Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2023

ECLI:EU:T:2023:541
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0137_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑137/22) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – FEAGA – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamento indebito – Lettera che respinge la domanda di proroga del termine di otto anni per procedere al recupero – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti o decisioni, adottati nel corso della fase preparatoria, che costituiscono a loro volta il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 2) (v. punti 30‑35, 45‑49)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Atto preparatorio di una decisione di liquidazione dei conti o di verifica di conformità – Atto che non stabilisce in modo definitivo la posizione dell’istituzione interessata – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 3; regolamento della Commissione n.908/2014, art. 29, e)] (v. punti 58, 60‑62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 198 del 16.5.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0137_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 settembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑137/22) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – FEAGA – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamento indebito – Lettera che respinge la domanda di proroga del termine di otto anni per procedere al recupero – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti o decisioni, adottati nel corso della fase preparatoria, che costituiscono a loro volta il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 2) (v. punti 30‑35, 45‑49) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Atto preparatorio di una decisione di liquidazione dei conti o di verifica di conformità – Atto che non stabilisce in modo definitivo la posizione dell’istituzione interessata – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 3; regolamento della Commissione n.908/2014, art. 29, e)] (v. punti 58, 60‑62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 198 del 16.5.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris