CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato di rigetto della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il proprio convincimento sul rilievo dei precedenti penali del condannato e dell'assenza di un'attività lavorativa, omettendo da un lato di chiarire perché tali elementi avrebbero inciso sulla prognosi sfavorevole di reinserimento sociale e dall'altro di considerare taluni indici dati di segno positivo (fra cui: assenza di procedimenti pendenti, comportamento corretto, domicrio adeguatamente indicato, attività di volontariato). Rilevato che le suddette censure non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché, oltre a sollecitare una rilettura degli elementi fattuali posti alla base del provvedimento impugnato, non sono scandite ca necessaria critica delle sue argomentazioni. Invero, da una disamina dell'ordinanza impugnata si evince come il collegio si sia in realtà confrontato con tutte le censure mosse dal ricorrente, formulando un giudizio prognostico sfavorevole in ordine al buon esito della prova e al pericolo di recidiva in considerazione: dell'inidoneità del domicilio indicato perché vicino al contesto locale ove sono state poste in essere le condotte delittuose; della ricaduta nel reato dopo aver usufruito in passato di misure alternative; della non idoneità dell'attività di volontariato (in quanto non retribuita) a consentire al Merola di trarre dei leciti mezzi di sussistenza di cui avrebbe la necessità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 20.