Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2008
ECLI:EU:C:2008:466
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2008
1
(
1
)
Causa C‑185/07
[OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:SOCIETA]) e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA].
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
«Regolamento (CE) n. 44/2001– Ambito di applicazione –Arbitrato – Inibitoria mediante la quale si vieta alla controparte di intraprendere o continuare un procedimento giudiziario in un altro
Stato membro in sostituzione di un procedimento arbitrale (anti-suit injunction)»
I –
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] sottopone alla Corte in via pregiudiziale la questione se un provvedimento inibitorio di procedimenti giudiziari
(«anti-suit injunction») volto a far rispettare accordi arbitrali sia compatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22
dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (in prosieguo: «il regolamento n. 44/2001)» (
2
).
2.
Nella causa Turner (
3
) la Corte ha già deciso, in un diverso contesto, che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (
4
) osta a qualsiasi inibitoria nei confronti di procedimenti giudiziari. In quella causa si voleva vietare ad una parte di un
procedimento pendente in un tribunale
statale
del [OSCURATO:PERSONA] di proporre o proseguire un’azione giudiziaria dinanzi ad un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente.
Ora, invece, la Corte deve decidere se tali divieti siano inammissibili anche qualora siano dettati da ragioni di tutela di
procedimenti arbitrali.
3.
Dopo la sentenza Turner, nel [OSCURATO:PERSONA] i giudici continuano ad emanare inibitorie, quando a loro giudizio una parte processuale,
nell’adire un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, viola un accordo arbitrale che attribuisce la competenza a
un arbitro avente sede nel [OSCURATO:PERSONA] (
5
). Essi ritengono che la sentenza Turner non contraddica tale prassi, in quanto il regolamento n. 44/2001 non si applica ai
procedimenti arbitrali.
II –
Contesto normativo
A –
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
4.
Tutti gli Stati membri della Comunità europea sono parti contraenti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1958 per il riconoscimento
e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]») (
6
).
5.
L’art. I della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] definisce, al primo comma, l’ambito di applicazione ratione materiae:
«La presente [OSCURATO:PERSONA] si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse sul territorio di uno
Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche o giuridiche.
Essa è parimenti applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione
sono domandati. (…)».
6.
L’art. II della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dispone che:
«1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato
tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale
o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale.
2. (…)
3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione per la quale le parti hanno
conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché
non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata».
7.
L’art. V della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] disciplina il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali, e segnatamente le
condizioni che eccezionalmente possono determinare il rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di una sentenza arbitrale.
Vi figurano tra l’altro l’incapacità di una delle parti della convenzione arbitrale in virtù della legge ad essa applicabile,
l’invalidità dell’accordo arbitrale in virtù della legge alla quale le parti l’hanno assoggettato o in virtù della legge del
paese in cui la sentenza è stata resa, la violazione del principio del contraddittorio ai sensi della legge del paese in cui
si è svolto il procedimento arbitrale, nonché il superamento dei limiti di applicazione ratione materiae della clausola compromissoria.
Inoltre, il riconoscimento e l’esecuzione possono essere negati qualora, secondo la legge del paese in cui sono domandati,
l’oggetto della controversia non possa essere regolato in via arbitrale, oppure quando il riconoscimento o l’esecuzione della
sentenza sia contrario all’ordine pubblico di tale paese.
B – Il regolamento n. 44/2001
8.
I ‘considerando’ nn. 14, 15, 16 e 25 del regolamento n. 44/2001 sono formulati come segue:
«(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l’autonomia
delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di
assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti
paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo
chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione (…).
(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano
riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.
(…)
(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle
convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali».
9.
L’art. 1 del regolamento disciplina come segue il suo ambito di applicazione:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.
Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
(…)
d) l’arbitrato.
(…)».
10.
L’art. 5 del regolamento dispone, riguardo al foro competente in materia di illeciti:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
(…)».
11.
Si devono inoltre menzionare le disposizioni del regolamento volte ad impedire decisioni contraddittorie. L’art. 27 del regolamento
disciplina il caso di doppia litispendenza:
«Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo
oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata
la competenza del giudice adito in precedenza».
12.
A titolo integrativo, l’art. 28 del regolamento, volto ad evitare decisioni contraddittorie nei casi di cause connesse, prevede
quanto segue:
«1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può
sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza
su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande
proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una
trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».
C - Diritto interno applicabile
13.
La base giuridica delle inibitorie nel diritto inglese si rinviene nell’art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1981, il quale
così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è competente a pronunciare un’ingiunzione (provvisoria o definitiva) in tutti i casi in cui essa
lo ritenga opportuno». In tema di «anti-suit injunctions» a tutela di accordi arbitrali, l’art. 44, nn. 1 e 2, lett. e), dell’[OSCURATO:PERSONA] 1996 stabilisce che i giudici nazionali possono pronunciare i medesimi provvedimenti urgenti previsti per i procedimenti
giudiziari ordinari.
14.
Le «anti-suit injunctions» sono destinate agli attori, reali o potenziali, di procedimenti esteri, cui viene proibito di continuare
o avviare il procedimento dinanzi a tale giurisdizione. Se essi non rispettano l’inibitoria, si espongono ad essere perseguiti
per oltraggio alla Corte (contempt of [OSCURATO:PERSONA]). Ciò può comportare pesanti sanzioni, fino alla detenzione o alla confisca di
beni posseduti nel territorio del [OSCURATO:PERSONA]. Può poi accadere che il giudice britannico neghi riconoscimento ed esecuzione
ad una sentenza straniera emessa in violazione di una «anti-suit injunction» (
7
).
III –
Fatti, domanda pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
15.
Nell’agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA], una nave appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] noleggiata dalla [OSCURATO:SOCIETA], a Siracusa
(Italia) urtava contro un molo di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], causando danni. Il contratto di noleggio conteneva un accordo
arbitrale in virtù del quale ogni controversia che sorgeva dal contratto doveva essere risolta in via arbitrale a Londra.
Inoltre, esso stabiliva l’applicazione del diritto inglese.
16.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], divenuta dal 1° ottobre 2007 [OSCURATO:SOCIETA], e la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: «la [OSCURATO:SOCIETA] e a.»), che avevano assicurato la [OSCURATO:SOCIETA], risarcivano i danni causati dall’urto fino all’importo
massimo della copertura assicurativa. Per la parte eccedente, la [OSCURATO:SOCIETA] avviava una procedura di arbitrato a Londra contro
la [OSCURATO:PERSONA].
17.
Il 30 luglio 2003, la [OSCURATO:SOCIETA] e a. intentavano un’azione contro la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale di Siracusa per il rimborso
degli importi versati alla Erg in base alle polizze di assicurazione. Le problematiche inerenti alla responsabilità sollevate
dinanzi al giudice italiano sono sostanzialmente le medesime ricorrenti nel procedimento arbitrale. La questione centrale
in entrambi i casi è se la [OSCURATO:PERSONA] possa avvalersi della clausola di esclusione di responsabilità per errore di navigazione
di cui al punto 19 del contratto di noleggio, o delle cosiddette regole dell’Aja (
8
).
18.
Il 10 settembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] intentava un’azione contro la [OSCURATO:SOCIETA] e a. dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA],
chiedendo di dichiarare che la lite oggetto del procedimento di Siracusa sorgeva dal contratto di noleggio e che la [OSCURATO:SOCIETA]
e a., ricorrenti in virtù del diritto di surrogazione legale, erano pertanto vincolate all’accordo arbitrale. [OSCURATO:PERSONA]
chiedeva inoltre un provvedimento urgente che vietasse ai ricorrenti di adire altri organi giudiziari che non fossero la giurisdizione
arbitrale, nonché, segnatamente, di continuare il procedimento avviato a Siracusa.
19.
[OSCURATO:PERSONA] accoglieva tali conclusioni, osservando che, ai sensi della giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (
9
), la sentenza Turner non osta all’emanazione di inibitorie a tutela di accordi arbitrali.
20.
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], investita del ricorso contro tale decisione, con ordinanza 21 febbraio 2007 sottoponeva alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con il regolamento (CE) n. 44/ 2001 che il giudice di uno Stato membro emetta un divieto indirizzato ad
un soggetto di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro, in base al fatto che tale procedimento
viola un accordo arbitrale».
21.
Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni le parti della causa principale, il governo francese e quello
del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione delle Comunità europee.
IV –
La questione pregiudiziale
22.
Facendo riferimento alla sentenza Turner, con la presente questione pregiudiziale la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] chiede di chiarire, se
le «anti-suit injunctions» siano incompatibili con il regolamento n. 44/2001 anche nel caso in cui siano state emesse con
riferimento ad una controversia che le parti hanno demandato a decisione arbitrale.
A –
La sentenza Turner
23.
Nella sentenza Turner la Corte ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles osta all’emanazione di un’inibitoria di azioni
giudiziarie dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, anche quando il procedimento estero è avviato
da una parte in mala fede allo scopo di ostacolare il procedimento già pendente.
24.
Nella motivazione, la Corte si fonda essenzialmente sul principio della reciproca fiducia, che è il cardine del meccanismo
della [OSCURATO:PERSONA] (
10
). Essa dichiara che:
«Innanzi tutto, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] si basa necessariamente sulla fiducia che gli Stati contraenti accordano
reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie. Questa fiducia reciproca ha consentito la creazione
di un sistema obbligatorio di competenza, che tutti i giudici cui si applica la [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti a rispettare, e la
correlativa rinuncia da parte di questi stessi Stati alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione delle sentenze
straniere a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie (
11
)».
25.
Con questo, la Corte si ricollega alla sentenza Gasser (
12
), nella quale essa doveva risolvere la questione se il giudice successivamente adito dovesse sospendere il procedimento a
causa del giudizio pendente in un altro Stato contraente, ai sensi dell’art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] (corrispondente all’art.
27 del regolamento n. 44/2001), anche quando il giudice preventivamente adito in forza di una clausola attributiva di competenza
fosse, a giudizio del giudice successivamente adito, manifestamente incompetente. La Corte ha negato che si potesse derogare
alla regola della litispendenza anche in caso di eccessiva lunghezza del procedimento volto a determinare la competenza dinanzi
al giudice preventivamente adito e di presentazione del ricorso, presumibilmente, con l’unico scopo di trascinare per le lunghe
il procedimento. Il giudice preventivamente adito deve esso stesso esaminare la propria competenza. Solo allorquando si sia
dichiarato incompetente, il procedimento pendente potrebbe continuare dinanzi al giudice adito successivamente (
13
).
26.
Anche nella sentenza Turner la Corte rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non autorizza – a parte le eccezioni elencate all’art. 28,
primo comma – il sindacato della competenza di un giudice da parte di un giudice di un altro Stato contraente (
14
). Il divieto di avviare o di continuare un’azione dinanzi ad un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente costituisce
un’ingerenza nella competenza di tale organo, incompatibile con il sistema della [OSCURATO:PERSONA], di cui annulla l’effetto utile (
15
). Sarebbe irrilevante, in proposito, il fatto che l’inibitoria abbia come destinatario il convenuto e non già, direttamente,
detto giudice straniero (
16
).
B –
Compatibilità con il regolamento n. 44/2001 delle anti-suit injunctions volte a far rispettare accordi arbitrali
27.
La questione centrale nel presente procedimento è se i suesposti principi della causa Turner si possano applicare ad «anti-suit
injunctions» poste a tutela di accordi arbitrali.
28.
A tal fine non osta il fatto che la sentenza Turner sia stata emessa sulla base della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, mentre nella
presente causa trova applicazione, ratione temporis, il regolamento n. 44/2001. Il regolamento infatti deve adeguare la [OSCURATO:PERSONA],
ma al contempo restare fedele alla struttura e ai principi di questa (
17
), e garantirne la continuità (
18
). In tal senso, sono rimaste sostanzialmente invariate le disposizioni che caratterizzano il sistema normativo e il principio
della fiducia reciproca su cui tale sistema si basa (
19
).
29.
Segnatamente, comunque, è rimasta invariata anche l’esclusione dell’arbitrato dal campo di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles ovvero del regolamento (
20
). Pertanto, per l’interpretazione della nozione di «arbitrato» ci si potrà avvalere sia di materiale riguardante la [OSCURATO:PERSONA]
sia della giurisprudenza della Corte ad essa relativa.
30.
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ritiene, proprio a causa dell’esclusione dell’arbitrato dal campo di applicazione del regolamento a norma
del suo art. 1, n. 2, lett. d), che la giurisprudenza Turner non possa applicarsi al caso di specie. Al riguardo essa sostiene,
infatti, che la Corte abbia espressamente riferito il criterio della fiducia reciproca
all’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]
. Farebbero parte dell’arbitrato non solo il procedimento arbitrale stesso e il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze
arbitrali, bensì anche qualsiasi procedimento giudiziario ordinario avente ad oggetto un arbitrato. Poiché le «anti-suit injunctions»
sono volte a sostenere l’instaurazione di un procedimento arbitrale, i procedimenti che portano alla loro emanazione sarebbero
ricompresi nell’esclusione contemplata all’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001.
1. Sull’esclusione dell’arbitrato dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001
31.
Prima di interpretare la nozione di arbitrato di cui all’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001, occorre chiarire
con riguardo a quale procedimento vada meglio definito l’ambito applicativo del regolamento medesimo.
32.
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] pongono in primo piano il procedimento pendente in Inghilterra
per l’emanazione della «anti-suit injunction». Essi ritengono che tale procedimento non sia in distonia con il regolamento,
in quanto esso stesso rientrerebbe nell’eccezione relativa all’arbitrato (
21
). Il giudice del rinvio non sembra per contro dare importanza alle conseguenze dell’inibitoria sul procedimento pendente dinanzi
al giudice di Siracusa.
33.
Tale tesi stupisce, in quanto la Corte, nella sentenza Turner, ha considerato in contrasto con la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
proprio gli effetti che una «anti-suit injunction» può avere sul procedimento straniero, anche supponendo, segnatamente, che
un’inibitoria, in quanto provvedimento di ordine procedurale, rientri unicamente nell’ambito di applicazione della legge nazionale (
22
). In tale prospettiva non è decisivo se a rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sia il procedimento che culmina
nell’inibitoria, nel caso di specie quello dinanzi al giudice britannico, quanto piuttosto se vi rientri il procedimento contro
cui l’inibitoria è diretta, ovvero nel presente caso quello pendente dinanzi al giudice di Siracusa.
34.
Nemmeno per il configurarsi di una violazione del principio della reciproca fiducia, su cui la Corte si è basata in misura
determinante nella sentenza Turner, è richiesto che sia il procedimento per l’emanazione dell’inibitoria che quello al cui
impedimento esso è diretto rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento. Il principio della reciproca fiducia può
invece risultare violato anche per il fatto che una decisione del giudice di uno Stato membro, che non ricade nell’ambito
di applicazione del regolamento, ostacoli l’esercizio da parte del giudice di un altro Stato membro delle attribuzioni conferitegli
dal regolamento stesso.
35. Infatti, le autorità pubbliche di uno Stato membro non devono compromettere l’effetto utile del diritto comunitario neanche
esercitando attribuzioni che non sono da questo disciplinate (
23
). Così, ad esempio, secondo una giurisprudenza costante, se i legislatori fiscali nazionali devono rispettare le libertà fondamentali,
anche la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri. (
24
).
36.
Anche riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles la Corte ha già dichiarato, nella sentenza Hagen, che l’applicazione delle norme
processuali nazionali – si trattava delle condizioni di ammissibilità di un’istanza – non deve compromettere l’effetto utile
della [OSCURATO:PERSONA] (
25
). In proposito è irrilevante che nella causa Hagen fosse controversa una normativa nazionale che a priori non rientrava nell’ambito
di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, mentre l’arbitrato è escluso unicamente dall’ambito di applicazione del regolamento.
37.
Rileva invece stabilire se il regolamento possa applicarsi al procedimento contro cui è diretta l’inibitoria – nella fattispecie,
pertanto, il processo in corso a Siracusa. Se non dovesse applicarsi, gli effetti del regolamento non potrebbero essere pregiudicati
dall’inibitoria in esame.
38.
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che se vi sia accordo contrattuale tra le parti
in causa per far decidere esclusivamente in via arbitrale il loro contenzioso insorgente da un rapporto contrattuale, esso
è interamente sottratto ab initio al giudice ordinario, eccezion fatta per i giudici presso la sede del tribunale arbitrale.
Se tale punto di vista fosse esatto, una «anti-suit injunction» che incidesse su un procedimento giudiziario ordinario non
potrebbe effettivamente valutarsi secondo i criteri contenuti nel regolamento.
39.
È tuttavia da sempre oggetto di discussione tra le dottrine anglosassone e continentale se l’eccezione relativa all’arbitrato
debba concepirsi in termini così estesi, come ha già spiegato il professore Dr. P. [OSCURATO:PERSONA] nella relazione presentata in
occasione dell’adesione alla [OSCURATO:PERSONA] della Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]:
«Per l’interpretazione delle relative disposizioni dell’art. 1, secondo comma, n. 4, [della [OSCURATO:PERSONA]] sono emerse dalle
discussioni due diverse posizioni di fondo, che non hanno potuto essere conciliate. Secondo la prima posizione, sostenuta
soprattutto dal [OSCURATO:PERSONA], questa disposizione si riferisce a tutte le controversie per la cui soluzione sia stata concordata,
in modo tuttora valido, la competenza di un organo arbitrale, comprese tutte le controversie accessorie che si riferiscono
alla procedura arbitrale prevista. La seconda posizione, condivisa dagli Stati fondatori della CEE, considera come parte dell’arbitrato
i procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali degli Stati soltanto nella misura in cui essi si riferiscano a procedure arbitrali
concluse, in corso o future» (
26
).
40.
Tali diversi approcci sono suscettibili di incidere sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze che un organo giurisdizionale
di uno Stato membro abbia emanato – secondo il punto di vista del giudice dello Stato del riconoscimento – violando la clausola
arbitrale (
27
). Essi riguardano poi più in generale la questione volta a definire l’organo competente a valutare effetti e portata della
clausola arbitrale.
41.
Secondo la tesi per la quale propende la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], spetta unicamente al tribunale arbitrale medesimo e ai giudici dello
Stato in cui esso ha sede, che ne agevolano l’operato, definire tale questione. Così, nella causa principale la [OSCURATO:PERSONA]
non ha solamente emanato un’inibitoria, ma ha anche accertato che la controversia traeva origine dal contratto di noleggio.
Inoltre essa ha riconosciuto che le assicurazioni, non già parti contraenti in sé, ma parti che fanno valere diritti contrattuali
trasferiti loro in via di surrogazione, sono vincolate alla clausola arbitrale.
42.
Secondo l’approccio che contraddistingue la dottrina continentale, rileva invece il fatto che l’azione per risarcimento danni
rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, e che il tribunale di Siracusa – fatta
salva l’eccezione arbitrale – è competente in quanto giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, a norma dell’art.
5, punto 3), del regolamento stesso. Qualora il convenuto in tale giudizio legittimamente eccepisca la competenza arbitrale,
il giudice sarebbe sostanzialmente tenuto a rinviare la controversia dinanzi al tribunale arbitrale ai sensi dell’art. II,
n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
43.
La differenza di fondo tra i due approcci consiste quindi nel fatto che l’eccezione della competenza arbitrale è nel primo
caso intesa lato sensu: basta che venga affermata l’esistenza di un accordo arbitrale e tutte le controversie sorte nell’ambito
di quel rapporto giuridico rientrano nell’esclusiva competenza arbitrale, indipendentemente da ogni considerazione legata
all’oggetto materiale della causa. Solo il tribunale arbitrale e i giudici operanti nella sua sede sono legittimati all’esame
della competenza.
44.
L’opinione contraria si ricollega invece in primo luogo all’oggetto materiale della causa. Se esso rientra nell’ambito del
regolamento n. 44/2001, il giudice che su tale base risulti in linea di principio competente è legittimato a valutare l’applicabilità
dell’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. d), e può rinviare la causa all’arbitrato o decidere esso stesso, a seconda
dell’esito della sua valutazione in merito a efficacia e applicabilità della clausola arbitrale.
45.
Il tenore dell’art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001 non fornisce chiare indicazioni su quale delle due interpretazioni
sia da preferirsi. Si può però dedurre, dall’utilizzo della nozione di arbitrato, che essa non sia riferita al puro e semplice
procedimento arbitrale, ma che anche i procedimenti ordinari ad esso connessi possano essere esclusi dall’ambito di applicazione
del regolamento.
46.
Riesaminando il materiale inerente alla precedente disposizione nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si trova conferma di quanto
sopra esposto. Le relazioni [OSCURATO:PERSONA] (
28
) e Evrigenis/[OSCURATO:PERSONA] (
29
) spiegano i motivi per i quali l’arbitrato è stato escluso dall’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, nonostante
il Trattato CEE lo menzionasse nell’ex art. 220 [divenuto art. 65, lett. a), secondo trattino, CE]. Secondo tali relazioni,
l’eccezione arbitrale è stata inserita nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles [art. 1, secondo comma, punto 4)] per garantire l’osservanza
degli accordi internazionali già esistenti in materia, e segnatamente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
47.
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contiene disposizioni la cui osservanza è demandata non già agli arbitri, ma ai giudici degli Stati
interessati, come ad esempio quelle riguardanti il rinvio delle parti in causa dinanzi a una giurisdizione arbitrale, oppure
il riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali da parte dei giudici di uno Stato contraente. Come si evince anche dal
suo tenore, le parti contraenti della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles volevano dunque escludere non solo i procedimenti arbitrali
in sé, quanto piuttosto la materia dell’arbitrato nel suo complesso, compresi i procedimenti connessi all’arbitrato avviati
dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati (
30
).
48.
Nella relazione [OSCURATO:PERSONA] (
31
) si citano i seguenti esempi: procedimenti di designazione e destituzione di arbitri, di determinazione del luogo dell’arbitrato
o di proroga dei termini fissati per la pronuncia del lodo. Non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles neanche una decisione giudiziaria dichiarativa dell’efficacia o inefficacia di un accordo arbitrale, o che inviti
le parti a non proseguire un procedimento arbitrale a causa dell’invalidità di tale accordo. Inoltre, esulerebbero dalla [OSCURATO:PERSONA]
di Bruxelles procedimenti e decisioni riguardanti istanze di annullamento, modifica, riconoscimento ed esecuzione di lodi
arbitrali (
32
).
49.
A delimitazione di tali procedimenti aventi ad oggetto l’arbitrato, Evrigenis e Karameus (
33
) rilevano nella loro relazione quanto segue:
«Al contrario, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] consente l’esame in via incidentale della validità di un accordo arbitrale
a cui una delle parti si richiama per eccepire l’incompetenza del giudice dinanzi al quale essa, a norma della [OSCURATO:PERSONA],
è convenuta».
50.
La Corte ha affrontato la delimitazione dell’oggetto del procedimento rispetto a questioni preliminari nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
34
):
«Per stabilire se una controversia rientri nell’ambito di applicazione della convenzione, deve essere preso in considerazione
il solo oggetto di tale controversia. Se, in virtù del suo oggetto, come la designazione di un arbitro, una controversia è
esclusa dall’ambito di applicazione della convenzione, l’esistenza di una questione preliminare, su cui il giudice deve pronunciarsi
per risolvere tale controversia, non può, indipendentemente dal contenuto di tale questione, giustificare l’applicazione della
convenzione».
51.
In quella fattispecie, il convenuto aveva sostenuto che effettivamente la questione preliminare volta a stabilire l’esistenza
di un accordo arbitrale valido era di importanza decisiva. A giudizio della Corte sarebbe stato tuttavia contrario al principio
della certezza del diritto far dipendere l’applicabilità della clausola di esclusione dell’arbitrato dall’esistenza o meno
di una questione preliminare che può essere sollevata in qualsiasi momento dalle parti (
35
).
52.
Come ha confermato la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’appartenenza di un procedimento all’ambito di applicazione
della [OSCURATO:PERSONA] o del regolamento n. 44/2001 occorre esaminare nel merito l’oggetto della controversia
(
36
)
.
53.
Nella lite dinanzi al giudice di Siracusa, la [OSCURATO:SOCIETA] e a. rivendicano il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla loro
assicurata [OSCURATO:SOCIETA] in seguito all’urto della [OSCURATO:PERSONA] contro il molo portuale. L’oggetto non è quindi un arbitrato,
bensì una domanda di risarcimento di danni di origine aquiliana (e forse anche contrattuale) rientrante nell’ambito di applicazione
del regolamento n. 44/2001.
54.
La sussistenza e l’applicabilità della clausola arbitrale si configurano unicamente come questione preliminare, che il giudice
adito dovrà valutare esaminando in generale la propria competenza. Anche supponendo di voler far rientrare tale questione
nell’ambito dell’arbitrato (
37
), la sua natura di questione preliminare non potrebbe mutare la qualificazione del procedimento, il cui oggetto rientra nell’ambito
di applicazione del regolamento (
38
). In questa sede non occorre pronunciarsi su come sia da valutarsi un procedimento avente ad oggetto essenzialmente questioni
analoghe (
39
).
55.
Del resto, il fatto che il giudice competente per l’oggetto del procedimento ai sensi del regolamento n. 44/2001 valuti esso
stesso la questione preliminare riguardante sussistenza e portata della clausola arbitrale è in sintonia con la [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA]. L’art. II, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] obbliga infatti il giudice di uno Stato contraente a rinviare
le parti all’arbitrato unicamente a tre condizioni:
– L’oggetto della controversia può generalmente essere risolto mediante arbitrato. In caso contrario, lo Stato contraente (e
i suoi giudici) non sono tenuti, ai sensi dell’art. II, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a riconoscere l’accordo arbitrale.
– Il giudice di uno Stato contraente è stato investito di una lite su una questione in merito alla quale le parti hanno stipulato
una convenzione nel senso precisato da tale articolo.
– Il giudice adito non ha accertato che detta convenzione è caducata, inoperante o non suscettibile di applicazione.
56.
Conformemente alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ogni giudice adito è pertanto legittimato a valutare l’esistenza di queste tre
condizioni prima di rinviare la controversia all’arbitrato. Dal testo della [OSCURATO:PERSONA] non si evince che tale competenza
spetti unicamente all’arbitro o ai giudici ordinari nella sede dell’arbitrato. Poiché la ratio dell’esclusione dell’arbitrato
dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 è quella di non compromettere l’applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non occorre che la limitazione dell’ambito di applicazione del regolamento vada oltre quanto disposto dalla [OSCURATO:PERSONA]
medesima.
57.
Nella sentenza Gasser, la Corte ha riconosciuto che un giudice adito successivamente non può anticipare l’esame sulla competenza
effettuato dal giudice adito precedentemente per il medesimo oggetto neanche allorquando si faccia valere l’esistenza di una
clausola attributiva di competenza a favore del giudice adito successivamente (
40
). Come sostiene giustamente la Commissione, da ciò si può ricavare il principio generale secondo il quale ogni giudice, in
linea di principio, è legittimato ad esaminare la propria competenza (competenza in materia di competenza). L’affermazione
di un diverso accordo tra le parti – colà una clausola attributiva di competenza, nella presente fattispecie un accordo arbitrale
– non può privare di tale legittimazione il giudice adito.
58.
Essa implica il diritto a esaminare, in quanto questione preliminare, l’efficacia e la portata dell’accordo di cui trattasi.
Negando al giudice l’esame di dette questioni preliminari si consentirebbe alle parti di sottrarsi al procedimento con la
semplice affermazione dell’esistenza di un accordo arbitrale. Nel contempo l’attore, che ha adito il tribunale ritenendo l’accordo
inefficace o inapplicabile, si vedrebbe privato della possibilità di ricorrere al giudice ordinario. Ciò sarebbe in contrasto
con il principio della tutela giurisdizionale effettiva che, secondo costante giurisprudenza, fa parte dei principi generali
dell’ordinamento giuridico comunitario e dei diritti fondamentali tutelati dalla Comunità (
41
).
59.
Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] non emergono elementi diversi. In tale procedimento, la Corte doveva pronunciarsi sulla competenza
ad emanare provvedimenti urgenti in una controversia rinviata, nella causa principale, all’arbitrato. In tale contesto essa
ha dichiarato che quando le parti hanno validamente sottratto una controversia derivante da un contratto alla competenza degli
organi giurisdizionali statali per attribuirla ad un arbitro, non vi è, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, un organo
giurisdizionale statale competente nel merito (
42
).
60.
Un’affermazione, questa, sicuramente calzante. Tuttavia il fondamento della competenza esclusiva degli arbitri presuppone
proprio la valida esistenza di un accordo arbitrale riferito all’oggetto della controversia. Dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si
evince che l’esame delle relative questioni preliminari venga sottratto ai giudici ordinari.
61.
Tanto meno si evince la ragione per la quale un tale esame dovrebbe riservarsi soltanto all’arbitro, poiché la sua competenza
dipende anch’essa, come quella del giudice ordinario nell’altro Stato membro, dalla validità e dalla portata dell’accordo
arbitrale. La circostanza che si sia scelto come diritto applicabile al contratto quello della sede dell’arbitrato non può
conferire all’arbitro alcun diritto esclusivo all’esame della clausola arbitrale. Poiché il giudice dell’altro Stato membro
– nella fattispecie il Tribunale di Siracusa - in linea di principio è in grado di dare applicazione al diritto straniero,
cosa che del resto non è rara in diritto internazionale privato.
62.
Da ultimo, occorre rilevare che un rapporto giuridico non si trova al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento
n. 44/2001 per il solo fatto che le parti hanno concluso un accordo arbitrale. Il regolamento è invece applicabile allorquando
l’oggetto materiale del procedimento rientra nel suo ambito. Indipendentemente da ciò, è la questione preliminare, che il
giudice adito è chiamato a risolvere, se esso sia competente a causa dell’esistenza di una clausola arbitrale e se debba rinviare
la causa all’arbitrato a norma della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Un’inibitoria che, in tali condizioni, impedisca ad una parte
di avviare o continuare il procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale di uno Stato membro attenta ad un procedimento
che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento.
2. Sull’eventuale giustificazione sulla base di considerazioni inerenti alla praticità della procedura arbitrale
63.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], è innanzitutto la considerazione della praticità della procedura arbitrale come metodo di risoluzione
delle controversie commerciali ad imporre che i giudici inglesi possano emanare inibitorie in suo sostegno.
64.
Il giudice del rinvio sostiene al riguardo che i giudici ordinari hanno l’obbligo di rispettare la decisione autonoma delle
parti di portare dinanzi a un organo arbitrale privato le proprie controversie, evitando così di subire i tempi lunghi dei
procedimenti che hanno luogo dinanzi ai giudici statali. Nello scegliere il luogo dell’arbitrato, le parti valutano i mezzi
processuali di cui i giudici locali effettivamente dispongono per fornire assistenza in quest’ambito. Gli altri Stati membri
sono liberi di mettere a disposizione dei propri tribunali analoghi strumenti, accrescendo così la loro attrattiva quale luogo
di arbitrato.
65.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] menziona gli svantaggi concorrenziali cui sarebbe esposta Londra rispetto ad altre piazze internazionali
quali [OSCURATO:PERSONA], le Bermuda e Singapore, se i giudici inglesi, diversamente da quelli di tali località, non potessero più emanare
«anti-suit injunctions».
66.
In primo luogo, occorre sottolineare che obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare violazioni del diritto
comunitario (
43
). Per contro, in sede di interpretazione del regolamento possono tenersi in considerazione le esigenze di salvaguardia del
principio di autonomia privata, come la Corte ha sottolineato in relazione a clausole attributive di competenza (
44
) e come pone in rilievo in tale contesto anche il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento. Anche se l’arbitrato – diversamente
dalle clausole attributive di competenza – non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, dai lavori
preparatori di quest’ultimo si può evincere che esso non deve compromettere l’applicazione delle regole internazionali in
materia di arbitrato (
45
).
67.
Nondimeno, l’interpretazione proposta in questa sede rispetta il principio dell’autonomia privata e non mette nemmeno in dubbio
l’efficienza del sistema arbitrale. Si potrà procedere dinanzi a un giudice nazionale operante al di fuori del luogo dell’arbitrato
solo allorquando sussista disaccordo tra le parti in merito alla validità della clausola arbitrale e alla sua applicabilità
alla controversia in atto. In questa situazione, per l’appunto, non è assodata l’esistenza di una concorde volontà di sottoporre
una concreta controversia ad arbitrato.
68.
Se dall’esito dell’esame effettuato dal giudice ordinario emerge la validità della clausola arbitrale e la sua applicabilità
alla controversia, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] obbliga a rinviare all’arbitrato. Non vi è quindi pericolo che il meccanismo
arbitrale venga eluso. Certamente, l’adizione del giudice ordinario determina una fase procedurale supplementare. Tuttavia,
per le ragioni indicate, se una delle parti ritiene di non essere vincolata alla clausola arbitrale, non può esserle precluso
il ricorso ai giudici competenti a norma del regolamento n. 44/2001.
69.
Se l’inibitoria impedisse di adire giudici ordinari eventualmente competenti, vi sarebbe inoltre il rischio che in seguito
tali giudici neghino riconoscimento ed esecuzione al lodo arbitrale richiamandosi all’art. V della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
L’inibitoria può quindi produrre esiti insoddisfacenti anche sotto il profilo dell’economia processuale.
70.
È pur vero che si può addivenire a decisioni discordanti, in merito alla portata della clausola arbitrale, da parte dell’organo
arbitrale e dei giudici ordinari nella sua sede, da un lato, e dei giudici di un altro Stato membro competenti per l’oggetto
del procedimento ai sensi del regolamento, dall’altro. Se entrambi si dichiarano competenti, possono addirittura scaturirne,
come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], decisioni divergenti nel merito della causa.
71.
Nell’ambito di applicazione del regolamento, vanno impedite nella misura del possibile decisioni inconciliabili adottate in
due Stati membri diversi. In caso di conflitti di competenza tra i giudici ordinari di due Stati membri, gli artt. 27 e 28
del regolamento n. 44/2001 prevedono, come segnatamente sottolineato dal governo francese, una forma di coordinamento. Poiché
però l’arbitrato non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, mancano a tutt’oggi forme di armonizzazione tra
le competenze degli arbitri e quelle dei giudici ordinari.
72.
Un’inibitoria emanata unilateralmente non può tuttavia rappresentare un rimedio adeguato per tale situazione. In particolare,
se altri Stati membri seguissero il modello inglese emanando anch’essi inibitorie processuali, si arriverebbe all’ingiunzione
di divieti reciproci. Alla fine si imporrebbe la giurisdizione in grado di infliggere le sanzioni più elevate per inosservanza
dell’inibitoria.
73.
Occorre cercare una soluzione in diritto, piuttosto che con simili mezzi coercitivi. A ciò potrebbe rimediare soltanto un’inclusione
dell’arbitrato nel regime di cui al regolamento n. 44/2001. Nel frattempo, si deve all’occorrenza mettere in conto la possibilità
di decisioni discordanti. Tuttavia occorre ancora ribadire che tali casi costituiscono l’eccezione. Se una clausola arbitrale
è chiaramente formulata e non dà adito a dubbi quanto alla sua validità, non vi è alcuna ragione per i giudici ordinari di
opporsi al rinvio delle parti dinanzi all’organo arbitrale investito, secondo quanto stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].
V –
Conclusione
74.
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere nel modo seguente alla questione pregiudiziale sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]:
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, osta a che il tribunale di uno Stato membro emetta un’inibitoria
mediante la quale è fatto divieto ad un individuo di intraprendere o continuare un procedimento giudiziario in un altro Stato
membro, per il fatto che un tale procedimento, a giudizio del tribunale medesimo, viola un accordo arbitrale.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU 2001, L 12, pag. 1.
3
– Sentenza 27 aprile 2004, causa C-159/02, Turner ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3565).
4
– [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32) nella versione delle Convenzioni 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di
Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77),
25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e 26 maggio 1989, relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1).
5
– V. [OSCURATO:PERSONA] (Eurasia) Ltd v [OSCURATO:PERSONA] [2005], 1 [OSCURATO:PERSONA], pag. 67.
6
– [OSCURATO:PERSONA] ONU di [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, [OSCURATO:PERSONA] (UNTS), vol. 330, pag. 3. V. l’elenco degli Stati contraenti sul sito: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.
7
– V. [OSCURATO:PERSONA] GmbH v [OSCURATO:PERSONA] (Q.B.D.) [1996] 1 [OSCURATO:PERSONA], pag. 510, [1996] C.L.C. 738, [1997] I.L.Pr.
133; [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] v Bamberger ([OSCURATO:PERSONA] of Appeal) [1997] ILPr 73; [1996] CLC 1757.
8
– [OSCURATO:PERSONA] for the Unification of [OSCURATO:PERSONA] of Law relating to Bills of Lading ([OSCURATO:PERSONA] internazionale
per l’unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico) (Bruxelles, 25 agosto 1924), modificata dal Protocol
to Amend the [OSCURATO:PERSONA] for the Unification of [OSCURATO:PERSONA] of Law relating to Bills of Lading (Visby-[OSCURATO:PERSONA])
(Bruxelles, 23 febbraio 1968) e dal Protocol amending the [OSCURATO:PERSONA], as amended by the Protocol of 23 February 1968 (Bruxelles,
21 dicembre 1979) (UNTS vol. 1412, pag. 127 [n. 23643]).
9
– [OSCURATO:PERSONA] (Eurasia) Ltd v. [OSCURATO:PERSONA] [2005] 1 [OSCURATO:PERSONA] 67.
10
– V. al riguardo, segnatamente, il sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 (citato al paragrafo 8 delle presenti
conclusioni).
11
– Sentenza Turner (cit. alla nota 3, punto 24).
12
– Sentenza 9 dicembre 2003, causa C-116/02, Gasser ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-14693, punto 72).
13
– Sentenza Gasser (cit. alla nota 12, punti 54 e 73).
14
– Sentenza Turner (cit. alla nota 3, punti 25 e 26).
15
– Sentenza Turner (cit. alla nota 3, punti 27 e 29).
16
– Sentenza Turner (cit. alla nota 3, punto 28).
17
– Proposta della Commissione delle Comunità europee 14 luglio 1999 di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza
giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, COM(1999) 348 def.,
GU C 376 E, pag. 1, punti 2.1. e 4.1.
18
– V. diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001.
19
– Nelle pronunce finora emesse riguardanti il regolamento n. 44/2001, la Corte ha senz’altro fatto riferimento alla propria
giurisprudenza relativa alla [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui le disposizioni sono rimaste invariate (v. sentenze 13 luglio
2006, causa C‑103/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6827, punto 22, e 11 ottobre 2007, causa C‑98/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8319,
punti 23 e 39). In senso contrario, invece, sentenza 22 maggio 2008, causa C‑462/06, Glaxosmithkline e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3965,
punti 15 e segg.), in quanto le disposizioni in materia di contratti di lavoro sono cambiate.
20
– Art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 44/2001.
21
– In merito all’interpretazione della nozione di arbitrato, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] rimanda alle sentenze 25 luglio 1991, causa
C‑190/89, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3855) e 17 novembre 1998, causa C‑391/95, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7091).
22
– V. sentenza Turner (cit. alla nota 3, punto 29).
23
– V. sentenza Turner (cit. alla nota 3, punto 29).
24
– V., ex multis, sentenze 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10837, punto 29); 12 settembre
2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7995, punto 40), e 12 dicembre 2006, causa
C‑374/04, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11673, punto 36).
25
– Sentenza 15 maggio 1990, causa C-365/88, Hagen ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1845, punto 20). V. anche sentenza Turner (cit. alla nota
3, punto 29).
26
– P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale nonché al protocollo concernente l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte
(GU 1979, C 59, pag. 71, punto 61). V., in proposito, anche le conclusioni presentate dall’avvocato generale Darmon il 19
febbraio 1991 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (Cit. alla nota 21, paragrafo 23), e le conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger
il 10 giugno 1997 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, paragrafi 40 e segg.).
27
– V. relazione [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 26, punto 62).
28
– P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché l’efficacia esecutiva degli atti autentici (GU 1979, C
59, pag. 1, terzo capitolo, sezione IV, punto D).
29
– Evrigenis/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sull’adesione della Repubblica ellenica alla [OSCURATO:PERSONA] CE concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 1986, C 298, pag. 1, in particolare pag. 10, punto 35.
30
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punto 18) e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punto 31).
31
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 26, punto 61).
32
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 26, punti 64 e segg.).
33
– Cit. alla nota 29, punto 35.
34
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punto 26).
35
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punto 27).
36
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punti 33 e 34).
37
– Nella causa [OSCURATO:PERSONA] il convenuto aveva sostenuto che siffatta questione preliminare rientrava nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA],
e ne determinava l’inclusione dell’intero procedimento. La Corte in definitiva non si è pronunciata sulla qualificazione della
questione preliminare, in quanto irrilevante ai fini dell’inclusione o meno del procedimento nell’ambito di applicazione della
[OSCURATO:PERSONA].
38
– V., in tal senso, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punto 27).
39
– Nella relazione [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 26, punto 64) si afferma al riguardo: «[OSCURATO:PERSONA] non si applica alle pronunce
giudiziarie che dichiarano la validità o la nullità di un compromesso arbitrale o che impongono alle parti di non proseguire
un procedimento arbitrale a causa della sua invalidità». La Corte cita tale brano nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota
21, punto 32).
40
– Sentenza Gasser (cit. alla nota 12, punto 13).
41
– [OSCURATO:PERSONA] 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651, punti 18 e 19); 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión
de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 39), nonché 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2271,
punto 37). In merito alla garanzia, quale principio fondamentale, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, v. artt.
6 e 13 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta a Roma
il 4 novembre 1950), nonché l’art. 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (proclamata a
Nizza il 7 dicembre 2000, GU C 364, pag. 1).
42
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 21, punto 24).
43
– V, in merito a limitazioni delle libertà fondamentali, sentenze 25 luglio 1991, causa C-288/89, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4007, punto 10); 28 aprile 1998, causa C‑158/96, Kohll ([OSCURATO:PERSONA].pag. I-1931, punto 41), nonché 17 marzo 2005,
causa C‑109/04, Kranemann ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2421, punto 34).
44
– V. sentenze 9 novembre 1978, causa 23/78, Meeth ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2133, punto 5), e 9 novembre 2000, causa C-387/98, Coreck ([OSCURATO:PERSONA].
pag. I-9337, punto 14).
45
– V. supra, paragrafo 53.