Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 46378/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019), mediante il quale è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva della reclusione con quelle sostitutive dei lavori sostitutivi o della detenzione domiciliare, cui la Corte d'appello avrebbe potuto provvedere anche d'ufficio ai sensi dell'art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31 del 2024, la cui mancata applicazione sarebbe stata giustificata con motivazione generica e insufficiente, è inammissibile, essendo volto a sindacare valutazioni di merito che sono state giustificate in modo sufficiente e con argomenti non manifestamenti illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito.

La Corte d'appello, pur non essendo stata avanzata alcuna richiesta da parte della imputata, correttamente ha esaminato la questione della sostituibilità della pena detentiva inflittale, escludendola in considerazione della dimostrata insofferenza della imputata al rispetto delle regole.

Si tratta di motivazione che, per quanto sintetica, risulta sufficiente, in quanto va letta alla luce della ricostruzione della condotta contenuta nella parte della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità, nella quale è stata sottolineata la gravità della condotta della ricorrente, che allo scopo di conseguire il beneficio del sussidio solidaristico del reddito di cittadinanza aveva omesso di dichiarare rilevanti vincite al gioco d'azzardo (per le non esigue somme di euro 44.709 nell'anno 2018, euro 41.656 nell'anno 2019 ed euro 23.500,17 nell'anno 2020), cosicché l'affermazione della insofferenza della imputata al rispetto delle regole, ritenuta ostativa alla sostituzione della pena detentiva inflittale, risulta essere stata giustificata con argomenti idonei e non manifestamenti illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, in quanto in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato sul punto, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019), mediante il quale è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva della reclusione con quelle sostitutive dei lavori sostitutivi o della detenzione domiciliare, cui la Corte d'appello avrebbe potuto provvedere anche d'ufficio ai sensi dell'art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31 del 2024, la cui mancata applicazione sarebbe stata giustificata con motivazione generica e insufficiente, è inammissibile, essendo volto a sindacare valutazioni di merito che sono state giustificate in modo sufficiente e con argomenti non manifestamenti illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito. La Corte d'appello, pur non essendo stata avanzata alcuna richiesta da parte della imputata, correttamente ha esaminato la questione della sostituibilità della pena detentiva inflittale, escludendola in considerazione della dimostrata insofferenza della imputata al rispetto delle regole. Si tratta di motivazione che, per quanto sintetica, risulta sufficiente, in quanto va letta alla luce della ricostruzione della condotta contenuta nella parte della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità, nella quale è stata sottolineata la gravità della condotta della ricorrente, che allo scopo di conseguire il beneficio del sussidio solidaristico del reddito di cittadinanza aveva omesso di dichiarare rilevanti vincite al gioco d'azzardo (per le non esigue somme di euro 44.709 nell'anno 2018, euro 41.656 nell'anno 2019 ed euro 23.500,17 nell'anno 2020), cosicché l'affermazione della insofferenza della imputata al rispetto delle regole, ritenuta ostativa alla sostituzione della pena detentiva inflittale, risulta essere stata giustificata con argomenti idonei e non manifestamenti illogici, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, in quanto in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato sul punto, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 46378/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris