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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19554/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni gravi ex artt. 582, 583, comma primo, n. 1 e 585 cod. pen.; lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza della aggravante di cui all'art.583 cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in punto di fal:to; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); peraltro il ricorrente evoca a proprio favore elementi irrilevanti quali: lo stato di incensuratezza che, però, per espressa disposizione di legge (art. 62-bis comma terzo cod. pen.) non giustifica ex se il riconoscimento delle attenuanti in parola; la giovane età (l'imputato è nato nel 1978 e aveva già compiuto 37 anni al momento del fatto); una asserita irreprensibilità della condotta "dopo il fatto" non meglio specificata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a formulare delle conclusioni - neppure previste dal procedimento in oggetto disciplinato dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. - senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di lesioni gravi ex artt. 582, 583, comma primo, n. 1 e 585 cod. pen.; lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza della aggravante di cui all'art.583 cod. pen., sono costituiti da mere doglianze in punto di fal:to; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); peraltro il ricorrente evoca a proprio favore elementi irrilevanti quali: lo stato di incensuratezza che, però, per espressa disposizione di legge (art. 62-bis comma terzo cod. pen.) non giustifica ex se il riconoscimento delle attenuanti in parola; la giovane età (l'imputato è nato nel 1978 e aveva già compiuto 37 anni al momento del fatto); una asserita irreprensibilità della condotta "dopo il fatto" non meglio specificata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non vada accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a formulare delle conclusioni - neppure previste dal procedimento in oggetto disciplinato dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1, cod. proc. pen. - senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Co
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