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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21819/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40343/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si limita a reiterare, con doglianze versate in fatto, identico motivo di gravame già sottoposto al vaglio della Corte d'appello e correttamente disatteso con motivazione immune da censure (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] 2026 11 Fumti,o _Jack) 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40343/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si limita a reiterare, con doglianze versate in fatto, identico motivo di gravame già sottoposto al vaglio della Corte d'appello e correttamente disatteso con motivazione immune da censure (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] 2026 11 Fumti,o _Jack) 2
Sentenza Cassazione n. 21819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris