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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12285/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/75, e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece da riconoscersi, atteso l'implicito riconoscimento della tenuità del fatto attraverso la comminazione della sola pena pecuniaria e in considerazione della vetustà dell'ultima precedente condanna, risalente al 2011; rilevato che la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali, quali il porto d'armi, violenza e minaccia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, senz'altro da ritenere della stessa indole ai sensi dell'art. 101 cod. pen., in tale nozione dovendosi ritenere ricompresi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni; rilevato altresì che l'indicato riferimento del Tribunale ai precedenti è chiaramente svolto in funzione di valorizzazione della natura abituale della condotta, che integra il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Sez.

U, n.13681 del 25/02/2016; Tushaj, Rv. 266591); considerato che a tali argomenti, il ricorrente oppone una diversa valutazione fondata sull'irrilevanza della contestuale detenzione del coltello e della pistola a causa dell'asserita mancanza di offensività di quest'ultima e, in tal modo, però, finisce per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Tribunale di Castrovillari ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/75, e lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invece da riconoscersi, atteso l'implicito riconoscimento della tenuità del fatto attraverso la comminazione della sola pena pecuniaria e in considerazione della vetustà dell'ultima precedente condanna, risalente al 2011; rilevato che la sentenza impugnata ha desunto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la non minima offensività del fatto dalla circostanza pacifica che l'imputato è gravato da numerosi precedenti penali, quali il porto d'armi, violenza e minaccia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, senz'altro da ritenere della stessa indole ai sensi dell'art. 101 cod. pen., in tale nozione dovendosi ritenere ricompresi non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni; rilevato altresì che l'indicato riferimento del Tribunale ai precedenti è chiaramente svolto in funzione di valorizzazione della natura abituale della condotta, che integra il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016; Tushaj, Rv. 266591); considerato che a tali argomenti, il ricorrente oppone una diversa valutazione fondata sull'irrilevanza della contestuale detenzione del coltello e della pistola a causa dell'asserita mancanza di offensività di quest'ultima e, in tal modo, però, finisce per sollecitare a questa Corte di legittimità un diverso apprezzamento riservato al giudice del merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor
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