CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 30607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2021, e depositata in data 7 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha ordinato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per vari reati concernenti gli stupefacenti, così riformando il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Foggia, che aveva escluso l'attualità delle esigenze cautelari. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di: -) acquisto e cessione a [OSCURATO:PERSONA] di cocaina per un prezzo di 1.050,00 euro, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], il 9 maggio 2020 (capo 1); -) cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 24 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 117 dosi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 13 maggio 2020 (capo 3); -) detenzione e cessione di una dose di cocaina ad una persona non identificata il 10 maggio 2020 (capo 4). Sempre secondo il Tribunale, sussistono esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella degli arresti domiciliari. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione dei fatti a norma del comma 1, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ed alla scelta della misura. Si deduce, innanzitutto, che il Tribunale, illegittimamente, ha posto a base delle sue valutazioni concernenti [OSCURATO:PERSONA] anche le attività di spaccio riferite, pure nella contestazione del P.M., al solo coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, inoltre, che l'episodio di cui al capo 4, relativo alla cessione di una dose di cocaina ad un soggetto non identificato, è irragionevolmente qualificato a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, anche perché la consegna dello stupefacente deve ritenersi avvenuta a titolo gratuito. A questo proposito, si rappresenta che il Tribunale ha travisato il contenuto di due conversazioni, una per averne frainteso il significato, stante il palese riferimento allo "scrocco" della dose da parte dell'interlocutore di Frascaria, e l'altra perché aveva ritenuto i commenti del ricorrente sui crediti da esigere a colui al quale era stata ceduta la dose il giorno prima, in assenza di elementi obiettivi. Si deduce, ancora, che le due cessioni effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] attengono a quantitativi non imponenti o considerevoli, e dei quali non è specificato il principio attivo (si cita, per la rilevanza dell'accertamento sul principio attivo, indipendentemente dall'entità ponderale della sostanza, Sez. 4, n. 28220 del 12/04/2018). Si aggiunge che: -) l'attività illecita è stata eseguita in difetto di qualsiasi struttura organizzativa, di scaltrezza o di ricorso ad accorgimenti insidiosi; -) l'attività di spaccio realizzata da Frattollino ha avuto ad oggetto singole dosi, si è riferita ad un numero ristretto di clienti, ed è stata svolta senza alcuna collaborazione di altre persone; -) anche il ricorrente, come Frattollino e Vocino, risulta non aver tratto guadagni dall'attività di spaccio, tanto da essere privo di disponibilità economiche e finanziarie; -) secondo la giurisprudenza, anche un'attività non occasionale e continuativa è compatibile con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (si citano in particolare: Sez. 3, n. 15025 del 10/02/2021; Sez. 6, n. 9523 del 01/02/2021; Sez. 6, n. 16478 del 24/03/2021), e comunque occorre una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti (si cita Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo). Si deduce, quindi, che l'ordinanza impugnata è incorsa in più travisamenti degli atti. Si osserva, innanzitutto, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia prestato collaborazione all'attività di spaccio di Frattollino, stante il concorso in soli due episodi, o che l'attività di questi abbia generato crediti significativi, siccome questa situazione emerge solo con riferimento alle due cessioni effettuate a Marchesani. Si rappresenta, poi, che non vi sono elementi né per ritenere che l'incasso assicurato dalla cessione di 24 grammi di cocaina a Marchesani, in data 13 maggio 2020, fosse pari a 4.000,00 euro, stante l'equivocità della conversazione richiamata, né per affermare l'espansione dell'attività illecita "fuori piazza", in quanto era stato Marchesani a recarsi nel paese in cui abita il ricorrente per acquistare droga. Si segnala, ancora, che non è corretto affermare la sussistenza di un'organizzazione accurata dell'attività di spaccio, ricollegandola ai pretesi suggerimenti di Frattollino a Frascaria e Vocino sulle risposte da dare alla polizia giudiziaria in caso di controlli, siccome questa circostanza non è ragionevolmente ricollegabile al colloquio intercettato tra Frascaria e Vocino, per avere i due palesato l'intenzione di dichiarare, qualora fossero stati trovati in possesso di una bustina di stupefacente, l'uso personale. Si conclude che la riqualificazione del fatto in termini più favorevoli al ricorrente impone una rivalutazione e rinnodulazione della misura in concreto appl ica bile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure che contestano la qualificazione dei fatti a norma del comma 1, invece che del comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo, in particolare, l'omessa considerazione della modestia dell'attività illecita, in quanto svolta con modalità rudimentali e relativa a quantitativi di sostanza stupefacente contenuti, quando non assolutamente mininnali, come nel caso della cessione di cui al capo 4„ nonché il travisamento di alcune conversazioni intercettate, dalle quali si sono / I (\ i desunti erroneamente la ricezione di suggerimenti per le risposte da rendere alla polizia, l'importo di 4.000,00 euro come ricavato della vendita di cocaina di cui al capo 3, e la capacità espansiva dell'attività illecita. 2.1. Ai fini della corretta qualificazione dei fatti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, è utile richiamare in termini sintetici la pertinente elaborazione giurisprudenziale. In particolare, la più recente decisione delle Sezioni Unite in argomento rappresenta: «Ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. [...] In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non nninimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). In linea con queste indicazioni, diverse decisioni hanno osservato che, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lonnbino, Rv. 272529-01, e Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149-01, nonché, per l'evidenziazione il I l della necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati ai fini in questione, cfr. Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657-01). 2.2. L'ordinanza impugnata pone a fondamento della qualificazione dei fatti a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 la continuità dell'attività di spaccio, la realizzazione di vendite di partite di significativa entità, il rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA]. Precisamente, il Tribunale rappresenta che il ricorrente: -) ha acquistato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] fuori del proprio Comune, e comunque sempre nella provincia di Foggia, cocaina, per poi cederla per un prezzo di 1.050,00 euro a [OSCURATO:PERSONA], residente e dimorante in Molise, in data 9 maggio 2020 (capo 1); -) ha ceduto a tale Antonio una dose di cocaina per il prezzo di 50,00 euro in data 10 maggio 2020 (capo 4); -) ha ceduto al già indicato Marchesani, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una partita di cocaina da cui erano ricavabili 117 dosi, sequestrata dalla polizia giudiziaria, in data 13 maggio 2020. Aggiunge, inoltre, che, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate, il ricorrente: -) nel solo giorno 13 maggio 2020, per conto di [OSCURATO:PERSONA], ha incassato oltre 4.000,00 euro; -) discutendo con il precisato Frattollino, in data 9 maggio 20120, fa riferimento ad ulteriori partite di droga precedentemente acquistate; -) risulta aver cooperato con il medesimo Frattollino, quando questi ha effettuato cessioni ad altri assuntori di sostanze droganti. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono immuni da vizi. L'affermazione della sussistenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 è fondata su plurimi elementi, quali i significativi quantitativi di alcune delle singole partite spacciate (in particolare, quelle di cui ai capi 1 e 3), la pluralità di operazioni realizzate nell'arco di pochi giorni, l'attività in concorso con almeno altre due persone, tutti convergenti nell'indicare una elevata capacità di intervento del ricorrente sul mercato illecito della droga. Nell'ambito della medesima fattispecie delittuosa, in particolare, almeno allo stato, risulta legittimamente collocata anche la condotta di cui al capo 4, per la sua strettissima contiguità spaziale e temporale con quelle di cui ai capi 1 e 3. Del tutto assertive, del resto, sono le critiche avverso la ricostruzione del significato delle conversazioni da cui il Tribunale ha desunto: -) la concertazione con i complici delle risposte da dare alla polizia in caso di controlli; -) l'entità degli incassi del giorno 13 maggio 2020 per conto di Frattollino; -) la natura onerosa della cessione di cocaina di cui al capo 4; -) la cooperazione prestata a Frattollino per le ulteriori attività di spaccio. Incontestabile, ancora, risulta la cessione delle significative partite di droga di cui ai capi 1 e 3, nell'arco di soli cinque giorni, a [OSCURATO:PERSONA], persona abitante in Regione diversa quelle in cui dimorava il ricorrente. 3. Infondate sono anche le censure concernenti la scelta di applicare la misura degli arresti domiciliari, invece che altra meno afflittiva. Innanzitutto, occorre osservare che il nucleo centrale delle doglianze sul punto presuppone la riqualificazione delle condotte a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ossia un dato legittimamente escluso dall'ordinanza impugnata. Si può aggiungere, poi, che il Tribunale ha evidenziato la pericolosità del ricorrente alla luce non solo dei fatti in contestazione, ma anche dell'arresto per l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti in [OSCURATO:PERSONA] il 9 settembre 2021, quindi in epoca ancora più recente, e di un precedente penale per truffa. Gli elementi indicati rendono legittima l'affermazione della sussistenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti del ricorrente e la scelta di applicare al medesimo la misura degli arresti donniciliari. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'esecutività del provvedimento impugnato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il