CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17992/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7980-2019proposto da: AGENZIA DELDEMANIO, in persona del Direttore pro tempore MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso lasentenza n. 7384/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 30 / 8 /2018 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -del 1 7 / 5 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] laCommissione tributaria regionale del la Campania , con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dell’Economia e delle Finanzeavverso la pronuncia n. 11379/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in accoglimentode l ricors o proposto avverso avviso di rettifica emesso dal Comune di Napoliper omesso versamento IMU annualità 2012—2014; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale l’Agenzia del Demanio ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; il Comuneresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv.) e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto che, in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà demaniale, ma gestiti dallo IACP, relativi all’atto impositivo impugnato, tenuto al versamento sarebbe esclusivamente lo Stato, e per esso l’Agenzia del Demanio, in ragione del dato formale del diritto di proprietà, la quale sarebbe stata trasmessa allo IACP solo nel 2014; 1.2. la doglianza è infondata;1.3. secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivo dell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile (cfr. Cass. n. 24972 del 19/08/2022; Cass. n. 14119 del 07/06/2017; Cass. n. 21451 del 09/10/2009); 1.4. i medesimi principi sono applicabili anche con riferimento all’IMU; 1.5. il presupposto per l’applicazione dell’IMU è, invero, il medesimo di quello previsto dall’ICI, prevedendo, in merito, il comma 2, dell’art. 13, D.L. n. 201/2011 (applicabile ratione temporis) che «l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504», ed il comma 1 dell’art. 9 D.Lvo n. 23/2011 (applicabile ratione temporis) che è soggetto passivo IMU il proprietario dell’immobile o colui che è titolare di un diritto reale sullo stesso; 1.6. questa Corte, quindi, nel ritenere che la legge assegni esclusiva rilevanza, nell’indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, assume che il significato da attribuire al termine «possesso», utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilitàdel bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale; 1.7. possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile; 1.8. tanto precisato sul piano dell’interpretazione delle norme di riferimento, nel passare ad esaminare la fattispecie concreta, va dunque esente da censure la sentenza impugnata laddove riconosce l’assoggettabilità all'imposta del proprietario (Agenzia del Demanio), non assumendo rilevanza, come invece prospettato dai ricorrenti, la circostanza che tali immobili fossero «gestiti ed amministrati ex lege dagli IACP»; 2.1. con il secondo motivo, in subordine, i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv., art. 2 legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 46 legge D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 19 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440) e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disatteso la doglianza dei ricorrenti circa la titolarità del diritto di proprietà degli immobili in questione a decorrere dalla data di stipula dei relativi contratti di cessione, negli anni 2005 e 2006, avendo, la successiva approvazione dei contratti con decreto ministeriale nell’anno 2014, natura di condicio iuriscon effetto retroattivo; 2.2. la doglianza è infondata; 2.3. nei contratti tra la P.A. ed un privato, che richiedono per la loro operatività l'approvazione della autorità di controllo, quale condicio iuris sospensiva della sua efficacia (cfr. Cass. n. 18560 del 15/09/2004; Cass.n. 4490 del 05/05/1999; Cass. n. 10751 del 14/10/1995), l'effetto «naturale» del trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) non si verifica fin dal momento del perfezionamento, ma è, al pari degli effetti «obbligatori», quali l'obbligo della consegna del bene e del pagamento del prezzo, subordinato all'approvazione (cfr. Cass. n. 15344 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 2.4. ne consegue, come evidenziato anche da attenta dottrina, che fino al momento del verificarsi della condizione il soggetto passivo IMU rimane il soggetto cedente, mentre l’acquirente diviene soggetto passivo dal giorno in cui la condizione si verifichi; 2.5. se l’effetto reale è postergato rispetto alla data di stipula del contratto, l’obbligo IMU non può, infatti, sorgere alla data di stipula del contratto, ma è «rimandato» alla stessa data in cui si produrrà l’effetto reale; 2.6. il Demanio non poteva, dunque, ritenersi esente dal versamento dell’imposta sino alla data di approvazione dei contratti di trasferimento della proprietà degli immobili in questione, intervenuta nell’anno 2014; 3.1. con il terzo motivo i ricorrenti, in ulteriore subordine, denunciano ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 13, comma 10, d.l. d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv., art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 21 maggio 2013 n. 54, art. 1 d.l. 31 agosto 2013, n. 102) e lamentano che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso che le disposizioni agevolative/di esenzione ai fini IMU dettate per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello IACP potessero estendersi agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà demaniale; 3.2. la doglianza va parimenti disattesa; 3.3. come è noto, le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione (cfr. Corte Cost. n. 264 del 2017, secondo cui ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, è di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, la quale implica che essa non può trovare applicazione fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge), come costantemente ed univocamente affermato da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 12 luglio 2021 n. 17976; Cass. 16 luglio 2020, n.15249, in connessione con Cass., Sez. Un. 22 settembre 2016, n. 18574, che richiama un precedente delle Sezioni Unite — sent. 3 giugno 2015, n. 11373 —in base al quale costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario, nonché «principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e condiviso dalla prevalente dottrina, che le norme fiscali di agevolazione sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale»; 3.4. non vi è spazio, quindi, per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati; 3.5. ciò posto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto richiamato dall'articolo 13, comma 10, sesto periodo, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicabili ratione temporis, la detrazione disposta nel medesimo articolo 13, comma 10, «si applica ... anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari»;3.6. pertanto, per quanto di interesse, gli lACP (quanto agli «alloggi regolarmente assegnati» e di proprietà degli stessi, così dovendo interpretarsi la locuzione in esame) determinano l'IMU da essi dovuta applicando la detrazione all'imposta da corrispondere relativamente alle predette unità immobiliari; 3.7. deve ritenersi che il beneficio in commento possa competere pure a tutti gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, istituiti, con le stesse finalità degli lacp, in attuazione dell'art. 93, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008 e la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012; 3.8. va invece escluso che l’agevolazione in oggetto possa estendersi anche all’Agenzia del Demanio, trattandosi di ente pubblico con finalità differenti da quelle assegnate agli IACP; 3.9. sulla scorta dei medesimi principi non spetta, dunque, al Demanio neppure l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 1, lett. b, d.l. n. 54/2013 e dall’art. 1 d.l. 102/2013 riservata alle «unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP»; 4. in conclusione, il ricorso va integralmente respinto; 5. la parziale novità,in relazione ai profili soggettivi, del le questioni esaminate,inducono a compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa integral