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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30315/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'estinzione del reato oggetto di decreto penale condanna, pronunciata a suo carico, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato, mediante due motivi che denunciano, rispettivamente, nullità processuale e violazione della legge penale.

3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione che decide sulla richiesta di estinzione del reato dopo la condanna, è ammessa opposizione dinanzi al medesimo giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, in luogo di adire questa Corte, proporre tale opposizione, mezzo nel quale l'impugnazione proposta deve essere tuttavia convertita, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile quale espressione del più generale principio di conservazione degli atti giuridici processuali e del favor impugnationis (da ultimo, su di esso, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 271460).

Gli atti debbono essere conseguentemente trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Firenze.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'estinzione del reato oggetto di decreto penale condanna, pronunciata a suo carico, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato, mediante due motivi che denunciano, rispettivamente, nullità processuale e violazione della legge penale. 3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione che decide sulla richiesta di estinzione del reato dopo la condanna, è ammessa opposizione dinanzi al medesimo giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, in luogo di adire questa Corte, proporre tale opposizione, mezzo nel quale l'impugnazione proposta deve essere tuttavia convertita, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile quale espressione del più generale principio di conservazione degli atti giuridici processuali e del favor impugnationis (da ultimo, su di esso, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 271460). Gli atti debbono essere conseguentemente trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Firenze. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Firenze. Così
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