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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26459/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessagli; ricordato che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066); ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, ed ha valorizzato la circostanza che il condannato aveva posto in una condotta di evasione oltre alla violazione delle prescrizioni a connessa alla misura, avendo avuto contatti con pregiudicati, così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469); rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quanto emerso dalla memoria depositata dalla difesa, che è stata confutata (p. 3) adeguatamente, dovendosi ritenere implicitamente respinta la richiesta di acquisizione del report perimetrale afferente al braccialetto elettronico applicatogli alla stregua delle chiare indicazioni fornite nella nota dei Carabinieri in data 16 novembre 2022, e ciò - ad avviso del Collegio - ben spiega le ragioni della decisione assunta; ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessagli; ricordato che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066); ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, ed ha valorizzato la circostanza che il condannato aveva posto in una condotta di evasione oltre alla violazione delle prescrizioni a connessa alla misura, avendo avuto contatti con pregiudicati, così ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condannato che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli» (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469); rilevato che non può neppure affermarsi che il Tribunale sia venuto meno al dovere di valutazione complessiva della situazione, omettendo di prendere in considerazione quanto emerso dalla memoria depositata dalla difesa, che è stata confutata (p. 3) adeguatamente, dovendosi ritenere implicitamente respinta la richiesta di acquisizione del report perimetrale afferente al braccialetto elettronico applicatogli alla stregua delle chiare indicazioni fornite nella nota dei Carabinieri in data 16 novembre 2022, e ciò - ad avviso del Collegio - ben spiega le ragioni della decisione assunta; ritenuto che con tali argomentazioni, non manifestamente illogiche, la difesa ha omesso di confrontarsi, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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