CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45533/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna della ricorrente per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 337 cod. pen. sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con congrua ed esaustiva motivazione, ha respinto la doglianza relativa al mancato riconoscimento all'imputata delle attenuanti generiche in considerazione delle modalità della condotta (atteso che gli imputati - tra cui la ricorrente - "hanno agito in cinque ... con una condotta che appare grave sia per la azione violenta e minacciosa in sé, compiuta peraltro contro due agenti, sia per gli effetti di essa essendo di fatto stato impedito la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale"). Né è ravvisabile alcuna contraddizione tra l'esclusione della recidiva (giustificata in ragione della circostanza che i precedenti penali a carico, pur esistenti, risultano "eterogenei rispetto al fatto qui esaminato") e il mancato riconoscimento delle attenuanti in esame (v. in termini, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01); Rilevato che la sentenza impugnata ha motivato in modo certamente non illogico anche in ordine alla dosimetria della pena inflitta dal Tribunale, evidenziando che il fatto a carico dell'imputata è consistito in una condotta violenta e minacciosa commessa da più persone in danno di diversi Carabinieri che ha consentito la fuga della stessa Konovalov, "azione connotata da effetti assai gravi". Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.