dall'altro, ha correttamente fissato l'entità della confisca in corrispondenza delle somme dovute a titolo di IRES e IVA, di cui è stata accertata l'evasione (cfr. pagg. 6 e 7); Ritenuto che la memoria non offre argomenti utili a superare le indicate valutazioni A in ordine alla inammissibilità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12