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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2025

Cassazione n. 24721/2025

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atinapoli.legalmail.it ;-ricorrente-controU.E. , rappresentato e difeso dall’AvvocatoMOTTOLA CLEMENTE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ;-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2024Numero di raccolta generale 24721/2025depositata il 02/08/2024.

Data pubblicazione 07/09/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.La signora O.W. ricorre ai sensi dell'articolo 111della costituzione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzioneadottata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha rigettato ladomanda di assegnazione formulata ai sensi dell'articolo 473 bis37, comma 3, cod. proc. civ. nei confronti dell'Inps, soggetto terzotenuto a corrispondere la pensione di lavoro ed inabilità a favoredel signor U.E. .2.La vicenda trae origine dal riconoscimento dell'assegno divorzilea favore della O.W. nei confronti dell'ex marito U.E. nellamisura di euro 400 mensili come statuito in sede di cessazionedegli effetti civili del loro matrimonio3.Poiché l'ex marito non provvedeva al suddetto versamento edaccertato che il credito nei confronti del terzo verso l'obbligato eragià pignorato, la O.W. ha agito ex articolo 473bis. 37, comma3, cod. proc. civ., per ottenere il pagamento diretto del terzo.4.Con ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione, adito ex art.473bis. 37 comma 3, c.p.c., rigettava la domanda della O.W. ,rilevando che, nel caso di specie, l'assegno divorzile riconosciutolenon avesse natura alimentare e che, pertanto, non fosse consentitoaggredire la pensione d'inabilità del U.E. .

Inoltre, ritenendoaggredibile la sola pensione ricevuta dall'INPS, richiamava Cass. n.24051 del 06/09/2021, al fine di statuire che "nel caso specifico,trattandosi di pensione, il residuo pignorabile è pari € 633,20 (€1.702,02 - € 1.068,82), di cui € 405,35, già vincolati per unfinanziamento ed un pignoramento.4.1.Pertanto, già si è superato il 50% della parte residuapignorabile della pensione.2 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/20254.2.Concludeva il giudice dell’esecuzione che non è possibileNumero di raccolta generale 24721/2025procedere all’assegnazione diretta della somma di € 400D,a0ta0 p,u bcbloicaszìio ne 07/09/2025come riconosciuta con sentenza n. 607/2023 del 19/01/2023, inquanto non vi sono somme sufficienti per procedere a taleassegnazione.5.La cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta dalla O.W.con ricorso notificato il 30.9.2024 ed affidato a due motivi, illustratida memoria, cui resiste U.E. con tempestivocontroricorso pure illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA]:6.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma sesto, l.n. 898/1970 e dell’art.473bis. 37 comma 3, cod.proc. civ. per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente esclusola natura alimentare dell'assegno divorzile riconosciuto allaricorrente, richiamando all'uopo la sentenza di divorzio.7.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.473bis. 37 comma 3, cod. proc. civ.8.Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è inammissibile,non essendo il ricorso per cassazione il rimedio esperibile avversol’ordinanza del giudice dell’esecuzione che declini la domanda dipagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell’art. 473bis.37,comma 3 cod. proc. civ., bensì l’ordinario rimedio dell’opposizioneagli atti esecutivi ex art. 618 cod. proc. civ. .9.Con la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022 ed il d.lgs.164/2024) èstata disposta l’abrogazione della disposizione dell’art.156 cod. civ.e dell’art. 8 l.n. 898/1970 e succ. mod., al fine di prevedere ununico modello processuale strutturato sulla falsa riga di quelloprevisto dall’art. 8 comma 5 della l.n.898/1970 e succ. mod..10.La nuova previsione dell’art.473bis.37 cod. proc. civ. rubricatacome “Pagamento diretto del terzo” dispone:.3 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025Numero di raccolta generale 24721/2025“1.Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributoData pubblicazione 07/09/2025in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora deldebitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, puònotificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita incui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondereperiodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con larichiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandonecomunicazione al debitore inadempiente.2.Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivoa quello in cui è stata effettuata la notificazione.

Ove il terzo nonadempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confrontiper il pagamento delle somme dovute.3.

Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi siastato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazionee alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e glialtri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tieneconto anche della natura e delle finalità dell'assegno.”11.La disposizione riprende l’art. 8 della l. n. 898/1970 e succ.mod. che prevedeva, per quanto qui di interesse “Il coniuge cuispetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo lacostituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso diricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo dialmeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui èstabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondereperiodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito aversargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione alconiuge inadempiente.Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, ilconiuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti peril pagamento delle somme dovutegli quale assegno dimantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti4 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025Numero di raccolta generale 24721/2025terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione,Data pubblicazione 07/09/2025all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cuispetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditoreprecedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede ilgiudice dell'esecuzione.

“12.Già al tempo dell'entrata in vigore della novella del 1987 con lalegge n.4 di revisione della normativa sul divorzio si eranopresentati aspetti problematici dovuti alla formulazione non deltutto chiara della norma che si esprime in termini di “azioneesecutiva diretta” e di competenza del “giudice dell’esecuzione” chetuttavia è caratterizzata da aspetti peculiari quali la mancanza diun accertamento del rapporto fra il debitore principale ed il terzo,la non applicazione delle forme dell’espropriazione diretta presso ildebitore nonché l’individuazione del titolo esecutivo nei confrontidel terzo debitore.13.Controversa è quindi risultata in dottrina la natura giuridica diquesta azione verso il terzo, apparendo preferibile la tesi che, alfine di individuare una base giuridica all'azione esecuzione direttacontro il terzo, ha ravvisato il titolo esecutivo contro il debitordebitoris in un complesso di atti, fusi in uno solo ed integrato dallacostituzione in mora del coniuge inadempiente medianteraccomandata, dal provvedimento giudiziale di condanna fra iconiugi notificato al terzo con contestuale invito alla distrazionedelle somme periodicamente dovute all'obbligato, nonché dallacomunicazione di tale notificazione al medesimo coniuge debitore.14.Questo atto complesso rappresenterebbe il titolo esecutivoazionabile ope legis nei confronti del terzo e sarebbe inquadrabilefra gli” altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficaciaesecutiva ai sensi dell'articolo 474 comma due, n.1 cod. proc. civ. .15.Così sistematicamente inquadrata la procedura in esame deveritenersi che valgano per essa le ordinarie opposizioni esecutive,l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e5 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025l’opposizione di terzo, a seconda delle contestazioni ed eccezioniNumero di raccolta generale 24721/2025che i destinatari intendono svolgere con riguardo alla domDaanta dpuab bldicaezlio ne 07/09/2025coniuge titolare del diritto al contributo periodico per sé o per laprole e che ha chiesto il pagamento diretto.

