CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 26551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 del TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna con la quale gli è stata applicata la pena in relazione ai reati di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990 e 337 cod. pen. nonché in continuazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 246/2026 del 28 gennaio 2026, irrevocabile il 12 febbraio 2026, rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Rilevato che il motivo con cui si assume l'errore nel computo della pena pecuniaria come proposta dalle parti è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Nel caso in esame il decidente si è limitato a recepire la pena come proposta dalle parti che non è errata. 3. Parimenti inammissibile il motivo con il quale il ricorrente assume la violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. per non avere il decidente dato avviso alla parte circa la sostituibilità della pena, consentendogli di formulare eventuale richiesta di sostituzione. In proposito va ribadito il principio secondo cui il disposto dell'art. 545 bis, comma 1, cod. proc.. pen. che prevede per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni l'obbligo di dare avviso alle parti della possibilità di conversione in una sanzione sostitutiva non si applica al procedimento definito con pena patteggiata, trattandosi di norma che per ragioni di carattere testuale e sistematico risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 -01; Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690 - 01). Va, infatti, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 444 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre2022, raggiunto l'accordo sull'applicazione della pena le parti possono includere anche l'applicazione di una pena sostitutiva e solo in questo caso al giudice del patteggiannento è consentita l'applicazione della pena sostitutiva. Non avendo le parti concordato l'applicazione della pena sostitutiva il ricorso risulta promosso al di fuori dei liiti di cui all'art. 448 bis cod. proc. pen. e non sussistendo profili di illegalità della pena, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q.M