CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 18049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15128/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 51/2018, pubblicata il 1°/03/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato quanto segue: con sentenza del 7 gennaio 2006 il Tribunale di Bolzano -Sezione Distaccata di Brunico condannava il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare in favore dell’istante [OSCURATO:PERSONA] i locali, con relativo sottotetto, posti al primo piano di un edificio diproprietà di quest’ultimo sito nel Comune di Chienes (BZ), i quali risultavano occupati senza titolo dal prefato convenuto, che da lungo tempo li aveva adibiti a laboratorio di falegnameria; condannava, inoltre, il Radmüller a risarcire al [OSCURATO:PERSONA] i danni causati dall’illegittima occupazione dei suddetti locali e respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. Il giudice altoatesino, sulla base della testimonianza resa in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA], madre del [OSCURATO:PERSONA], accertava che all’inizio degli anni ’70 gli immobili oggetto di controversia erano stati concessi in locazione al convenuto, il quale aveva, pertanto, cominciato a esercitare il potere di fatto su di essi a titolo di detenzione qualificata. Accoglieva, conseguentemente, la domanda avanzata dall’attore, escludendo, però, dalla condanna il locale posto al piano terra dell’edificio. Tale decisione veniva appellata in via principale dal Radmüller e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza non definitiva del 28 marzo 2007, in riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello di Trento -Sezione Distaccata di Bolzano: (a)accoglieva la domanda riconvenzionale del Radmüller, dichiarando che il convenuto aveva usucapito il diritto di proprietà sull’intero primo piano del vecchio fienile adibito a laboratorio di falegnameria (compreso il sottotetto ivi costruito) e sul locale sito al piano terra nella parte nord-est, destinato a deposito di trucioli e materiale di risulta, nonchè la servitù di passaggio per accedere all’ingresso della falegnameria, posto all’angolo nord-est del primo piano, a favore dell’immobile usucapito e a carico della parte dell’immobile confinante, di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], necessaria all’accesso; (b)respingeva le domande attoree di rilascio per occupazione senza titolo e/o di rivendica e le connesse domande risarcitorie; (c)disponeva con separata ordinanza per il prosieguo dell’istruttoria, ai fini dell’esatta individuazione tavolare del bene oggetto di usucapione e dell’estensione del tracciato della servitù di passaggio, nonchè della predisposizione del tipo di frazionamento o del piano di divisione idoneo all’intavolazione. La Corte territoriale, sulla scorta delle dichiarazioni di tutti gli altri testimoni escussi, giudicate più attendibili rispetto alla deposizione della madre del [OSCURATO:PERSONA], riteneva provato che agli inizi degli anni ’70 i locali in discorso fossero stati consegnati al Radmüller dai proprietari tavolari dell’epoca in virtù di un accordo negoziale di natura transattiva, mai formalizzato per iscritto, prevedente il trasferimento della proprietà dei beni a tacitazione delle pretese ereditarie vantate dall’appellante nei confronti delle due sorelle uterine Olga e [OSCURATO:PERSONA], figlie di primo letto della di lui madre [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice del gravame, il trasferimento del possesso dei locali era avvenuto in forza di un titolo contrattuale che, sebbene nullo per difetto di forma scritta, risultava astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, e quindi a determinare in capo all’accipiensl’animus possidendi uti dominus. Espletata successivamente la disposta consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza definitiva del 2 febbraio 2009 la Corte d’Appello procedeva alla concreta individuazione dell’immobile e della servitù di passaggio acquistati per usucapione dal Radmüller. Avverso entrambe le sentenze di secondo grado il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resisteva con controricorso il Radmüller. Con sentenza n. 27436/2014 del 30 dicembre 2014 questa Corte Suprema accoglieva il primo motivo di ricorso, che denunciava l’omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello non definitiva, dichiarando assorbiti gli altri; cassava l’impugnata decisione, relativamente al motivo accolto, e rinviava la causa, anche per la regolamentazione delle spese processuali, alla Corte d’Appello di Trento, alla quale affidava il compito di procedere a un nuovo e più approfondito esame dei fatti. Alla riassunzione della causa provvedevano, con distinti atti di citazione, sia il Radmüller che il [OSCURATO:PERSONA], ognuno insistendo per l’integrale accoglimento delle domande originariamente formulate. Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 51/2018 del 1° marzo 2018, l’adìta Corte tridentina respingeva l’appello principale proposto dal Radmüller avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Bolzano - Sezione Distaccata di Brunico; accoglieva, invece,l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava il Radmüller all’immediata restituzione in favore del [OSCURATO:PERSONA] di tutti i locali occupati, compreso quello a piano terra adibito a deposito, ponendo interamente a carico del soccombente le spese dei vari gradi del processo. Contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio il Radmüller ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c. e 24 Cost., in combinato disposto con gli artt.1141 e 2697 c.c., per avere l’impugnata sentenza erroneamente affermato che il titolo in base al quale, agli inizi degli anni ’70, i locali oggetto di causa furono messi a disposizione del Radmüller dai proprietari tavolari dell’epoca risulterebbe inidoneo a determinare nell’odierno ricorrente l’animus possidendi necessario ai fini dell’acquisto della proprietà dei beni per usucapione. Si contesta alla Corte d’Appello di Trento di aver affermato l’esistenza fra le parti di un titolo contrattuale - qualificato in sentenza come comodato gratuito o altro - mai prospettato dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltretutto, nemmeno aveva allegato l’intervenuta risoluzione di tale supposto contratto a fondamento della propria domanda di rilascio degli immobili occupati dal Radmüller. Si assume, inoltre, che la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice del rinvio avrebbe leso profondamente il diritto di difesa del ricorrente, comportando il superamento della presunzione di possesso stabilita dall’art. 1141, comma 1, c.c. e la conseguente inversione dell’onere probatorio a carico dello stesso ricorrente. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158, 1164 e 1803 c.c.. Si rimprovera alla Corte tridentina di avere, sul presupposto che il godimento degli immobili da parte del Radmüller trovasse la sua originaria giustificazione in un contratto di comodato gratuito o altro , erroneamente negato l’esistenza dell’animus possidendi in capo all’occupante, peraltro omettendo ogni indagine circa l’avvenuta interversione del possesso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto: -che la complessità della vicenda processuale innanzi riassunta e la particolare rilevanza delle questioni di diritto implicate dai motivi di ricorso, avuto riguardo alla natura prosecutoria del rinvio disposto da questa Corte, al contenuto della decisione resa in sede di rinvio e agli effetti prodotti dalla riforma della pronuncia di primo grado ad opera della sentenza d’appello poi cassata, rendano opportuna la trattazione in pubblica udienza; -che, a tal fine, debba disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; P. Q. M. rimette la causa a nuovo