In particolare, ilcreditore procedente ha facoltà di proporre opposizione agli attiesecutivi ai sensi dell’art. 618 cod.proc.civ. avverso ilprovvedimento sfavorevole emesso dal giudice dell'esecuzione.16.Detta ricostruzione trova conferma anche nella recentepronuncia della Corte che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.473bis.37 cod. proc. civ., ha chiarito che nell'opposizione ex art.615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire inexecutivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione neiconfronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n.898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2,c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato,interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertarel'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, aventeprocedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo (Cass.n.8885/2025).17.Deve, pertanto, concludersi che l’odierna ricorrente avrebbedovuto proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanzadi rigetto della sua domanda e che il presente ricorso straordinariodebba essere dichiarato inammissibile.18.Attesa la novità della questione si ravvisano eccezionali ragioniper la integrale compensazione delle spese di lite.19.Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applical’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115/2002.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Compensa fra le parti le spese di lite.6 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025Numero di raccolta generale 24721/2025Non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.Data pubblicazione 07/09/2025Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e deglialtri dati identificativi di O.W. , [...]U.E. ivi riportati.Così deciso in Roma, il 04/07/2025.La PresidenteMaria Acierno7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atinapoli.legalmail.it ;-ricorrente-controU.E. , rappresentato e difeso dall’AvvocatoMOTTOLA CLEMENTE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio [OSCURATO:EMAIL] ;-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2024Numero di raccolta generale 24721/2025depositata il 02/08/2024. Data pubblicazione 07/09/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.La signora O.W. ricorre ai sensi dell'articolo 111della costituzione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzioneadottata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha rigettato ladomanda di assegnazione formulata ai sensi dell'articolo 473 bis37, comma 3, cod. proc. civ. nei confronti dell'Inps, soggetto terzotenuto a corrispondere la pensione di lavoro ed inabilità a favoredel signor U.E. .2.La vicenda trae origine dal riconoscimento dell'assegno divorzilea favore della O.W. nei confronti dell'ex marito U.E. nellamisura di euro 400 mensili come statuito in sede di cessazionedegli effetti civili del loro matrimonio3.Poiché l'ex marito non provvedeva al suddetto versamento edaccertato che il credito nei confronti del terzo verso l'obbligato eragià pignorato, la O.W. ha agito ex articolo 473bis. 37, comma3, cod. proc. civ., per ottenere il pagamento diretto del terzo.4.Con ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione, adito ex art.473bis. 37 comma 3, c.p.c., rigettava la domanda della O.W. ,rilevando che, nel caso di specie, l'assegno divorzile riconosciutolenon avesse natura alimentare e che, pertanto, non fosse consentitoaggredire la pensione d'inabilità del U.E. . Inoltre, ritenendoaggredibile la sola pensione ricevuta dall'INPS, richiamava Cass. n.24051 del 06/09/2021, al fine di statuire che "nel caso specifico,trattandosi di pensione, il residuo pignorabile è pari € 633,20 (€1.702,02 - € 1.068,82), di cui € 405,35, già vincolati per unfinanziamento ed un pignoramento.4.1.Pertanto, già si è superato il 50% della parte residuapignorabile della pensione.2 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/20254.2.Concludeva il giudice dell’esecuzione che non è possibileNumero di raccolta generale 24721/2025procedere all’assegnazione diretta della somma di € 400D,a0ta0 p,u bcbloicaszìio ne 07/09/2025come riconosciuta con sentenza n. 607/2023 del 19/01/2023, inquanto non vi sono somme sufficienti per procedere a taleassegnazione.5.La cassazione dell’ordinanza impugnata è chiesta dalla O.W.con ricorso notificato il 30.9.2024 ed affidato a due motivi, illustratida memoria, cui resiste U.E. con tempestivocontroricorso pure illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA]:6.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma sesto, l.n. 898/1970 e dell’art.473bis. 37 comma 3, cod.proc. civ. per avere il giudice dell’esecuzione erroneamente esclusola natura alimentare dell'assegno divorzile riconosciuto allaricorrente, richiamando all'uopo la sentenza di divorzio.7.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.473bis. 37 comma 3, cod. proc. civ.8.Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è inammissibile,non essendo il ricorso per cassazione il rimedio esperibile avversol’ordinanza del giudice dell’esecuzione che declini la domanda dipagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell’art. 473bis.37,comma 3 cod. proc. civ., bensì l’ordinario rimedio dell’opposizioneagli atti esecutivi ex art. 618 cod. proc. civ. .9.Con la riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022 ed il d.lgs.164/2024) èstata disposta l’abrogazione della disposizione dell’art.156 cod. civ.e dell’art. 8 l.n. 898/1970 e succ. mod., al fine di prevedere ununico modello processuale strutturato sulla falsa riga di quelloprevisto dall’art. 8 comma 5 della l.n.898/1970 e succ. mod..10.La nuova previsione dell’art.473bis.37 cod. proc. civ. rubricatacome “Pagamento diretto del terzo” dispone:.3 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025Numero di raccolta generale 24721/2025“1.Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributoData pubblicazione 07/09/2025in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora deldebitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, puònotificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita incui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondereperiodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con larichiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandonecomunicazione al debitore inadempiente.2.Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivoa quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo nonadempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confrontiper il pagamento delle somme dovute.3. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi siastato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazionee alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e glialtri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tieneconto anche della natura e delle finalità dell'assegno.”11.La disposizione riprende l’art. 8 della l. n. 898/1970 e succ.mod. che prevedeva, per quanto qui di interesse “Il coniuge cuispetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo lacostituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso diricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo dialmeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui èstabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondereperiodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito aversargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione alconiuge inadempiente.Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, ilconiuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti peril pagamento delle somme dovutegli quale assegno dimantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti4 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025Numero di raccolta generale 24721/2025terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione,Data pubblicazione 07/09/2025all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cuispetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditoreprecedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede ilgiudice dell'esecuzione. “12.Già al tempo dell'entrata in vigore della novella del 1987 con lalegge n.4 di revisione della normativa sul divorzio si eranopresentati aspetti problematici dovuti alla formulazione non deltutto chiara della norma che si esprime in termini di “azioneesecutiva diretta” e di competenza del “giudice dell’esecuzione” chetuttavia è caratterizzata da aspetti peculiari quali la mancanza diun accertamento del rapporto fra il debitore principale ed il terzo,la non applicazione delle forme dell’espropriazione diretta presso ildebitore nonché l’individuazione del titolo esecutivo nei confrontidel terzo debitore.13.Controversa è quindi risultata in dottrina la natura giuridica diquesta azione verso il terzo, apparendo preferibile la tesi che, alfine di individuare una base giuridica all'azione esecuzione direttacontro il terzo, ha ravvisato il titolo esecutivo contro il debitordebitoris in un complesso di atti, fusi in uno solo ed integrato dallacostituzione in mora del coniuge inadempiente medianteraccomandata, dal provvedimento giudiziale di condanna fra iconiugi notificato al terzo con contestuale invito alla distrazionedelle somme periodicamente dovute all'obbligato, nonché dallacomunicazione di tale notificazione al medesimo coniuge debitore.14.Questo atto complesso rappresenterebbe il titolo esecutivoazionabile ope legis nei confronti del terzo e sarebbe inquadrabilefra gli” altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficaciaesecutiva ai sensi dell'articolo 474 comma due, n.1 cod. proc. civ. .15.Così sistematicamente inquadrata la procedura in esame deveritenersi che valgano per essa le ordinarie opposizioni esecutive,l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e5 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025l’opposizione di terzo, a seconda delle contestazioni ed eccezioniNumero di raccolta generale 24721/2025che i destinatari intendono svolgere con riguardo alla domDaanta dpuab bldicaezlio ne 07/09/2025coniuge titolare del diritto al contributo periodico per sé o per laprole e che ha chiesto il pagamento diretto. In particolare, ilcreditore procedente ha facoltà di proporre opposizione agli attiesecutivi ai sensi dell’art. 618 cod.proc.civ. avverso ilprovvedimento sfavorevole emesso dal giudice dell'esecuzione.16.Detta ricostruzione trova conferma anche nella recentepronuncia della Corte che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.473bis.37 cod. proc. civ., ha chiarito che nell'opposizione ex art.615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire inexecutivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione neiconfronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n.898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2,c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato,interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertarel'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, aventeprocedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo (Cass.n.8885/2025).17.Deve, pertanto, concludersi che l’odierna ricorrente avrebbedovuto proporre l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanzadi rigetto della sua domanda e che il presente ricorso straordinariodebba essere dichiarato inammissibile.18.Attesa la novità della questione si ravvisano eccezionali ragioniper la integrale compensazione delle spese di lite.19.Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applical’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Compensa fra le parti le spese di lite.6 di 7Oscuramento disposto Numero registro generale 20736/2024Numero sezionale 2787/2025Numero di raccolta generale 24721/2025Non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.Data pubblicazione 07/09/2025Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e deglialtri dati identificativi di O.W. , [...]U.E. ivi riportati.Così deciso in Roma, il 04/07/2025.La PresidenteMaria Acierno7 di 7
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