CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 04094/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13296/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Caserta, in persona del direttore pro tempore; -intimata- Tributi. Ritenute. Sostituto d’imposta r.g. n.13296/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 10315/2016 d ella Commissione tributaria Regionale della Campania, pronunciata il 7 novembre2016, depositata in data 21 novembre 2016 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e la direzione provinciale di Caserta, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui erano state recuperate ritenute su somme da retribuzione di lavoro dipendente relative all’anno di imposta 2009 ed irrogate sanzioni. 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. Ad avviso della parte ricorrente, i giudici di appello avevano erroneamente ritenutoche non vi fosse un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello instaurato innanzi al giudice del lavoro, nel quale era stato sospeso l’avviso di iscrizione a ruolo dell’Inps avente il medesimo titolo giudiziale posto a fondamento dell’avviso di accertamento emesso ai fini fiscali. r.g. n.13296/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, i giudici di appello avrebbero dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello previdenziale, stante la stretta interdipendenza dei due procedimenti. 1.2. Il motivo è inammissibileper carenza di interesse, in quanto il diverso giudizio previdenziale risulta deciso con ordinanza di questa Corte n. 32682/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente. Né l’omessa sospensione del giudizio può tradursi automaticamente in causa di nullità della sentenza, in assenza di qualsivoglia pregiudizio della parte. Inoltre, nel caso, come quello in esame, in cui si controverte di sospensione facoltativa, la valutazione sulla sospensione spetta al giudice di merito, che nello specifico risulta aver motivato sul punto, escludendola. 2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.7 legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. , per avere la C.t.r. erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato per relationem , con rinvio al p . v . c . consegnato alla parte all’esito della verifica. 2.2. Il motivo è infondato. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, è legittimo il comportamento dell'Agenzia delle Entrate che si limita a richiamare gli elementi risultanti dai verbali della Guardia di finanza precedentemente notificati al contribuente. In tali casi, infatti, è da escludere il vizio di motivazione dovuto alla mancanza di un'autonoma valutazione delle risultanze del verbale, in quanto è da ritenere che l'ufficio ne abbia semplicemente condiviso le conclusioni, realizzando così un'economia di scrittura chenon pregiudica il diritto di r.g. n.13296/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difesadel contribuente, trattandosi di elementi allo stesso già noti (v. Cass. nn. 23532/2014, 4523/2012, 21119/2011, 8183/2011 e 6591/2008). Più di recente, Cass. n. 8016/2024 ha ribadito che l’obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale - per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento - o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (v. Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023). Questo orientamento, trova chiaroriscontro normativo nell’art. 42, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, secondo cui Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale , ed è ulteriormente confermato da lla novella di cui al d.lgs.30 dicembre 2023 , n. 21 9 , che ha modificato l’art. 7 della l. n. 212/2000 stabilendo, al comma 1, che Gli atti dell’amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, r.g. n.13296/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell’interessato, lo stesso è allegato all’attoche lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati . L’interpretazione, secondo cui non è nullo l’accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente (o già conosciuto, come nel caso di specie), realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa (e quindi di buon andamento dell’amministrazione, ex art. 97 Cost.) -che giustificano l’ammissibilità, anche normativa, della motivazione per relationem(cfr. Cass. n. 1906 del 2008, in motivazione)-ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo. La C.t.r., dunque, non è incorsa nella lamentata violazione di legge, in quanto, come riportato nell’avviso di accertamento, il p.v.c. era stato consegnato alla parte all’esito della verifica, circostanza di fatto in alcun modo contestata dalla società ricorrente. 3.1. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art.51, commi 5 e 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, e degli artt. 10 e 11, comma 3, legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. , per avere la C.t.r. erroneamente ritenuto che gli importi corrisposti dalla società ai propri dipendenti per “trasferta” fossero voci di retribuzione da assoggettare a tassazione. 3.2.Il motivo è inammissibile, in quanto tende ad una rivalutazione del merito della controversia, non sindacabile in sede di legittimità. r.g. n.13296/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello, sulla base della documentazione in atti, hanno ritenuto che le somme riconosciute a titolo di trasferta ai dipendenti fossero invece voci retributive.Ciò in quanto per trasferta, a cui si applica la disciplina di esenzione, si intende una "permanenza temporanea" per conto del datore di lavoro in un luogo diverso da quellodi normale svolgimento dell'attività lavorativa, situazione che la C.t.r. ha ritenuto non ricorresse nel caso di specie, in cui nessuna trasferta era stata effettivamente compiuta dai lavoratori, i quali avevano sempre lavorato presso lo stabilimento di Modena, che corrispondeya al luogo di lavoro individuato nel contratto di assunzione. Peraltro anche i lavoratori, in sede di accesso INPS, avevano confermato che le oredi lavoro straordinario venivano pagate in busta paga sotto la voce "Trasferta Italia ” e che nessuno di loro rivestiva la qualifica di autista o di personale viaggiante tale da giustificare lacorresponsione di indennità di trasferta. 4.1. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. , perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., unici destinatari della richiesta di pagamento potevano essere solo i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di percettori delle somme indebitamente corrisposte dalla società e non versate ai fini Irpef. 4.2. Anche tale ultimo motivo è infondato, in quanto il sostituto è il legittimato passivo formale del rapporto di imposta, ferma la possibilità di recupero della imposta nei confronti dei lavoratori una volta pagata. La società, in qualità di datore di lavoro , rivestiva la qualifica di sostituto d'imposta e come tale era tenuta ad operare le ritenute previste per legge. Ne conseguiva che in caso di inadempimento di tale obbligo la richiesta tributaria poteva essere avanzata nei suoi confronti, obbligato in solido con il lavoratore a r.g. n.13296/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vantaggio del fisco (v. Cass. S.U. n.10378/2019; conf. Cass. n. 17471/2021; n. 23/2026). Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. Nulla per le spese nei confronti della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello