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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 48634/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Esaminate le conclusioni scritte, ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020, della difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, pronunciare l'assoluzione della ricorrente ovvero, trasmettersi gli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Biella con sentenza pronunciata in data 9 Luglio 2021 ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Biella che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di MAGAGNA Rosita in ragione dell'omessa custodia di cani di sua proprietà, uno dei quali si era avventato sulla persona offesa azzannandola alla mano e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci. 2.In relazione all'eccezione della nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio in primo grado, da cui era derivata la dichiarazione di assenza della prevenuta, assumeva il Tribunale che la stessa era stata eseguita al difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio nel corso delle indagini preliminari senza l'opposizione di questi e che la notifica era stata eseguita in data anteriore alla entrata in vigore della modifica normativa della disciplina dell'assenza, mediante la introduzione dell'art.162 comma 4 bis e dell'art.420 quater cod.proc.pen.

Sotto diverso profilo evidenziava come il risarcimento del danno, liquidato alla persona offesa prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, pure non avendo rilievo quale condotta riparatoria, avrebbe potuto essere fatto valere in sede esecutiva. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha prospettato tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza degli art.162, 178, 420 bis, 420 quater e 604 cod.proc.pen. e dell'art. 39 D.Lgs. 274/2000 laddove il giudice di appello aveva ritenuto la legittimità della notifica all'imputata del decreto di citazione in giudizio in primo grado eseguita presso il difensore di ufficio ove aveva eletto domicilio in assenza di qualsivoglia verifica sul fatto che si fosse instaurato con il difensore un rapporto professionale effettivo, richiamando all'uopo la pronuncia del giudice di legittimità a sezioni unite n.23948 del 17 Agosto 2020.

Con un secondo motivo deduce inosservanza dell'art.35 del D.Lgs. 274/2000 per non avere il giudice di appello considerato che, in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio era intervenuta la riparazione del danno subito dalla persona offesa mediante il versamento dell'importo della somma di euro 2.050,00 e che tale riparazione era risultata integrale e satisfattiva atteso che il giudice di primo grado aveva quantificato il risarcimento del danno in misura inferiore (euro 1.500); chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata anche sotto tale profilo oltre alla revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso appare fondato ed assorbente.

Invero il giudizio di primo grado dinanzi al giudice di pace di Biella si è celebrato nell'assenza dell'imputata la quale era stata citata in giudizio mediante notifica al difensore di ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio nel corso delle indagini preliminari con dichiarazione allegata al verbale di identificazione.

A seguito della pronuncia della sentenza del Giudice di Pace la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a nominare un difensore di fiducia che ha proposto impugnazione eccependo nel corso del giudizio di appello la nullità della sentenza impugnata.

Il giudice di legittimità a S.U. ha ritenuto che, anche in relazione alle situazioni precedenti alla introduzione dell'art.162 comma 4 bis cod.proc.pen. il quale prevede che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non produce effetti se non accompagnata dall'assenso del difensore donniciliatario, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte dell'indagato, dovendo in ogni caso il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (sez.U, n.23948 del 28/11/2019 Ismail, Rv.279420).

2. Agli atti del procedimento, consultabili dal giudice di legittimità in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, non risultano elementi da cui potere riconoscere la ricorrenza di una instaurazione di un siffatto rapporto professionale, né sul punto il giudice di appello ha argomentato alcunchè se non riconoscere la legittimità, ai fini della dichiarazione di assenza, della notifica eseguita all'imputato presso il domicilio del difensore, quale domicilio eletto. 2.1 La nullità che consegue a tale riscontrato vizio processuale, di ordine generale in quanto concernente la partecipazione dell'imputato al giudizio, deve ritenersi altresì assoluta, ai sensi dell'art.179 cod.proc.pen. e quindi deducibile in qualsiasi stato e grado del giudizio in quanto, pur non vertendosi in ipotesi di notifica omessa, l'adozione nella specie di un modello notificatorio che non passa attraverso la consegna nelle mani del destinatario, risulta da solo inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art.420 bis cod.proc.pen. e non risulta adottata la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art.420 quater cod.proc.pen. (sez.5, n.22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv.281315), di talchè giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la restituzione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art.604 comma 5 bis cod.proc.pen. (sez.5, n.37185 del 1/07/2019, Della Torre, Rv.277339) ovvero, (come evidenziato da sez.2, n.20937 del 6/07/2020 non massimata) avrebbe dovuto procedere alla restituzione di atti al primo giudice a seguito di accertamento di nullità di cui all'art.179 cod.proc.pen. ai sensi dell'art.605 n.4 cod.proc.pen. 3.

Deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella del giudice di Pace di Biella con trasmissione degli atti al Tribunale di Biella per procedersi a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciata nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], disponendosi la trasmissione degli atti al giudice di pace di Biella per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Esaminate le conclusioni scritte, ai sensi dell'art.23 D.L. n.137/2020, della difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, conseguentemente, pronunciare l'assoluzione della ricorrente ovvero, trasmettersi gli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Biella con sentenza pronunciata in data 9 Luglio 2021 ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Biella che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di lesioni colpose ai danni di MAGAGNA Rosita in ragione dell'omessa custodia di cani di sua proprietà, uno dei quali si era avventato sulla persona offesa azzannandola alla mano e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci. 2.In relazione all'eccezione della nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio in primo grado, da cui era derivata la dichiarazione di assenza della prevenuta, assumeva il Tribunale che la stessa era stata eseguita al difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio nel corso delle indagini preliminari senza l'opposizione di questi e che la notifica era stata eseguita in data anteriore alla entrata in vigore della modifica normativa della disciplina dell'assenza, mediante la introduzione dell'art.162 comma 4 bis e dell'art.420 quater cod.proc.pen. Sotto diverso profilo evidenziava come il risarcimento del danno, liquidato alla persona offesa prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, pure non avendo rilievo quale condotta riparatoria, avrebbe potuto essere fatto valere in sede esecutiva. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha prospettato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per inosservanza degli art.162, 178, 420 bis, 420 quater e 604 cod.proc.pen. e dell'art. 39 D.Lgs. 274/2000 laddove il giudice di appello aveva ritenuto la legittimità della notifica all'imputata del decreto di citazione in giudizio in primo grado eseguita presso il difensore di ufficio ove aveva eletto domicilio in assenza di qualsivoglia verifica sul fatto che si fosse instaurato con il difensore un rapporto professionale effettivo, richiamando all'uopo la pronuncia del giudice di legittimità a sezioni unite n.23948 del 17 Agosto 2020. Con un secondo motivo deduce inosservanza dell'art.35 del D.Lgs. 274/2000 per non avere il giudice di appello considerato che, in epoca antecedente l'instaurazione del giudizio era intervenuta la riparazione del danno subito dalla persona offesa mediante il versamento dell'importo della somma di euro 2.050,00 e che tale riparazione era risultata integrale e satisfattiva atteso che il giudice di primo grado aveva quantificato il risarcimento del danno in misura inferiore (euro 1.500); chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata anche sotto tale profilo oltre alla revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso appare fondato ed assorbente. Invero il giudizio di primo grado dinanzi al giudice di pace di Biella si è celebrato nell'assenza dell'imputata la quale era stata citata in giudizio mediante notifica al difensore di ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio nel corso delle indagini preliminari con dichiarazione allegata al verbale di identificazione. A seguito della pronuncia della sentenza del Giudice di Pace la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a nominare un difensore di fiducia che ha proposto impugnazione eccependo nel corso del giudizio di appello la nullità della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità a S.U. ha ritenuto che, anche in relazione alle situazioni precedenti alla introduzione dell'art.162 comma 4 bis cod.proc.pen. il quale prevede che la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non produce effetti se non accompagnata dall'assenso del difensore donniciliatario, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte dell'indagato, dovendo in ogni caso il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale donniciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (sez.U, n.23948 del 28/11/2019 Ismail, Rv.279420). 2. Agli atti del procedimento, consultabili dal giudice di legittimità in ragione della natura processuale del motivo di ricorso, non risultano elementi da cui potere riconoscere la ricorrenza di una instaurazione di un siffatto rapporto professionale, né sul punto il giudice di appello ha argomentato alcunchè se non riconoscere la legittimità, ai fini della dichiarazione di assenza, della notifica eseguita all'imputato presso il domicilio del difensore, quale domicilio eletto. 2.1 La nullità che consegue a tale riscontrato vizio processuale, di ordine generale in quanto concernente la partecipazione dell'imputato al giudizio, deve ritenersi altresì assoluta, ai sensi dell'art.179 cod.proc.pen. e quindi deducibile in qualsiasi stato e grado del giudizio in quanto, pur non vertendosi in ipotesi di notifica omessa, l'adozione nella specie di un modello notificatorio che non passa attraverso la consegna nelle mani del destinatario, risulta da solo inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art.420 bis cod.proc.pen. e non risulta adottata la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art.420 quater cod.proc.pen. (sez.5, n.22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv.281315), di talchè giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza impugnata e disporre la restituzione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art.604 comma 5 bis cod.proc.pen. (sez.5, n.37185 del 1/07/2019, Della Torre, Rv.277339) ovvero, (come evidenziato da sez.2, n.20937 del 6/07/2020 non massimata) avrebbe dovuto procedere alla restituzione di atti al primo giudice a seguito di accertamento di nullità di cui all'art.179 cod.proc.pen. ai sensi dell'art.605 n.4 cod.proc.pen. 3. Deve pertanto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella del giudice di Pace di Biella con trasmissione degli atti al Tribunale di Biella per procedersi a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado pronunciata nei confronti della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], disponendosi la trasmissione degli atti al giudice di pace di Biella per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma nella camera d
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