Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1306/2023
ECLI:EU:T:2023:541
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0137_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 settembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑137/22) (
1
)
«Ricorso di annullamento – FEAGA – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Pagamento indebito – Lettera che respinge la domanda di proroga del termine di otto anni per procedere al recupero – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti o decisioni, adottati nel corso della fase preparatoria, che costituiscono a loro volta il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto – Inclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 2)
(v. punti 30‑35, 45‑49)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Atto preparatorio di una decisione di liquidazione dei conti o di verifica di conformità – Atto che non stabilisce in modo definitivo la posizione dell’istituzione interessata – Irricevibilità
[Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 54, § 3; regolamento della Commissione n.908/2014, art. 29, e)]
(v. punti 58, 60‑62)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
(
1
)
GU C 198 del 16.5.2022
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