CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 20672/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12.1.2026 il Tribunale di Lucca ha rigettato l’istanza diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestroeseguito in data 11.12.2025 dalla Questura di Lucca e convalidato in data13.12.2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca avente ad oggetton. 4 confezioni da 10 grammi contenenti inflorescenze di cannabis, n. 66 scatoledi cartone con inflorescenza di cannabis del peso netto da gr. 1 a 3 grammi, 18Kg. di inflorescenza di cannabis, 900 gr. di tavolette di hashish e 216 confezionicontenenti inflorescenza di cannabis dal peso netto da 1 a 3 grammi sequestratipresso il negozio [OSCURATO:PERSONA] sito in Lucca, [OSCURATO:PERSONA] n. 1293, partedell’impresa [OSCURATO:PERSONA] di cui il Presidente é [OSCURATO:PERSONA],vincolo reale imposto in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9ottobre 1990 n. 309, trattandosi di sostanza che, avuto riguardo al rilevantequantitativo ed alle modalità di detenzione, era destinata alla vendita a terzi.2. A sostegno della conferma del sequestro il Tribunale ha richiamato l’art. 18d.l. 11/4/25 n. 48 convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 che ha modificato lal. 2/12/16 n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filieraagroindustriale della canapa), stabilendo che “Sono vietati l'importazione, lacessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, laspedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi delcomma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata otriturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresigli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizionisanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo lalavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui allalettera g-bis) del comma 2 (art. 2, c. 3-bis, l. 2/12/16 n. 242)”.Ha ritenuto che tale novum normativo ha inteso tutelare non tanto la salutecon la forma del reato di pericolo presunto i rischi creati dagli assuntori per ilresto della collettività di talché all’esito della legge n. 80 del 2025 lacommercializzazione professionale delle inflorescenze di cannabis é vietata aprescindere da un esame specifico sull’efficacia drogante della sostanza.3. Avverso detta ordinanza é stato proposto ricorso per cassazione dalla citatasocietà, persona del Presidente, fondato su un motivo unico, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp.Si deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erroneaapplicazione della legge penale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen., 73 d.p.r.n. 309 del 1990 per mancata applicazione del principio di offensività derivantedal mancato accertamento della concreta efficacia psicotropa o drogante dellasostanza sequestrata nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza,contraddittorietà ed illogicità manifesta dell’impianto motivazionale.Si censura l’impostazione adottata dal giudice del riesame secondo cui l’impiantonormativo di cui alla novella del 2025 introducendo l’esplicito divieto dicommercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi dellal. n. 242 del 2016 avrebbe come effetto quello di escludere l’applicabilità delnormale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante come individuato dallagiurisprudenza di legittimità.Si ritiene invece che il principio di offensività debba continuare a trovareapplicazione facendo riferimento non tanto alla percentuale di principio attivoquanto alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante.Si rileva peraltro che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnatorisulta contraddittorio ed illogico laddove postula una diversa applicazione dellanormativa di cui al d.p.r. n. 309 del 1990 a seconda che ci si trovi in presenza disostanza stupefacente propriamente detta o di prodotti di derivazione lecita qualiquelli sequestrati tanto più se si valuta la maggiore tutela dei beni ulteriormentetutelati dalla novella.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. La difesa dell’indagato ha depositato memoria difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Va preliminarmente chiarito che nella materia che ci occupa il ricorso percassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.ricomprendendo tale vizio sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia queivizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025,I., non mass., tra le più recenti; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608 – 01). Ne consegue che il ricorso va esaminato entro i limiti prospettati,risultando inammissibili le censure estranee all’ambito di tale sindacato.3. Va rilevato che il tema posto con l’odierno ricorso é se la l. n. 80 del 2025,che ha innovato l’ordinamento in ordine alla tutela penale approntata conriguardo al mercato degli stupefacenti, introducendo l’esplicito divieto dicommercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi dellal. n. 242 del 2026 e dei suoi derivati, abbia avuto come effetto quello diescludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficaciadrogante della sostanza come individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite(S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01).4. Va, tuttavia, rilevato che, ben prima di analizzare l’attuale assetto normativoalla luce del principio di offensività (non ignorando il Collegio che é statasollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Gip di Brindisi,nell’ambito di procedimento analogo, per il possibile contrasto dell’attualedisciplina con il principio di offensività di cui agli artt. 13, 25, comma 2, e 27Cost.), occorre tenere conto che la finalità del sequestro in esame, comeprecisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare lecaratteristiche di quanto in sequestro (come si evince dallo stesso decreto disequestro) e quindi anche la percentuale di THC, attività quindi prodromica aogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza,necessaria in ossequio al principio di offensività.Né peraltro vale in senso contrario, come posto in rilievo nell’ordinanzaimpugnata, quanto dichiarato dalla società ricorrente in ordine all’insussistenzadell’efficacia drogante del materiale sequestrato in quanto supportato solo dadocumentazione di parte, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprioall’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale.5. Ne consegue che la censura proposta, laddove critica il mantenimento insequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione diuna pretesa assenza di efficacia drogante, non tiene conto che é proprio ilsequestro ad essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC,prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante che, come chiarito dallecitate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza dilegittimità, necessita di un concreto accertamento in ossequio al principio dioffensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Fiorentini,Rv. 283032 – 01).Ed invero gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante ilfumus, hanno appunto lo scopo di dimostrare l'ipotesi investigativa prefiguratadal Pubblico ministero, in particolare l'efficacia drogante dei prodotti sequestratidi talché, allo stato, il ricorrente non può dolersi della interpretazione dellanormativa applicata.6. L'impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]