CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 28042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP/Tribunale di Sassari ha convalidato, a norma dell'art. 6, I. 401 del 1989, il provvedimento del Questore 12.12.2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato disposto il divieto per anni 6 di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive anche amichevoli e disputate anche all'estero dalle nazionali italiane, dalle squadre che militano nei campionati di calcio professionistico di serie A, B, C, [OSCURATO:PERSONA] e dilettantistico LND- Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria; ancora, con il medesimo provvedimento è stato disposto il divieto di accesso a tutti gli altri luoghi del territorio nazionale e degli [OSCURATO:PERSONA] UE in cui si svolgono le restanti mani- festazioni agonistiche sportive calcistiche, relative ai campionati professionistici, semiprofessionistici e dilettanti, ai tornei nazionali ed internazionali indicati nel provvedimento, nonché agli incontri delle squadre nazionali, alle partite ed anche ai tornei amichevoli nei quali sia designata un'equipe arbitrale ufficiale; infine, di presentarsi presso il Commissariato PS di Olbia, nelle seguenti giornate e circo- stanze in cui si svolga qualsivoglia competizione o manifestazione calcistica nel territorio nazionale e negli Stati membri UE cui partecipi la squadra dell'Olbia calcio 1905 (entro il 20° minuto dall'inizio del primo tempo ed entro il 20° minuto dall'ini- zio del secondo tempo per le partite giocate in casa; entro il 20° minuto dall'inizio del secondo tempo per le partite giocate fuori casa). 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia - procuratore speciale, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, co. 2-bis, I. 401 del 1989 in ordine all'assolvimento formale dell'obbligo di avvisare l'interessato della facoltà di presentare, direttamente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del prov- vedimento. In sintesi, richiamata giurisprudenza di questa Corte, si duole la difesa per essere stato omesso, nel provvedimento del Questore, l'avviso della facoltà per l'interessato di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la con- valida, ciò integrando una nullità assoluta ed insanabile ex art. 178, lett. c), c.p.p., determinando una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva.2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità, in ordine alla contestata condotta di partecipazione a presunti scontri, richiamata nel provvedimento del GIP. In sintesi, si censura il provvedimento impugnato per aver aderito alla ri- chiesta del PM a sua volta reiterativa dei fatti riportati nel provvedimento del Que- store senza alcuna valutazione in ordine alla censurabilità della condotta dell'istante. Nel provvedimento questorile non si farebbe cenno al fatto che lo Spano avrebbe acceso o lanciato fumogeni e le emergenze processuali esclude- rebbero che l'istante abbia custodito lo striscione recante la scritta incriminata il quale sarebbe stato immediatamente rimosso con l'intervento della forza pubblica, senza che sia avvenuto alcuno scontro tra le tifoserie avversarie; infine, si censura il provvedimento per avere il GIP fatto riferimento ad un precedente provvedi- mento interdittivo del Questore di Nuoro, ma menzionato nel provvedimento del Questore di Sassari. 2.3. In sede cautelare, infine, si chiede la sospensione medio tempore del provvedimento impugnato sia con riferimento al divieto di accesso che all'obbligo di presentazione al Commissariato PS di Olbia, ciò al fine di evitare che l'istante — non iscritto né abbonato né costantemente informato sulle partite della squadra di calcio dell'Olbia -, possa incorrere nella contestazione afferente la mancata pre- sentazione alla firma, con tutte le conseguenze penalistiche conseguenti a tale non dolosa mancanza. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 26.04.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con conseguente declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore. In sintesi, ritiene n PG fondato il ricorso in relazione al primo motivo di ricorso, posto che, secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione (si veda, per tutte, Sez. 3, sentenza n. 48201 del 25/09/2019 Cc., dep. 27/11/2019, rv. 277364), deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Si ricorda, peraltro, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge predetta nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento 3 qt, del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, perso- nalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini prelinninari, e pertanto il connma 2-bis è stato successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377. Ne discende che, non essendo stata rispettata la disposizione di cui al comma 2 bis citato prevista dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell'istante, l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con conseguente perdita di effica- cia del provvedimento del Questore, dovendosi ritenere assorbite le ulteriori cen- sure e richieste contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato a norma dell'art. 611, c.p.p., è fondato. 2. Premesso - in relazione all'istanza di sospensione medio tempore del provvedimento impugnato - che non è prevista dall'attuale nornnativa la possibilità per il giudice ordinario di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato quanto all'obbligo di presentazione, essendo consentito, in base all'art. 55 cod. proc. annnn., richiedere la sospensione cautelare del solo divieto di accesso al Giu- dice amministrativo competente, le censure mosse con il primo motivo di ricorso appaiono del tutto condivisibili e risultano assorbenti rispetto agli ulteriori motivi che, pertanto, questo Collegio è esonerato dall'esanninare. 3. In particolare, risulta dalla copia del provvedimento allegata al ricorso che lo stesso è privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, il che, conne già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, determina una nullità di ordine generale, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48201 del 27/11/2019, Mendola, Rv. 277364; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008 (dep. 2009), Marchesini e altro, Rv. 242987). 4. Tale giurisprudenza si fonda su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6, comma 2-bis della I. 401/89, il quale dispone che la notifica del prov- vedimento del questore deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di pre- sentare, personalmente o a nnezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Infatti, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge pre- detta nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del que- store contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Il comma 2-bis veniva pertanto successivamente introdotto dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001, n. 377. Si è così stabilito che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, debba instaurarsi un contraddittorio, seppure meramente cartolare, che consenta all'in- teressato di esaminare la documentazione trasmessa al G.I.P. per la convalida ed interloquire mediante memorie e deduzioni. 5. La rilevata lesione dei diritti della difesa comporta, dunque, assorbita l'ulteriore doglianza di cui al secondo motivo, l'annullamento senza rinvio dell'im- pugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che tra- volge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore, limitatamente all'obbligo di presenta- zione (Sez. 3, n. 8678 del 4/2/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. 3, n. 15089 del 27/1/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 21788 del 16/2/2011, Trentacoste, Rv. 250372, richiamata anche da Sez. F, n. 41668 del 27/8/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21344 del 15/4/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2010, Marcassoli, Rv. 247182, cit.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del prov- vedimento del Questore di Sassari del 12/12/2022, limitatamente all'obbligo