CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino, in riforma della decisione adottata dal Magistrato di sorveglianza di Novara, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni per la durata di otto giorni, inflitta al reclamante per le infrazioni previste dall'art. 77, comma 1, nn. 15) e 21), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. pen.). Il Tribunale reputava fondata l'unica censura formulata, inerente la regolarità del procedimento disciplinare, dovendo quest'ultima essere esclusa in ragione della contestualità tra contestazione dell'addebito e svolgimento dell'udienza dinanzi al Consiglio di disciplina, che aveva impedito al detenuto di disporre di tempi adeguati per la preparazione della difesa; né rivestiva importanza, per il giudice adito, il fatto che l'interessato non avesse formulato, all'udienza stessa, la corrispondente eccezione. 2. Ricorre il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di unico motivo in cui si denuncia l'erronea applicazione degli artt. 81 reg. es. Ord. pen., 35-bis, 38, comma 2, e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e 182 cod. proc. pen. L'Amministrazione ricorrente contesta la ritenuta non congruità del lasso di tempo concesso al detenuto per difendersi in sede di Consiglio di disciplina ed osserva che il vizio sottostante avrebbe dovuto ritenersi, in ogni caso, sanato dall'intempestiva sua deduzione, avvenuta per la prima volta con il reclamo giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733-01; Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila, Rv. 278894-01; Sez. 1, n. 33145 del 18/04/2019, Pagano, Rv. 276722-01), da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, nei procedimenti disciplinari intentati dall'Amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione al detenuto direttamente all'udienza davanti al Consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, pena la sanatoria del vizio, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.Detta sanatoria si era verificata nel caso di specie, avendo il giudice a quo dato atto dell'omessa tempestiva eccezione in seno alla procedura disciplinare. 2. Segue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, risultando il provvedimento disciplinare immune dal vizio procedimentale fatto valere in sede giurisdizionale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza