CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Caltanissetta, con la quale entrambi sono stati ritenuti responsabili per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 495 cod. pen. ed il secondo anche per il reato di evasione e condannati alla pena ritenuta di giustizia. L'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti o gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto dalla Corte di appello di Caltanissetta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti (si vedano in particolare le pagine 6-8 della sentenza impugnata), tenendo per di più presente che agli imputati è stata applicata la pena minima per il reato ritenuto più grave ed aumenti per la circostanza aggravante e per la continuazione (per il solo [OSCURATO:PERSONA]) estremamente contenuti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos