CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 41970/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Pavia, all'esito di giudizio abbreviato, riconosceva la penale colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due delitti di truffa - ai danni rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 494 cod. pen., per essersi attribuito la falsa qualità di agente assicurativo di [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di commettere i reati di truffa, ed al reato di cui agli artt. 61 co. 1 n. 2, 81 cod. pen., 305 comma 2 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, per aver effettuato attività di intermediazione assicurativa nel difetto di iscrizione nell'apposito albo, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento in favore delle parti civili costituite, oltre al pagamento di provvisionali in favore di queste. 2. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26/6/2019, parzialmente riformando la pronuncia del primo giudice, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Quaglia in relazione alle condotte di truffa commesse fino al 26/12/2011 perché estinte per prescrizione e rideterminava la pena inflitta all'imputato nella misura ritenuta di giustizia, così come l'importo della provvisionale disposto in favore delle parti civili. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La parte civile, a sostegno del ricorso, ha dedotto: 3.1.1. Violazione di legge con riferimento alla dichiarata prescrizione per le condotte antecedenti al 30/6/2011, per essere stato il reato realizzato nelle forme del reato a consumazione prolungata, con condotta destinata a protrarsi nel tempo. 3.1.2. Vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale. 3.2. A sostegno del suo ricorso il Quaglia, invece, ha articolato tre motivi di impugnazione: 3.2.1. Violazione di legge per l'erronea qualificazione dei fatti d cui ai capi 1) e 2) come truffa anziché conne appropriazione indebita ai danni dell'assicurazione, avendo agito il ricorrente con poteri di mandatario con rappresentanza della compagnia assicuratrice, e conseguentemente avendo i contratti prodotto effetti nei confronti del'assicurazione, indipendentemente dalla loro trasmissione a queste, sicché il soggetto legittimato a proporre querela per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. sarebbe la compagnia di assicurazione e non già i contraenti che hanno sporto querela. 3.2.2. Violazione di legge quanto al reato di esercizio abusivo di attività assicurativa di cui al capo 4), avendo il Quaglia i titoli necessari per l'esercizio di attività assicurativa, mentre gli atti compiuti dopo la cancellazione dall'albo sarebbero stati solo finalizzati a coprire gli ammanchi, e dovrebbe altresì ritenersi inesistente l'unico contratto successivo alla cancellazione, stipulato con il Navicella. 3.1.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 5. Con memoria depositata il 16/4/20211 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena, con ogni ulteriore statuizione ai fini civili. 6.11 difensore del Quaglia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, la declaratoria di non doversi procedere per i reati di appropriazione indebita per il difetto di condizione di procedibilità e la revoca delle statuizioni civili; in subordine la declaratoria di prescrizione dei reati e la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la parte civile partecipa al processo penale e, quindi, può impugnare la sentenza soltanto ai fini civili, ed a tali fini nel caso di specie un eventuale annullamento della pronuncia impugnata non rileverebbe. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, infatti, che è inammissibile per mancanza d'interesse il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiari non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione, poiché la sua partecipazione al procedimento penale, comportando esclusivamente la coltivazione della domanda di restituzione e risarcimento danni, rimane estranea al rapporto tra pubblico ministero, che esercita l'azione penale, ed imputato (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Rv. 276555). Il secondo motivo del ricorso proposto nell"interesse del Navicella è del pari inammissibile, in quanto non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). 8. Anche il ricorso proposto nell'interesse del Quaglia è inammissibile, in quanto i motivi dallo stesso addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art.606 cod. proc. pen.. 8.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto dalla ricostruzione dei fatti di cui alle sentenze di merito emerge che correttamente questi sono stati qualificati ai sensi dell'art. 640 cod. pen., avendo taciuto il ricorrente alle persone offese di essere del tutto privo di poteri di rappresentanza, per aver cessato il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2014, così inducendoli in errore agendo quale "falsus procurator" della compagnia di assicurazioni e, profittando di un pregresso rapporto di fiducia con il Papetti ed il Navicella, per essersi procurato l'ingiusto profitto di somme solo fittiziamente investite in polizze assicurative: nel richiamare le disposizioni del 2 codice civile sul contratto concluso dai rappresentante in nome e per conto del rappresentato, pertanto, il ricorrente nemmeno si confronta con tale ricostruzione dei fatti, incorrendo anche nel vizio di aspecifictà: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 8.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal Quaglia è, del pari, inammissibile, perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). A tal fine, peraltro, ancora una volta il ricorrente non si confronta adeguatamente con la ricostruzione della Corte territoriale, laddove questa ha evidenziato che il Quaglia è stato cancellato dall'Albo di cui all'art. 109 del Codice delle assicurazioni sin dal 20/1/2014, e tuttavia ha consegnato al Papetti una lettera apparentemente proveniente da UnipolSai il 31/3/2015, un prospetto riepilogativo degli investimenti, gli ha poi pagato cedole di polizze assicurative apparentemente maturate sino all'ottobre 2015, gli ha consegnato altra lettera apparentemente proveniente dalla compagnia di assicurazioni in data 3/8/2016 e lo ha ancora rassicurato sull'effettività degli investimenti in data 27/9/2016. Del pari, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente ha ottenuto dal Navicella versamenti integrativi di polizze assicurative apparentemente in essere fino al 13/11/2014, e pertanto ben oltre la cancellazione dall'albo predetto, facendogli anche sottoscrivere una polizza su carta intestata UnipolSai, da lui firmata come agente, in data 5/10/2014: la considerazione, espressa anche nel ricorso, che si tratta di attività truffaldina non priva di rilievo la circostanza che la stessa è stata posta in essere in nome di una società di assicurazioni da parte di soggetto che non solo non era dotato di poteri di rappresentanza, ma era stato anche cancellato dall'apposito albo. 8.3. Inammissibili sono anche le censure avanzate nell'interesse del Quaglia in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Sotto il primo profilo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata dal rilevante danno economico arrecato alle persone offese, con intensità del dolo protratto per anni, e dalla mancanza di elementi positivamente apprezzabili per ritenere attenuata la gravità dei fatti commessi, risultando i rimborsi effettuati in favore del Papetti solo parziali e finalizzati a non far emergere le condotte poste in essere: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). La graduazione della pena, infine, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), ipotesi che non ricorre in alcun modo nel caso di specie, essendo stata determinata la pena in misura più vicina al minimo che alla media di quella edittale. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammen