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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14983/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilita' del ricorso". m1447,s/‘V iktir2.01,Pce l. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 12 settembre 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui all' art. 73 T.U. stup. (cinque episodi commessi tutti nel 1990, capi 26, 27, 28, 29 e 31 dell'imputazione).

2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.; reato commesso il 6 agosto 2020 e in data antecedente e prossima (capo 37 dell'imputazione). 2.

1. Violazione di legge (art. 125 e 292, 273, 274 cod. proc. pen., art. 73 T.U. stup. e art. 3 della costituzione) sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari in relazione ad una misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con controllo elettronico); omessa motivazione.

La difesa aveva sostenuto una versione alternativa dell'interpretazione delle intercettazioni ovvero che il credito di cui si discute nelle telefonate è per forniture edili nei confronti dei fratelli Santapaola (denaro non dovuto, quindi, a cessioni di droga).

Infatti, la sorella criticava [OSCURATO:PERSONA] per aver ricevuto materiali edili senza saldare in conto.

Pe il capo 28 dell'imputazione, pertanto, non si discuteva di cessioni di cocaina, ma di forniture di materiali per l'edilizia.

Anche per i capi 27 e 28 le motivazioni sui gravi indizi di colpevolezza sono assertive e generiche. i V441., /t Ari I liTlja CA 9 3.

1. Anche sulle esigenze cautelari la motivazione risulta generica e non approfondita.

Non si considera adeguatamente che il numero limitato degli episodi contestati risale al 2019 e, conseguentemente non sussiste l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati.

Non si può desumere il pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravità dei fatti in accertamento.

Mancano dati concreti dai quali ricavare un pericolo attuale e concreto di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati.

Infine, il Tribunale del riesame ha omesso di considerare una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con il controllo elettronico, ad esempio, anche fuori dalla provincia dove sarebbero stati commessi i fatti reato di cui al presente procedimento). 3.

2. L'ordinanza impugnata viola anche la parità di trattamento (art. 3 della costituzione) in quanto ad un co-indagato ([OSCURATO:PERSONA]) sono stati concessi gli arresti domiciliari; è stata pertanto violata la parità di trattamento per posizioni simili.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con successiva memoria l'indagato ha rappresentato con motivi nuovi (la violazione di legge degli art. 125, 292 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup. e il vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà) relativamente ai gravi indizi di colpevolezza per i singoli capi di imputazione.

Rappresenta che si discute solo/ft:droga parlata, tranne un solo sequestro e non a carico del ricorrente.

Per il capo 26 nelle intercettazioni non viene mai menzionata la droga, ma ci si riferisce alla "cosa", termine generico dai mille significati.

Potrebbe esserci al massimo un impegno a procurare la sostanza drogante, ma senza prove per la consumazione del reato.

La motivazione sui gravi indizi di colpevolezza appare assertiva.

Il passaggio di 100 grammi di sostanza nell'arco di tre giorni diventa oggetto di due distinti capi di imputazione (il 26 ed il 29), con conseguente illecita duplicazione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Per il capo 27 i debiti erano relativi a partite di materiali edili (per il rifacimento dei bagni), non a forniture di droga.

Il Tribunale del riesame non chiarisce queste circostanze pur allegate dalla difesa, nell'impugnazione.

Per il capo 28 si discute della consegna della "cosa" da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, e non viceversa (cessione di droga da parte del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]).

Nelle intercettazioni, del resto, non si fa riferimento a cosa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA].

Per il capo 31 dalle intercettazioni sarebbe emerso la cessione di droga da parte del ricorrente.

Nella telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e Zappalà non viene menzionato il ricorrente quale fornitore dello stupefacente.

Zappalà poi viene arrestato con il possesso della droga.

Non sussiste nessuna prova di un passaggio della droga dal ricorrente a Santapaola e poi a Zappalà.

E' solo stato affermato assertivamente dal Tribunale del riesame.

La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità.

Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come l'imputato dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP era dedito allo spaccio come evidenziato dalle dichiarazioni dei collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) e dall'arresto in flagranza di Zappalà con il possesso della droga poco prima ceduta dal ricorrente a Santapaola.

Inoltre, le stesse parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio di garanzia evidenziano i gravi indizi a carico del ricorrente.

L'ordinanza impugnata analizza reato per reato le intercettazioni e, con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, interpreta il loro contenuto in maniera più che univoca per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801).

Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio.

Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell'interpretazione delle intercettazioni non consentita in sede di legittimità. 3.

1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione delle concrete modalità dei fatti in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza e dai collegamenti emersi dalle intercettazioni telefoniche che facevano ritenere un costante smercio di droga.

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale s , si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

Peraltro, rileva il Tribunale del riesame, la valutazione della personalità del ricorrente, che risulta autore di reati gravi (art. 416 bis quale componente del clan Santapaola - Ercolano, 629 e 416 bis 1, cod. pen.), è particolarmente allarmante e significativa di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati nel campo del narcotraffico.

Egli era indicato nelle intercettazioni come un esponente di rilievo nell'associazione "Lui camminava con i cristiani grandi".

Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia in carcere poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice la possibilità di reiterazione, anche dal domicilio (anche se fosse fuori dal territorio di commissione dei fatti in accertamento), della condotta (anche con l'ausilio del controllo elettronico).

Infatti, prosegue l'ordinanza impugnata i domiciliari non sarebbero, comunque, idonei a recidere i rapporti con la criminalità organizzata, come accertati nelle suddette intercettazioni telefoniche.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.

Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilita' del ricorso". m1447,s/‘V iktir2.01,Pce l. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con ordinanza del 13 ottobre 2022, ha respinto il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 12 settembre 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di cui all' art. 73 T.U. stup. (cinque episodi commessi tutti nel 1990, capi 26, 27, 28, 29 e 31 dell'imputazione). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.; reato commesso il 6 agosto 2020 e in data antecedente e prossima (capo 37 dell'imputazione). 2. 1. Violazione di legge (art. 125 e 292, 273, 274 cod. proc. pen., art. 73 T.U. stup. e art. 3 della costituzione) sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari in relazione ad una misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con controllo elettronico); omessa motivazione. La difesa aveva sostenuto una versione alternativa dell'interpretazione delle intercettazioni ovvero che il credito di cui si discute nelle telefonate è per forniture edili nei confronti dei fratelli Santapaola (denaro non dovuto, quindi, a cessioni di droga). Infatti, la sorella criticava [OSCURATO:PERSONA] per aver ricevuto materiali edili senza saldare in conto. Pe il capo 28 dell'imputazione, pertanto, non si discuteva di cessioni di cocaina, ma di forniture di materiali per l'edilizia. Anche per i capi 27 e 28 le motivazioni sui gravi indizi di colpevolezza sono assertive e generiche. i V441., /t Ari I liTlja CA 9 3. 1. Anche sulle esigenze cautelari la motivazione risulta generica e non approfondita. Non si considera adeguatamente che il numero limitato degli episodi contestati risale al 2019 e, conseguentemente non sussiste l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati. Non si può desumere il pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravità dei fatti in accertamento. Mancano dati concreti dai quali ricavare un pericolo attuale e concreto di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati. Infine, il Tribunale del riesame ha omesso di considerare una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con il controllo elettronico, ad esempio, anche fuori dalla provincia dove sarebbero stati commessi i fatti reato di cui al presente procedimento). 3. 2. L'ordinanza impugnata viola anche la parità di trattamento (art. 3 della costituzione) in quanto ad un co-indagato ([OSCURATO:PERSONA]) sono stati concessi gli arresti domiciliari; è stata pertanto violata la parità di trattamento per posizioni simili. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con successiva memoria l'indagato ha rappresentato con motivi nuovi (la violazione di legge degli art. 125, 292 cod. proc. pen. e 73 T.U. stup. e il vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà) relativamente ai gravi indizi di colpevolezza per i singoli capi di imputazione. Rappresenta che si discute solo/ft:droga parlata, tranne un solo sequestro e non a carico del ricorrente. Per il capo 26 nelle intercettazioni non viene mai menzionata la droga, ma ci si riferisce alla "cosa", termine generico dai mille significati. Potrebbe esserci al massimo un impegno a procurare la sostanza drogante, ma senza prove per la consumazione del reato. La motivazione sui gravi indizi di colpevolezza appare assertiva. Il passaggio di 100 grammi di sostanza nell'arco di tre giorni diventa oggetto di due distinti capi di imputazione (il 26 ed il 29), con conseguente illecita duplicazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Per il capo 27 i debiti erano relativi a partite di materiali edili (per il rifacimento dei bagni), non a forniture di droga. Il Tribunale del riesame non chiarisce queste circostanze pur allegate dalla difesa, nell'impugnazione. Per il capo 28 si discute della consegna della "cosa" da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente, e non viceversa (cessione di droga da parte del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA]). Nelle intercettazioni, del resto, non si fa riferimento a cosa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato a [OSCURATO:PERSONA]. Per il capo 31 dalle intercettazioni sarebbe emerso la cessione di droga da parte del ricorrente. Nella telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e Zappalà non viene menzionato il ricorrente quale fornitore dello stupefacente. Zappalà poi viene arrestato con il possesso della droga. Non sussiste nessuna prova di un passaggio della droga dal ricorrente a Santapaola e poi a Zappalà. E' solo stato affermato assertivamente dal Tribunale del riesame. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimità. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come l'imputato dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP era dedito allo spaccio come evidenziato dalle dichiarazioni dei collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) e dall'arresto in flagranza di Zappalà con il possesso della droga poco prima ceduta dal ricorrente a Santapaola. Inoltre, le stesse parziali ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio di garanzia evidenziano i gravi indizi a carico del ricorrente. L'ordinanza impugnata analizza reato per reato le intercettazioni e, con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, interpreta il loro contenuto in maniera più che univoca per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell'interpretazione delle intercettazioni non consentita in sede di legittimità. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione delle concrete modalità dei fatti in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza e dai collegamenti emersi dalle intercettazioni telefoniche che facevano ritenere un costante smercio di droga. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale s , si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Peraltro, rileva il Tribunale del riesame, la valutazione della personalità del ricorrente, che risulta autore di reati gravi (art. 416 bis quale componente del clan Santapaola - Ercolano, 629 e 416 bis 1, cod. pen.), è particolarmente allarmante e significativa di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati nel campo del narcotraffico. Egli era indicato nelle intercettazioni come un esponente di rilievo nell'associazione "Lui camminava con i cristiani grandi". Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia in carcere poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice la possibilità di reiterazione, anche dal domicilio (anche se fosse fuori dal territorio di commissione dei fatti in accertamento), della condotta (anche con l'ausilio del controllo elettronico). Infatti, prosegue l'ordinanza impugnata i domiciliari non sarebbero, comunque, idonei a recidere i rapporti con la criminalità organizzata, come accertati nelle suddette intercettazioni telefoniche. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltr
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