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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48436/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042HOXQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza esposti, diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostenza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto ( il dato ponderale della sostanza, l'incapienza reddituale dell'imputato rispetto alla formazione di una provvista, la mai addotta destinazione ad uso personale e la disponibilità di una somma in contanti e suddivisa in banicìnote di piccolo taglio) che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta mettendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042HOXQ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza esposti, diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostenza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto ( il dato ponderale della sostanza, l'incapienza reddituale dell'imputato rispetto alla formazione di una provvista, la mai addotta destinazione ad uso personale e la disponibilità di una somma in contanti e suddivisa in banicìnote di piccolo taglio) che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta mettendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 48436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris