CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 00431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIsolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze previste dalla legge. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello dì Napoli ha dichiarato - con ordinanza - inammissibile il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], condannato dal Tribunale di quella città per il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere falsamente attestato nella dichiarazione sostitutiva in sede di istanza di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'anno 2014, affermando di non essere titolare di beni mobili registrati e di essere proprietario del solo immobile di residenza del nucleo familiare, mentre era stato accertato che egli era proprietario e comproprietario di altri immobili e proprietario di tre motoveicoli e di un'auto. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali, in riferimento alla declaratoria di inammissibilità e vizio motivazionale, opponendo al ragionamento della Corte territoriale che i motivi del gravame erano, come del resto riconosciuto nel provvedimento censurato, incentrati sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, laddove la critica era ictu ocu/i rilevabile, andandosi a radicare proprio sulla parte della sentenza che ha motivato sull'elemento soggettivo. Infine, quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, si contesta l'assunto secondo cui la motivazione della sentenza appellata non sarebbe stata superata dai motivi di gravame, l'entità della pena e le modalità della sua esecuzione dovendo essere stabilite dai giudice di merito, purchè investito della richiesta. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi CUOMO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I giudici territoriali hanno in premessa dato atto che l'appellante si era limitatao a invocare le generiche e la riduzione della pena al minimo, alla stregua di quello che definiscono un "vago ed astratto richiamo" alla probabilità che l'imputato non avesse prestato la dovuta attenzione alla domanda di ammissione al beneficio dal predetto concepito come un diritto dovuto, assumendo il venir meno dell'elemento psicologico e chiedendo, in via conseguenziale, la sostituzìone della pena detentiva con quella pecuniaria. E, con riferimento a entrambi i profili, quel giudice ha ritenuto che le richieste fossero state formulate in termini assolutamente generici e immotivati, oltre che carenti di effettivi riferimenti alla fattispecie concreta e alla motivazione censurata, richiamando infine il contenuto della sentenza di primo grado. Proprio alla stregua di questa, ha dato conto del fatto che la difesa non aveva preso in considerazione, per criticarle, le argomentazioni in base alle quali erano state negate le generiche (entità dei fatti e personalità dell'imputato) e rigettata la richiesta di conversione (alla luce dello stato di nulla facenza e della mancata allegazione di indicatori della capacità di adempiere). 3. Il motivo è imanifestamente infondato. Il diritto vivente ha da tempo precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In quella sede, peraltro, nel calibrare il principio, il S.C. ha precisato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (cfr. sez. un. Galtelli del 2017 cit., Rv. 268823; sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278859). 4. Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente rilevato l'omessa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che, fondate o infondate, potessero tuttavia astrattamente sorreggere le singole censure, ma soprattutto ha posto l'accento sul mancato, necessario confronto delle generiche censure con il tessuto motivazionale della sentenza appellata, ì cui argomenti in ordine alla individuazione del trattamento sanzionatorio non sono stati motivatamente aggrediti, al pari delle ragioni che hanno fondato il rigetto della conversione della pena detentiva. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000) e la rettifica del dispositivo della sentenza di primo grado nel senso indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nt [OSCURATO:PERSONA]