CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09027/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i da gli Avvocat i . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di via Saluzzo 75/77 e via Michelangelo 8/10/12 di Torino, in persona dell’amministratore, rappresentato e difes o dagli AvvocatiS. [OSCURATO:PERSONA] di Bellino e [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n.1679/2018 della Corte di appello di Torino , depositata il 21.9.2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9. 1. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 8053/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto di citazione del febbraio 2015 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente aLombardo Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], impugnarono la delibera adottata dall’assemblea del condominio [OSCURATO:PERSONA] di via Saluzzo 75/77 e via Michelangelo 8/10/12 di Torino in data 13.1.2015, che aveva deciso l’esecuzione di lavori di “efficientamento energetico” della centrale termica, previastipulazione di un mutuo bancario per il loro finanziamento, deducendo vari profili di illegittimitàe chiedendo che ne fosse dichiaratala nullità o disposto l’annullamento. Con sentenza del 2017 il Tribunale di Torino rigettò la domanda, ritenendo infondati i motivi della impugnativa e dichiarando altresì inammissibile, perché prodotta solo con la comparsa conclusionale, l’allegazione, da parte del condominio convenuto, della successiva delibera assembleare del 9.3.2016, che aveva confermato, con una maggioranza di due terzi, il contenuto della precedente deliberazione. Proposto gravame da parte dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan. 1679 del 21.9.2018 la Corte di appello di Torino, ritenuto che la richiesta di produzione della seconda delibera del 9.3.2016da parte del condominio contenesse implicitam en te una richiesta di rimessione in termini e che tale richiesta fosse giustificata dal fatto chela nuova deliberazione era stata adottata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie, dichiarò ammissibile la produzione e , rilevato che la nuova delibera aveva sostituito quella impugnata, dichiarò, ai sensi dell’art. 2377, ultimo comma, c.c., la sopravvenuta carenza di interesse degli attori all’azione proposta. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 5.3.2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, cui ha fatto seguire memoria. Il condominioCentrale Termica di via Saluzzo 75/77 e via Michelangelo 8/10/12 di Torino ha depositato procura di nomina d ei difensori, senza notificare controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2377, ultimo comma, c.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato il sopravvenuto R.G. N. 8053/2019.difetto di interesse degli attori alla impugnativa della delibera per il solo fatto che il suo contenuto era statoconfermatodalla successiva delibera assembleare del 9.3.2016, senza verificarese il nuovo deliberato avesse rimosso le ragioni di illegittimità da loro denunziate in giudizio. Si rappresenta al riguardo chela nuova delibera si distingueva dalla preced en te solo perché approvata con il quorum maggioredi due terzi, mentre permanevano, rispetto ad essa, le altre ragioni di illegittimità dedotte a sostegno dell e domand e di nullità e di annullamento. La Corte territoriale, pertanto, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, avrebbe dovuto accertare che la nuova delibera era stata validamente adottata,sanando i vizi di quella precedente, come richiesto dall’art. 2377, ultimo comma, c.c.. Il secondo motivo di ricorso, chedenuncia violazione de gli art t . 101 , 99, 115, 183, comma 6 n.2) e 184 bis c.p.c., lamenta che la Corte di appello abbia riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa aveva ritenuto non suscettibile di esame, perché tardivamente prodotta, la nuova delibera del 9.3.206, in assenza di impugnazione da parte del condominio conve n uto, ritenendo erroneamente che esso avesse avanzato sul punto appello incidentale, laddove inveceaveva concluso per la conferma, in ogni suo punto, della sentenza del Tribunale. Si assume, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe potuto acquisire il verbale della nuova delibera d’ufficio, in mancanza di espressa richiesta della parte, e che, una volta ritenuto il documento utilizzabile, avrebbe dovuto comunque consentire agli odierni ricorrenti di esporre le loro difese circa la rilevanza dello stesso. Il secondo motivo, che va esaminato per primo, ponendo una questione preliminaredi carattere processuale, è fondato. In particolare,appare meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, che lamenta che il giudice di appello abbia dichiarato ammissibile la produzione del verbale contenete la nuova delibera assembleare del 9.3.2016, fondando su di essa la sua decisione, in assenza di domanda del codominio appellato. Tale censura è ammissibile,in quanto con essa i ricorrenti, pur denunciando la violazione dell’art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio) R.G. N. 8053/2019.e non dell’art. 112 c.p.c., lamentano nella sostanza un vizio di extrapetizione, la violazione cioè del principiodella corrispondenza tra chie st o e pronunciato , sancito da questa disposizione, valido anche nel giudizio di impugnazione. Il vizio appare chiaramente enunciato, laddove il ricorso deduce che la produzione del documento era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale e che il giudice di appello non poteva ribaltare tale punto della decisione in assenza di appello incidentaledella controparte. Questa Corte del resto ha già chiarito che nel caso in cui il ricorrente lamenti un vizio di attività del giudice, nella specie una omessa pronuncia, la censura deve ritenersi ammissibile, purché il motivo stessorechi un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. Sez. un. n. 17931 del 2013; Cass. n. 10862 del 2018). Tale indirizzo è altresì applicabile nel caso in cui il ricorso denunci un vizio di exta o ultra petizione, pur omettendo di citare correttamente la disposizione processuale violata, rientrando esso, come l’omessa pronuncia, nella violazione del principio dettato dall’art. 112 c.p.c.. Tanto premesso, la censura è fondata, risultando dalla stessa lettura della sentenza impugnata che la decisione di primo grado aveva dichiarato inammissibile la produzione della nuova delibera del 9.3.2016, in quanto tardiva e per non avere il condominio richiesto la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.. Su punto, pert an to, il condominio era rimasto soccombente, sicché, per il principio della domanda, valido anche in sede di impugnazione, la Corte di appello avrebbe potuto procedere ad una nuova valutazione sulla ammissibilità della produzione del documento soltanto a condizione di essere investita della relativa questione dal condominio con appello incidentale, nella specie condizionato, risultando lo stesso vittorioso nel merito. La questione, infatti, essendo stata decisa dalla sentenza impugnata, non poteva considerarsi assorbita e quindi riproponibile, in sede di gravame, senza necessità di appello incidentale, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Dalla comparsa di risposta in appello, il cui esame diretto è consentito a questa Corte proprio in virtù nella natura processuale dell’errore denunciato, non risulta però che il condominio abbia impugnato sul punto della dichiarata inammissibilità della produzione la decisione di primo grado, avendo anzi richiesto, nel le R.G. N. 8053/2019.conclusioni, di “confermare in ogni suo punto la sentenza del Tribunale”. Tali considerazioni evidenziano altresì l’erroneitàdella sentenza laddove, al fine di giustificare la conclusione accolta, qualifica le difese svolte dal condominio come appello incidentale, in stridente contrasto con il loro contenuto e le conclusioni rassegnate, che essa stessa riporta. Ne discende che la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciarsi sulla ammissibilità della produzione, riformando la decisione di primo grado, né, conseguentemente, fondare sull’esame del documento prodotto la propria decisione di sopravvenuta carenza di interesse, in capo agli attori, della domanda proposta. La censura va pertanto accolta, con conseguenteassorbimento delle restanti censure e del primo motivo. La sentenza va quindi cassata , con rinvi o del la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.M Accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso, assorbite le restanti censure ed il primo motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giud