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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27072/2022

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49/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15349/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso da se stesso nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - c ontroricorrente - N. 15349/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 2515/2020depositata in data 20.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Lecce, confermandola, cui i l contribuente s’era rivolto impugna nd o un avviso di accertamento per maggiori redditi da lavoro autonomo per l’anno 2002 (€ 18.775,00), rispetto a quelli dichiarati(€ 7.832,00); la C.T.R., in particolare, rilevò che non sussisteva l’eccepito difetto di motivazione, giacché quanto lamentato dal Fumarola era attinente alla prova della pretesa tributaria, offerta dall’Ufficioin corso di giudizio, mentre l’avviso impugnato consentiva allo stesso di conoscere in pienole ragioni della pretesa, essendosi richiamata la dichiarazione dei redditi ed il questionario n.

Q00622/2005, notificatogli; inoltre, non occorreva allegare all’avviso alcunché, né poteva dirsi rilevante la dedotta regolarità della tenuta della contabilità; avverso la sentenza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 212/2000, giacché la C.T.R. – escludendo la necessità di N. 15349/21 R.G. allegare alcunché all’avviso impugnato –non ha considerato che nella specie è inequivoco che l’avviso stesso è fondato sulle risultanze di una interrogazione all’anagrafe tributariarelativa a terzi, cui rinviaper relationem, e che il contenuto della stessa interrogazione esso contribuente non aveva potutoconoscerefino a che esso (relativo all’elenco delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta – Modd. 770) non venne osteso in giudizio; 1.2 – il Collegio ritiene di non poter condividere la proposta del Consigliere Relatore al riguardo, nel senso del rigetto della doglianza perché infondat a, attenendo la questione in discorso alla prova della pretesa e non già alla motivazione dell’atto impositivo; infatti, la vicenda per cui è processo discende dalle risultanze della detta interrogazione alla banca dati nella disponibilità dell’Ufficio, evidentemente non accessibile di primo acchito da parte del contribuente; è quindi evidente che, ove detta documentazione non venga allegata all’atto impositivo(ovvero, ove non venga riassunto il suo specifico contenuto nell’atto stesso), il contribuente che intenda opporsi alla pretesa è costretto a prospettare un ricorso “al buio”, non potendo comprendere, già in facto, da cosa possa discendere la ripresa fiscale; ciò è plasticamente dimostrato nella vicenda che occupa, in cui l’odierno ricorrenteha effettivamente potuto sincerarsi d e l triplice invio d i dichiarazione sostitutiva di medesimo importo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. solo nel corso del giudizio, non prima; N. 15349/21 R.G. da tanto discende, dunque, l’accoglimento del mezzo in esame, con assorbimento dei restanti motivi (con cui si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.,nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio); la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito nel resto; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
49/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15349/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso da se stesso nonché dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che pure lo rappresenta come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - c ontroricorrente - N. 15349/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 2515/2020depositata in data 20.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Lecce, confermandola, cui i l contribuente s’era rivolto impugna nd o un avviso di accertamento per maggiori redditi da lavoro autonomo per l’anno 2002 (€ 18.775,00), rispetto a quelli dichiarati(€ 7.832,00); la C.T.R., in particolare, rilevò che non sussisteva l’eccepito difetto di motivazione, giacché quanto lamentato dal Fumarola era attinente alla prova della pretesa tributaria, offerta dall’Ufficioin corso di giudizio, mentre l’avviso impugnato consentiva allo stesso di conoscere in pienole ragioni della pretesa, essendosi richiamata la dichiarazione dei redditi ed il questionario n. Q00622/2005, notificatogli; inoltre, non occorreva allegare all’avviso alcunché, né poteva dirsi rilevante la dedotta regolarità della tenuta della contabilità; avverso la sentenza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 -con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 7 della legge n. 212/2000, giacché la C.T.R. – escludendo la necessità di N. 15349/21 R.G. allegare alcunché all’avviso impugnato –non ha considerato che nella specie è inequivoco che l’avviso stesso è fondato sulle risultanze di una interrogazione all’anagrafe tributariarelativa a terzi, cui rinviaper relationem, e che il contenuto della stessa interrogazione esso contribuente non aveva potutoconoscerefino a che esso (relativo all’elenco delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta – Modd. 770) non venne osteso in giudizio; 1.2 – il Collegio ritiene di non poter condividere la proposta del Consigliere Relatore al riguardo, nel senso del rigetto della doglianza perché infondat a, attenendo la questione in discorso alla prova della pretesa e non già alla motivazione dell’atto impositivo; infatti, la vicenda per cui è processo discende dalle risultanze della detta interrogazione alla banca dati nella disponibilità dell’Ufficio, evidentemente non accessibile di primo acchito da parte del contribuente; è quindi evidente che, ove detta documentazione non venga allegata all’atto impositivo(ovvero, ove non venga riassunto il suo specifico contenuto nell’atto stesso), il contribuente che intenda opporsi alla pretesa è costretto a prospettare un ricorso “al buio”, non potendo comprendere, già in facto, da cosa possa discendere la ripresa fiscale; ciò è plasticamente dimostrato nella vicenda che occupa, in cui l’odierno ricorrenteha effettivamente potuto sincerarsi d e l triplice invio d i dichiarazione sostitutiva di medesimo importo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. solo nel corso del giudizio, non prima; N. 15349/21 R.G. da tanto discende, dunque, l’accoglimento del mezzo in esame, con assorbimento dei restanti motivi (con cui si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.,nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio); la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbito nel resto; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
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