CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1280-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2763/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 11 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 01280 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- RG. 1280/2022 [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 21 luglio 2021, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra l'appellante e la società [OSCURATO:SOCIETA]. a tempo indeterminato e pieno, a decorrere dal 17 febbraio 2012 con inquadramento nel livello C1 dei lavoratori addetti al settore elettrico; - ha quindi, il giudice di secondo grado condannato la società a ricostituire il rapporto di lavoro e corrispondere alla lavoratrice una indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori e spese; - in particolare, la Corte, sulla base dell'esame delle risultanze probatorie acquisite, ha reputato essere stata dimostrata una interposizione fittizia di manodopera e accertato che la Berni aveva prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente in favore della società appellata, nonostante l'apparente inquadramento alle dipendenze della FIM Servizi s.c.a.r.1.; - per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi; - resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata deducendosi la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 414, 416 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003, 2094, 2697 e 2909 cod. civ., allegandosi, nella sostanza, la mancata pronunzia della Corte territoriale sull'eccezione di giudicato circa l'insussistenza di elementi probatori addotti da parte ricorrente con riguardo alla interposizione di manodopera denunziata; - con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 29 D. Lgs. n. 276 del 2003, 2094 e 2697 cod. civ., per aver la Corte fondato la propria decisione unicamente sull'esito della prova testimoniale; - i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono infondati; - parte ricorrente si duole, nella sostanza, dell'interpretazione offerta dalla Corte territoriale delle risultanze probatorie acquisite, dalle quali ha inferito che i contratti di lavoro apparentemente intercorsi con la Pim, in realtà mascherassero un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ininterrottamente intercorso con Tema; - giova premettere al riguardo, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684); - d' altro canto, la giurisprudenza di legittimità (Cfr., sul punto, Cass. n. 32258 del 2018) con orientamento consolidato dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. altresì Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011); nel caso di specie la decisione adottata dal giudice d'appello mostra consapevolezza delle eccezioni sollevate ma decide sulla controversia, accogliendo l'impugnazione con argomentazioni implicanti una statuizione implicita di rigetto delle medesime, sicché manca l'error i n procedendo di cui la ricorrente si duole; - neppure può configuraírsi un giudicato (non costituendo capo autonomo di sentenza come statuito, fra le altre, da Cass. n. 21599 del 2017; Cass. n. 40276 del 2021; Cass. n. 20951 del 2022) sulla non contestazione del capo di sentenza con cui il Tribunale aveva escluso la titolarità del rapporto in capo a Terna sul presupposto che il ricorso di primo grado non contene4fe alcuna deduzione né prova in merito "a chi la Berni si rivolgesse per la ,chiesta di ferie e permessi, a chi inoltrasse certificati medici, chi controllasse lo svolgimento della prestazione, chi esercitasse il potere disciplinare nei suoi confronti" (p.to 1 di pg.13 ricorso); - quanto alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); - con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); - nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile; - relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex p/nrimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie; - in particolare, la Corte territoriale ha compiutamente evidenziato come la prova orale assunta in sede di appello, unitamente alle risultanze probatorie di primo grado, avesse consentito di accertare come la direzione concreta dell'attività lavorativa fosse affidata a personale di [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo emersa in alcun modo la presenza di personale della FM Servizi né che lo stesso provvedesse ad organizzare il lavoro delle proprie dipendenti, deponendo, anzi, le risultanze probatorie in senso contrario; - tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; - alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;toy cr1ØK11,0‘4,10v,e. PCS ft44A-ne vrovr,04,7, {eco n.43 g— (n/N 34 d."..1 e4,11x.. ; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 400Q00 per 64,4 4r?‘e compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ki sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei /1 n.491 1 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis i dello stes