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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 19712/2023

Testo disponibile della fonte

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3 giugno 2019.

Il tribunale ha ritenuto che nel caso in cui, nell’ambito della procedura fallimentare, le vendite immobiliari si svolgano secondo le disposizioni del codice di procedura civile, l’interessato può sì presentare reclamo al G.D. ex art. 591-ter cod. proc. civ. avverso gli atti compiuti dal curatore quale delegato alla vendita, ma è poi tenuto a impugnare l’eventuale pronuncia a lui sfavorevole resa dal giudice adito ai sensi dell’art. 26 l. fall., costituente lex specialis rispetto alla predetta norma processuale.

Ha pertanto affermato che il reclamo, presentato da [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto del termine di quindici giorni previsto degli artt. 591-ter e 669-terdecies cod. proc. civ. ma oltre quello di dieci giorni stabilito dall’art. 26 l. fall., era tardivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a un unico motivo e assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto difese.

La Sesta Sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame.

Il provvedimento reclamato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 591- ter cod. proc. civ. era costituito dal verbale di aggiudicazione predisposto dal curatore delegato alla vendita.

Un simile provvedimento individuava il soggetto a cui il bene posto in vendita, all’esito della procedura competitiva e una volta pagato il prezzo, doveva essere trasferito e in questo modo vincolava il potere di vendere della procedura.

Esso, però, non incideva direttamente, in via decisoria e definitiva, sul diritto di comproprietà della [OSCURATO:PERSONA] residuato a seguito dello scioglimento della comunione legale ex art. 191 cod. civ., che sarebbe stato compromesso soltanto dalla pronunzia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ..

Ne discende l’inammissibilità del ricorso, poiché non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. un provvedimento che non statuisce in via decisoria e definitiva sul diritto che la parte assume leso.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che ricorrano i presupposti per pronunciare nell’interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 1, cod. proc. civ., i principi di diritto che governano la peculiare fattispecie in esame.

L’art. 591-ter cod. proc. civ. – nel testo applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. cc bis del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 - prevede che “quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 quale provvede con decreto.

Le parti e gli interessati possono Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies”.

La norma, nella parte qui di interesse, disciplina incidenti concernenti difficoltà incontrate nel suo agire dal professionista delegato ovvero la ritualità del suo operato.

Tenuto conto dell’ambito applicativo della disposizione, e considerato che l’ordinanza di vendita, in caso di delega delle operazioni, è predisposta dal giudice, va dunque in primo luogo escluso che nel caso in esame fosse possibile contestare con un simile mezzo, anziché con l’ordinario reclamo ex art. 26 l. fall., l’ illegittimità (nascente dall’ordinanza di vendita, la cui nullità in parte qua si è riverberata sugli atti successivi) dell’ estensione dell’esecuzione collettiva al diritto della comproprietaria residuato dopo lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 cod. civ..

Il Tribunale di Lanciano, presumibilmente applicando il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione (v., fra molte, Cass. 3338/2012, Cass. 12872/2016), si è tuttavia attenuto all’errata qualificazione da parte del G.D. dell’originario reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il verbale di aggiudicazione e ha sostenuto (a pag. 2 del provvedimento impugnato) che “la vendita di immobili su delega ex art. 591-bis cod. proc. civ. nell’ambito di una procedura fallimentare implica che il reclamo avverso gli atti del delegato alle vendite venga sussunto sotto la previsione dell’art. 591-ter cod. proc. civ., colla conseguente inapplicabilità del reclamo previsto dall’art. 36 legge fallimentare, riservato ai reclami avverso gli atti di amministrazione del curatore.

Tuttavia la ricezione della F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 procedura esecutiva sul punto finisce qui, in presenza di una lex Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 specialis per l’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato”.

Questa conclusione sarebbe stata corretta (cfr. Cass. 10925/2007) sulla scorta dell’originaria formulazione della norma, anteriore alle modifiche di cui al d. l. 83/2015 cit. (nonché, va aggiunto, sulla scorta della sua nuova formulazione, introdotta, a seguito di un sostanziale revirement del legislatore, dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022), che prevedeva (e prevederà, a partire dal 30 giugno 2023, ma per i soli procedimenti introdotti dopo tale data) che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione del reclamo dovesse (e dovrà) essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., cui, in sede concorsuale, corrisponde l’art. 26 l.f..

La conclusione risulta, invece, errata alla luce del testo dell’art. 591- ter cod. proc. civ. vigente ratione temporis, che anche nell’ambito di una procedura concorsuale, sostituito il G.D. al G.E., deve trovare applicazione nella sua interezza, poiché l’incipit dell’art. 26 l. fall. prevede espressamente che contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo “salvo che sia diversamente disposto”.

Eccezione che nel caso di specie ricorre indubitabilmente, dato che la norma dell’esecuzione individuale prevede un proprio autonomo sistema di impugnazione.

Né è possibile sostenere che il disposto dell’art. 591-ter, ultimo periodo, cod. proc. civ. sia incompatibile con la disciplina fallimentare e non possa trovare applicazione ai sensi dell’art. 107, comma 2, l. fall., giacché in ambito concorsuale non esiste un principio generale secondo cui tutti i provvedimenti del G.D. debbono essere impugnati nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 26 l. fall. piuttosto che secondo le modalità previste per il singolo atto (come avviene, ad esempio, nel caso dell’art. 36 l. fall.).

F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Pertanto, la previsione all’interno del programma di liquidazione che Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile fa sì che la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. si applichi nella sua interezza.

Se così è, si estendono conseguentemente anche all’ambito fallimentare non solo la necessità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies avverso il provvedimento emesso dal G.D. ex art. 591-ter, secondo periodo, cod. proc. civ., ma anche gli approdi a cui è giunta questa Corte nell’interpretazione della norma in discorso.

Dunque, anche in ambito fallimentare l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ. avverso gli atti resi dal G.D. nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591- bis cod. proc. civ. non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (si vedano in questo senso, ex multis, rispetto alle esecuzioni individuali Cass.12238/2019 e Cass. 15441/2020); ne discende, ulteriormente, che eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell’art. 26 l. fall., quale mezzo corrispondente, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (v.

Cass.12238/2019).

Deve perciò essere fissato il seguente principio: “nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. (quest’ultimo nel F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 giugno 2019. Il tribunale ha ritenuto che nel caso in cui, nell’ambito della procedura fallimentare, le vendite immobiliari si svolgano secondo le disposizioni del codice di procedura civile, l’interessato può sì presentare reclamo al G.D. ex art. 591-ter cod. proc. civ. avverso gli atti compiuti dal curatore quale delegato alla vendita, ma è poi tenuto a impugnare l’eventuale pronuncia a lui sfavorevole resa dal giudice adito ai sensi dell’art. 26 l. fall., costituente lex specialis rispetto alla predetta norma processuale. Ha pertanto affermato che il reclamo, presentato da [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto del termine di quindici giorni previsto degli artt. 591-ter e 669-terdecies cod. proc. civ. ma oltre quello di dieci giorni stabilito dall’art. 26 l. fall., era tardivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a un unico motivo e assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto difese. La Sesta Sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, sollecitando il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame. Il provvedimento reclamato da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 591- ter cod. proc. civ. era costituito dal verbale di aggiudicazione predisposto dal curatore delegato alla vendita. Un simile provvedimento individuava il soggetto a cui il bene posto in vendita, all’esito della procedura competitiva e una volta pagato il prezzo, doveva essere trasferito e in questo modo vincolava il potere di vendere della procedura. Esso, però, non incideva direttamente, in via decisoria e definitiva, sul diritto di comproprietà della [OSCURATO:PERSONA] residuato a seguito dello scioglimento della comunione legale ex art. 191 cod. civ., che sarebbe stato compromesso soltanto dalla pronunzia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 cod. proc. civ.. Ne discende l’inammissibilità del ricorso, poiché non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. un provvedimento che non statuisce in via decisoria e definitiva sul diritto che la parte assume leso. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tuttavia che ricorrano i presupposti per pronunciare nell’interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 1, cod. proc. civ., i principi di diritto che governano la peculiare fattispecie in esame. L’art. 591-ter cod. proc. civ. – nel testo applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. cc bis del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 - prevede che “quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies”. La norma, nella parte qui di interesse, disciplina incidenti concernenti difficoltà incontrate nel suo agire dal professionista delegato ovvero la ritualità del suo operato. Tenuto conto dell’ambito applicativo della disposizione, e considerato che l’ordinanza di vendita, in caso di delega delle operazioni, è predisposta dal giudice, va dunque in primo luogo escluso che nel caso in esame fosse possibile contestare con un simile mezzo, anziché con l’ordinario reclamo ex art. 26 l. fall., l’ illegittimità (nascente dall’ordinanza di vendita, la cui nullità in parte qua si è riverberata sugli atti successivi) dell’ estensione dell’esecuzione collettiva al diritto della comproprietaria residuato dopo lo scioglimento della comunione legale ex art. 191 cod. civ.. Il Tribunale di Lanciano, presumibilmente applicando il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione (v., fra molte, Cass. 3338/2012, Cass. 12872/2016), si è tuttavia attenuto all’errata qualificazione da parte del G.D. dell’originario reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il verbale di aggiudicazione e ha sostenuto (a pag. 2 del provvedimento impugnato) che “la vendita di immobili su delega ex art. 591-bis cod. proc. civ. nell’ambito di una procedura fallimentare implica che il reclamo avverso gli atti del delegato alle vendite venga sussunto sotto la previsione dell’art. 591-ter cod. proc. civ., colla conseguente inapplicabilità del reclamo previsto dall’art. 36 legge fallimentare, riservato ai reclami avverso gli atti di amministrazione del curatore. Tuttavia la ricezione della F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 procedura esecutiva sul punto finisce qui, in presenza di una lex Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 specialis per l’impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato”. Questa conclusione sarebbe stata corretta (cfr. Cass. 10925/2007) sulla scorta dell’originaria formulazione della norma, anteriore alle modifiche di cui al d. l. 83/2015 cit. (nonché, va aggiunto, sulla scorta della sua nuova formulazione, introdotta, a seguito di un sostanziale revirement del legislatore, dall’art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022), che prevedeva (e prevederà, a partire dal 30 giugno 2023, ma per i soli procedimenti introdotti dopo tale data) che l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione del reclamo dovesse (e dovrà) essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., cui, in sede concorsuale, corrisponde l’art. 26 l.f.. La conclusione risulta, invece, errata alla luce del testo dell’art. 591- ter cod. proc. civ. vigente ratione temporis, che anche nell’ambito di una procedura concorsuale, sostituito il G.D. al G.E., deve trovare applicazione nella sua interezza, poiché l’incipit dell’art. 26 l. fall. prevede espressamente che contro i provvedimenti del giudice delegato può essere proposto reclamo “salvo che sia diversamente disposto”. Eccezione che nel caso di specie ricorre indubitabilmente, dato che la norma dell’esecuzione individuale prevede un proprio autonomo sistema di impugnazione. Né è possibile sostenere che il disposto dell’art. 591-ter, ultimo periodo, cod. proc. civ. sia incompatibile con la disciplina fallimentare e non possa trovare applicazione ai sensi dell’art. 107, comma 2, l. fall., giacché in ambito concorsuale non esiste un principio generale secondo cui tutti i provvedimenti del G.D. debbono essere impugnati nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 26 l. fall. piuttosto che secondo le modalità previste per il singolo atto (come avviene, ad esempio, nel caso dell’art. 36 l. fall.). F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2 Numero registro generale 26380/2019 Numero sezionale 1376/2023 Pertanto, la previsione all’interno del programma di liquidazione che Numero di raccolta generale 19712/2023Data pubblicazione 11/07/2023 le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile fa sì che la disciplina relativa alla delega delle operazioni di vendita di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. si applichi nella sua interezza. Se così è, si estendono conseguentemente anche all’ambito fallimentare non solo la necessità di proporre reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies avverso il provvedimento emesso dal G.D. ex art. 591-ter, secondo periodo, cod. proc. civ., ma anche gli approdi a cui è giunta questa Corte nell’interpretazione della norma in discorso. Dunque, anche in ambito fallimentare l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591-ter cod. proc. civ. avverso gli atti resi dal G.D. nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591- bis cod. proc. civ. non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (si vedano in questo senso, ex multis, rispetto alle esecuzioni individuali Cass.12238/2019 e Cass. 15441/2020); ne discende, ulteriormente, che eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell’art. 26 l. fall., quale mezzo corrispondente, in ambito fallimentare, all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (v. Cass.12238/2019). Deve perciò essere fissato il seguente principio: “nel caso in cui il curatore preveda all’interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter cod. proc. civ. (quest’ultimo nel F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b - F i r m a t o D a : D E R O S S I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 1 e 3 b 1 f 0 a 8 0 0 5 4 b 2 b e 0 5 a d b a 0 c 1 6 6 2 a 9 F i r m a t o D a : P A Z Z I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 f d d f 5 5 1 5 3 d 9 c 0 6 b 7 c c c e 9 f 8 3 2 0 4 d 8 b 2
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