CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 26 gennaio 2018 del Tribunale di Nola che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e li aveva condannati alla pena di giustizia ed alle pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. citato per la durata di anni dieci. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di primo grado, risultavano condannati per avere — in concorso tra loro, il primo quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita 30 marzo 2010, ed il secondo quale amministratore di diritto della predetta società e mero prestanome dell'Alvino — sottratto o distrutto le scritture contabili della società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori; inoltre l'Alvino risulta condannato per avere, nella predetta qualità, distratto una automobile Mitsubishi. La Corte di appello ha ridotto ad entrambi gli imputati la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 216 r.d. n. 267 del 1942. In particolare, sostiene che il concorso nel reato richiede la presenza del concorrente nel luogo ove il delitto viene eseguito ed occorre poi accertare quale sia stato il suo contributo alla commissione del reato, mentre la Corte di appello non ha motivato sul concorso del ricorrente e non ha precisato quale sarebbe stato il suo contributo, cosicché potrebbe ricorrere una mera connivenza non punibile. Né egli era consapevole di contribuire alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta, tenuto conto della sua ignoranza di come la società venisse gestita. Soprattutto non viene specificato quale sarebbe stato il suo contributo causale. Neppure in capo all'Ascolese sussisteva il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che egli, quale mero prestanome, ignorava i disegni criminosi dell'amministratore di fatto, cosicché non potevano essergli addebitate le anomalie gestionali riscontrate. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omessa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale, evidenziando che la Corte di appello non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per il quale non è sufficiente la mera accettazione della carica formale di amministratore di diritto; occorre invece provare che lo scopo dell'omessa tenuta delle scritture era quello di recare pregiudizio ai creditori. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza e illogicità della motivazione in ordine al dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto nulla si dice in ordine alla conoscibilità da parte dell'Ascolese degli atti compiuti dall'amministratore di fatto. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale ed in relazione all'omessa riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale. Non era dimostrato che egli avesse mai ricevuto alcuna richiesta di consegnare le scritture contabili e neppure era vero che, come affermato in sentenza, egli avesse ammesso, nel corso del suo esame, di avere consegnato le scritture contabili alla Guardia di finanza in occasione dell'indicazione alla stessa del luogo ove si trovava un'autovettura appartenente alla società. Egli in occasione del suo esame aveva asserito di avere consegnato le scritture all'Ascolese in occasione della cessione delle quote sociali ed il verbale di trascrizione delle sue dichiarazioni risultava travisato; peraltro, laddove egli avesse effettivamente consegnato le scritture alla Guardia di finanza esse sarebbero state acquisite agli atti del processo. La motivazione risulta quindi contraddittoria per effetto del suddetto travisamento. Anche in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale non è stata acquisita alcuna prova della cessione della automobile e dell'identità di chi ha provveduto alla sua cessione e non è stato accertato se questa fosse o meno conveniente sotto il profilo economico; non risultava che il prezzo fosse incongruo. Il dolo era stato ricavato dalla circostanza che le quote societarie erano state alienate all'Ascolese in un momento di difficoltà della società poi fallita; in realtà, sostiene il ricorrente, le sofferenze avevano avuto inizio con la nomina dell'Ascolese, dopo che l'Alvino non aveva più amministrato la società. Né il reato o il dolo potevano desumersi dalla esistenza delle perdite o dal disavanzo tra attivo e passivo fallimentare. Peraltro, il mantenimento del rapporto contrattuale relativo all'autovettura avrebbe costituito fonte di ulteriori oneri passivi e non una risorsa attiva. Neppure nella sentenza si motiva in ordine alla dimostrazione della qualità di amministratore di fatto della fallita in capo all'Alvino e comunque tale posizione non bastava per attribuire all'imputato la penale responsabilità per le condotte a lui contestate, occorrendo la prova del suo contributo materiale o morale alla commissione del reato. Nella sentenza impugnata non si chiariscono le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi provato che egli sia stato un amministratore di fatto della società. La condotta, in mancanza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, andava qualificata come bancarotta semplice documentale. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed all'assenza di elementi di resipiscenza; in realtà, evidenzia il ricorrente, egli aveva contribuito al reperimento dei veicoli di proprietà della fallita. Inoltre, la pena base era stata fissata in misura prossima al massimo edittale e l'aumento di pena a titolo di continuazione era eccessivo, senza che in proposito fosse stata fornita adeguata motivazione. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire una memoria difensiva di replica con la quale insiste nel chiedere l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito l'Ascolese ha concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere concorso nel delitto commesso dall'Alvino attraverso una condotta omissiva, non provvedendo alla tenuta delle scritture contabili nella consapevolezza che tale omissione avrebbe impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Tale decisione appare coerente con il principio affermato da questa Corte di cassazione in tema di bancarotta fraudolenta documentale generica, secondo il quale per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. (Sez. 5 - , n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282280).Nel caso di specie, secondo l'accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, l'Ascolese si è del tutto disinteressato della tenuta della contabilità in tal modo accettando il rischio che essa non fosse affatto tenuta con conseguente impossibilità di procedere, sulla base delle scritture contabili, alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Avendo la Corte di appello affermato che nel caso di specie sussistono l'elemento oggettivo e quello soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, essa ha implicitamente motivato in ordine al rigetto dell'istanza dell'imputato volta alla riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale. 1.3. Inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo. La responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita richiede il solo dolo generico (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, come si è già detto, sulla base della ricostruzione fattuale operata dalla Corte di appello, i due imputati risultano condannati per avere tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari e la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. Nel resto, le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.2. Pure il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato, facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Quanto all'entità della pena, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, la pena è stata fissata in misura inferiore alla nedia edittale, cosicché il trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente motivato attraverso il riferimento alla gravità del fatto. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso