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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08199/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che un primo ricorso datato 22 luglio 2024 con il quale si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A della rubrica delle imputazioni risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente e che deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato poi che con il secondo ricorso formulato dal difensore dell'imputato si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ed in relazione al trattamento sanzionatorio riservato allo Hmidi; che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (v. pag. 6 della sentenza impugnata) pienamente assolto all'onere motivazionale richiesto indicando elementi quali la proclività a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, che suscita intenso allarme sociale nonché la condotta in contestazione, avuto riguardo alla complessiva personalità dell'imputato, elementi dai quali trarre una manifestazione di maggiore pericolosità sociale dell'imputato; che manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda sempre pag. 6 della sentenza impugnata); /r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che un primo ricorso datato 22 luglio 2024 con il quale si deduce l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento contestato al capo A della rubrica delle imputazioni risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente e che deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto 2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); considerato poi che con il secondo ricorso formulato dal difensore dell'imputato si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ed in relazione al trattamento sanzionatorio riservato allo Hmidi; che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte di appello (v. pag. 6 della sentenza impugnata) pienamente assolto all'onere motivazionale richiesto indicando elementi quali la proclività a delinquere dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, che suscita intenso allarme sociale nonché la condotta in contestazione, avuto riguardo alla complessiva personalità dell'imputato, elementi dai quali trarre una manifestazione di maggiore pericolosità sociale dell'imputato; che manifestamente infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta essere stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda sempre pag. 6 della sentenza impugnata); /r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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