Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 17099/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ribunale di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni per l’udienza pubblica senza discussione orale, non richiestada alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso e preso atto delle conclusioni scritte a firma deldifensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciareformalmente al ricorso per cassazione proposto per sopravvenuta carenza diinteresse alla decisione.Motivi della decisione1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, in quanto indagato per ladetenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di triplice tipologia,ha proposto ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, cheaveva rigettato l'istanza con cui l’indagato aveva chiesto di essere autorizzata adeffettuare in via permanente colloqui telefonici e visivi con i familiari (padre,madre, fratello e compagna, madre di una figlia).2.

Il ricorrente aveva dedotto con un primo motivo violazione degli artt. 18e 28 della legge 354/1975 e 39 del d.P.R. 230/2000, oltre che degli artt. 29 e 13Cost. e 8 CEDU, nonché motivazione apparente del provvedimento impugnato,sottolineando il valore fondamentale del diritto ai legami familiari ed il carattereeccezionale della sua deroga, anche in considerazione della funzione rieducativadella pena e del diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata efamiliare, tanto che la Corte costituzionale ha ritenuto che la compressioneeccessiva delle relazioni affettive della persona si rivela costituzionalmenteingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità dell'uomo.

Si richiamanoaltresì i principi dell'ordinamento penitenziario, valevoli anche nella fase cautelare.Con un secondo motivo, il ricorrente aveva poi lamentato motivazioneapparente ed illogica, poiché a suo avviso fondata su argomenti astratti econgetturali (il rischio che l'indagato possa avvalersi dei suoi familiari percontattare i complici o comunque i suoi fornitori), del tutto sganciati dagli esitidelle indagini, poiché nessuno dei familiari è stato iscritto nel registro degli indagatie l'attività di perquisizione presso il domicilio comune e l'autovettura di proprietàdella compagna ha avuto esito negativo; la sostanza è stata sequestrata in unlocale nella disponibilità esclusiva del detenuto.

Non è stata poi presa inconsiderazione la possibilità, prevista dall'articolo 39, comma 7, del d.P.R. 230 del2000, di disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate.3.

In data 11/04/2026 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprieconclusioni scritte per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. nonpartecipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale.In data 17/04/2026 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensorericorrente Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dichiara rinunciare formalmente al ricorsoper cassazione proposto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Ildifensore documenta che, dapprima, in data 16/03/2026, a seguito di nuovaistanza difensiva del 13/03/2026, con il parere favorevole del PM, l’autorizzazioneai colloqui con i familiari richiesta era stata concessa; e poi con successivoprovvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura cautelare inframuraria è stata sostituitacon quella degli arresti domiciliari.Tale ultimo provvedimento, sottolinea il difensore, modificandoradicalmente lo status detentivo del ricorrente, ha reso definitivamente superatae priva di ogni attuale concretezza la questione sottesa al ricorso, che vertevaspecificamente sulle modalità di esecuzione della custodia in carcere.Il difensore chiede, pertanto, che venga dichiarata l’inammissibilità delricorso per intervenuta rinuncia, senza condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento o alla Cassa delle Ammende4.

L’intervenuta autorizzazione ai colloqui prima e, ancor più, il venir menodello status detentivo producono, come comunicato dal difensore, il venire menoin capo al ricorrente dell’interesse alla decisione.

Lo stesso, infatti, ha giàconseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte.Al di là di una dichiarazione di formale rinuncia al ricorso che avrebbenecessitato di apposita procura speciale che non viene allegata (cfr. ex multis Sez.2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. 2, n. 5378 del05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 – 01; Sez. 1, n. 29202 del 23/05/2013,Maida, Rv. 256792 - 01) il proposto ricorso va, in ogni caso, dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.5.

Essendo la dichiarazione d’inammissibilità intervenuta per sopravvenutacarenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non deve esserepronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (cfr. explurimis, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 – 01; Sez.3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del19/09/2017, dep. 2018, Rezmuvez, Rv. 272308 – 01; Sez. 3, n. 8025 del25/01/2012, Petti, Rv. 252910 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv.252910; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni per l’udienza pubblica senza discussione orale, non richiestada alcuna delle parti, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso e preso atto delle conclusioni scritte a firma deldifensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di rinunciareformalmente al ricorso per cassazione proposto per sopravvenuta carenza diinteresse alla decisione.Motivi della decisione1. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere per il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/90, in quanto indagato per ladetenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di triplice tipologia,ha proposto ricorso contro l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, cheaveva rigettato l'istanza con cui l’indagato aveva chiesto di essere autorizzata adeffettuare in via permanente colloqui telefonici e visivi con i familiari (padre,madre, fratello e compagna, madre di una figlia).2. Il ricorrente aveva dedotto con un primo motivo violazione degli artt. 18e 28 della legge 354/1975 e 39 del d.P.R. 230/2000, oltre che degli artt. 29 e 13Cost. e 8 CEDU, nonché motivazione apparente del provvedimento impugnato,sottolineando il valore fondamentale del diritto ai legami familiari ed il carattereeccezionale della sua deroga, anche in considerazione della funzione rieducativadella pena e del diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata efamiliare, tanto che la Corte costituzionale ha ritenuto che la compressioneeccessiva delle relazioni affettive della persona si rivela costituzionalmenteingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità dell'uomo. Si richiamanoaltresì i principi dell'ordinamento penitenziario, valevoli anche nella fase cautelare.Con un secondo motivo, il ricorrente aveva poi lamentato motivazioneapparente ed illogica, poiché a suo avviso fondata su argomenti astratti econgetturali (il rischio che l'indagato possa avvalersi dei suoi familiari percontattare i complici o comunque i suoi fornitori), del tutto sganciati dagli esitidelle indagini, poiché nessuno dei familiari è stato iscritto nel registro degli indagatie l'attività di perquisizione presso il domicilio comune e l'autovettura di proprietàdella compagna ha avuto esito negativo; la sostanza è stata sequestrata in unlocale nella disponibilità esclusiva del detenuto. Non è stata poi presa inconsiderazione la possibilità, prevista dall'articolo 39, comma 7, del d.P.R. 230 del2000, di disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate.3. In data 11/04/2026 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprieconclusioni scritte per l’udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen. nonpartecipata, non avendo alcuna delle parti formulato sostanza di trattazione orale.In data 17/04/2026 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensorericorrente Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dichiara rinunciare formalmente al ricorsoper cassazione proposto per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ildifensore documenta che, dapprima, in data 16/03/2026, a seguito di nuovaistanza difensiva del 13/03/2026, con il parere favorevole del PM, l’autorizzazioneai colloqui con i familiari richiesta era stata concessa; e poi con successivoprovvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura cautelare inframuraria è stata sostituitacon quella degli arresti domiciliari.Tale ultimo provvedimento, sottolinea il difensore, modificandoradicalmente lo status detentivo del ricorrente, ha reso definitivamente superatae priva di ogni attuale concretezza la questione sottesa al ricorso, che vertevaspecificamente sulle modalità di esecuzione della custodia in carcere.Il difensore chiede, pertanto, che venga dichiarata l’inammissibilità delricorso per intervenuta rinuncia, senza condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento o alla Cassa delle Ammende4. L’intervenuta autorizzazione ai colloqui prima e, ancor più, il venir menodello status detentivo producono, come comunicato dal difensore, il venire menoin capo al ricorrente dell’interesse alla decisione. Lo stesso, infatti, ha giàconseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte.Al di là di una dichiarazione di formale rinuncia al ricorso che avrebbenecessitato di apposita procura speciale che non viene allegata (cfr. ex multis Sez.2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. 2, n. 5378 del05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 – 01; Sez. 1, n. 29202 del 23/05/2013,Maida, Rv. 256792 - 01) il proposto ricorso va, in ogni caso, dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.5. Essendo la dichiarazione d’inammissibilità intervenuta per sopravvenutacarenza d'interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente, non deve esserepronunciata condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzionepecuniaria in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisionenon configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (cfr. explurimis, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. 289223 – 01; Sez.3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 11302 del19/09/2017, dep. 2018, Rezmuvez, Rv. 272308 – 01; Sez. 3, n. 8025 del25/01/2012, Petti, Rv. 252910 – 01; Sez. 3, n. 8025 del 25/1/2012, Oliverio, Rv.252910; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris